Supplenze personale ATA: ecco i numeri

Personale ATA a lavoro

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In aumento le supplenze per personale ATA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noti i dati che riguardano le supplenze per personale ATA. Rispetto all’anno scolastico precedente, si registra un aumento di 6,662 unità. Il numero totale di supplenze, infatti, per l’a.s. in corso è di 50.421 contro 43.759 dell’anno passato.

I dati per area geografica

Rispetto al totale delle supplenze personale ATA, 13.982 riguardano quelle annuali, ovvero fino al 31 agosto. Mentre 36.439 sono inerenti a quelle che arrivano fino al termine delle lezioni, ossia il 30 giugno.

In merito alla distribuzione geografica, è il Nord a vincere il maggior numero di supplenze per personale ATA. La percentuale è, infatti, di quasi il 50%. Nel dettaglio, il 29,6% si registra nell’area geografica del Nord-Ovest. Il Nord-Est si ferma al 19,8%. Il Centro arriva al 24%.

Stando ai dati, c’è un aumento delle supplenze in tutte le aree geografiche italiane, in particolare al Nord. Ecco la tabella:

Percentuale aumentoArea geografica
23.60%Nord-Ovest
2.88%Nord-Est
22.18%Centro
11.36%Sud
20.41%Isole

 

Il profilo del supplente personale ATA: dov’è più richiesto

La regione che presenta il maggior numero di supplenze personale ATA è la Lombardia con il 16,2%. A seguire abbiamo l’Emilia Romagna e il Piemonte. Fanalino di coda il Sud Italia con il 13%.

In merito alle supplenze fino al 30 giugno, altissima percentuale in Campania con il 92,4%. Seguono Calabria e Puglia con l’85%. Per le supplenze fino al 31 agosto, la più alta percentuale si registra in Lombardia con il 39%, seguita da Abruzzo e Sardegna.

Le supplenti donna sono circa il doppio rispetto ai colleghi uomini: 66.7% docenti di sesso femminile contro il 33.3% degli uomini. La fascia d’età che registra il maggior numero di supplenti è quella che va dai 35 ai 44 anni con il 34%. 

Le graduatorie per le supplenze personale ATA

Le supplenze al personale ATA sono assegnate dalle graduatorie permanenti provinciali per titoli, art.554 del D.L.297/94. E, successivamente, dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali, D.M. 19.04.2001 n.75. 

In primo luogo dalle graduatorie ATA di prima fascia, ossia le graduatorie ATA 24 mesi. Seguono le graduatorie ATA di seconda e quelle di terza fascia.

Nel caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento, la situazione cambia. I posti residui sono infatti assegnati dai dirigenti scolastici scorrendo le graduatorie d’istituto.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale. Questo fino al 31 agosto o al 30 giugno, purché intervenga prima della presa di servizio.

Supplenze brevi

Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È inoltre consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero. Purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. 

Il completamento orario è possibile solo tra posti dello stesso profilo. Le supplenze brevi, invece, non si possono assegnare al seguente tipo di personale:

  • assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti o per assenze superiori a 30 giorni;
  • assistente tecnico, salvo che per assenze superiori a 30 giorni;
  • collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza.

 

L’incarico di supplenza è prorogato a favore del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Questo se al primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi.

Per le supplenze su posti part-time, le disponibilità derivanti dal part-time, che siano posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono portare alla costituzione di posti a tempo pieno, anche in istituzioni scolastiche diverse.

 

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