Un argomento di notevole importanza nell’istituzione riguarda il vincolo triennale. Lo stesso coinvolge il personale ATA. Particolare attenzione, poi, deve essere volta al suo collegamento con le Graduatorie ATA 24 mesi.
Queste liste sono cruciali per accedere a posizioni a tempo indeterminato nell’ambito della scuola pubblica. Ciò genera interrogativi tra coloro che ambiscono a lavorare in suddetto contesto in merito alla conformità al vincolo triennale.
La risposta, in ogni caso, è inequivocabile. Per la maggior parte del personale ATA, il vincolo triennale non costituisce un elemento rilevante. Tuttavia, la narrazione del vincolo triennale emerge quando si parla della categoria DSGA.
Tale distinzione sottolinea l’importanza di esplorare approfonditamente un argomento così delicato. Si evidenzia, inoltre, la necessità di analizzare in dettaglio le specificità legate a questa domanda.
Graduatorie ATA 24 mesi: il vincolo triennale
Molte persone chiedono se esista un vincolo triennale per le Graduatorie ATA 24 mesi. La risposta negativa è valida almeno per la maggior parte del personale ATA.
Il vincolo triennale si applica esclusivamente alla categoria DSGA, ovvero i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi. Ciò a causa del loro reclutamento tramite un concorso nazionale.
Al contrario, gli altri membri del personale ATA ottengono il loro ruolo attraverso l’acquisizione di titoli e l’accumulo di punteggio derivante dal servizio prestato.
Il tutto rende il percorso di assunzione del personale ATA diverso da quello del corpo docente. Tuttavia, è essenziale considerare un ulteriore aspetto: il cambio di provincia non può avvenire immediatamente.
Per apportare tale modifica, il personale ATA deve reinserire la propria candidatura nella terza fascia, che si aggiorna ogni tre anni. Questa condizione può generare confusione in relazione al vincolo triennale menzionato in precedenza.
Come si deve comportare il personale ATA?
Esiste un’ultima circostanza che richiede un’analisi approfondita riguardo al vincolo triennale. Tale circostanza coinvolge i candidati che hanno accumulato almeno due anni di servizio e si trovano nella terza fascia di una provincia.
Devono seguire una procedura precisa per ottenere l’inserimento nella Graduatoria 24 mesi di una provincia diversa da quella di appartenenza.
Inizialmente, devono presentare la richiesta di inclusione nelle graduatorie di terza fascia della nuova provincia desiderata.
Dopo la pubblicazione della graduatoria di terza fascia, saranno ammessi alla graduatoria contemplata dall’articolo 554 del Decreto Legislativo 297/1994.
Di conseguenza, l’inclusione nella Graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuata nel corso dell’anno successivo.
È importante notare che i periodi per la presentazione di entrambe le domande per l’anno successivo potrebbero coincidere. È utile ricordare che una situazione simile si è già verificata durante l’aggiornamento precedente (2021).
In ogni caso, tutte le informazioni espresse in queste righe possono rivelarsi decisive per tutti coloro che abbiano intenzione di dare una svolta alla propria carriera nel personale ATA.
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