Concorso Straordinario Bis, differenza tra servizio come titolo d’accesso e altro titolo

Gli aspiranti partecipanti al Concorso Straordinario Bis saranno inseriti nelle Graduatorie di Merito in base ai punteggi derivanti dalla prova disciplinare sommati a quelli dei titoli posseduti. E’, tuttavia, interessante soffermarsi sulla differenza tra servizio come titolo d’accesso e altro titolo. 

 

Struttura del concorso

La procedura concorsuale, finalizzata alla copertura dei posti residuati dalle assunzioni ordinarie e straordinarie si articola in:

  • prova disciplinare;
  • valutazione dei titoli;
  • graduatoria di merito, nella quale saranno inseriti soltanto i vincitori del concorso.

Dopo il concorso, i vincitori saranno assunti a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023. Durante questo anno, i candidati seguiranno il percorso di formazione universitario con prova conclusiva e un percorso annuale di formazione iniziale. Una volta superato il periodo di prova e la prova conclusiva, gli interessati saranno assunti in ruolo a partire dal 1° settembre 2023.

All’atto di conferma gli interessati conseguiranno l’abilitazione.

 

Differenza tra servizio come titolo d’accesso e altro titolo

C’è differenza tra servizio come titolo d’accesso e altro titolo. Bisogna, infatti, saper distinguere i titoli di servizio tra: servizio valido ai fini dell’accesso e servizio inserito come altro titolo valutabile. 

 

Differenza tra servizio come titolo d’accesso e altro titolo. Titoli di servizio

Il servizio è uno dei requisiti necessari per poter accedere al concorso e deve avere le seguenti caratteristiche: 

  • a partire dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, il servizio deve essere di almeno tre anni, anche non consecutivi, prestati presso le istituzioni scolastiche statali;
  • è valido il servizio prestato anche in altra classe di concorso o altro grado di istruzione;
  • è valido anche il servizio su posto di sostegno con o senza specializzazione;
  • uno dei tre anni richiesti per l’accesso deve essere specifico, cioè prestato nella classe di concorso specifica di partecipazione al concorso;
  • i tre anni sono valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99, in base alla quale per annualità di servizio si intende: il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Il servizio prestato nella specifica classe di concorso di partecipazione, utilizzato per l’accesso dovrà essere valutato anche ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Né nel bando, nè nel DM n. 108/2022, viene tuttavia specificato come verranno valutati eventuali altri anni di servizio nella classe specifica.

 

Differenza tra servizio come titolo d’accesso e altro titolo. Titoli valutabili

Per quanto riguarda gli altri titoli di servizio, essi verranno valutati ai sensi della Tabella B:

  • è valutato il servizio prestato nella specifica classe di concorso, per la partecipazione al concorso;
  • per ogni anno di servizio viene attribuito un punteggio pari a 1,25 punti;
  • non vengono valutati mesi o frazioni ma solo ed esclusivamente, le annualità secondo quanto disposto dall‘articolo 11/14 della legge n. 124/99;
  • il servizio può essere prestato, oltre che nelle scuole statali, anche:
  • nelle scuole paritarie (servizio dichiarabile a partire dall’anno scolastico 2000/2001);
  • nei centri di formazione professionale, purché il servizio sia svolto per una tipologia di posto riconducibile alla specifica classe di concorso (servizio dichiarabile a partire dall’anno scolastico 2008/2009);
  • in Progetti di cui all’articolo 1, comma 3, del DL 134/2009, convertito in legge n. 167/2009 (servizio dichiarabile a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009);
  • in Progetti di cui all’articolo 5, comma 4 bis, del DL 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (servizio dichiarabile a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013);
  • il servizio prestato su posto di sostegno, non è valutabile;
  • il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei paesi UE viene valutato quando questi è riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

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