Concorso straordinario bis, differenze tra titolo d’accesso e altro titolo

I candidati partecipanti al Concorso Straordinario Bis saranno inseriti nelle Graduatorie di Merito sulla base dei punteggi derivati dalla prova disciplinare e dai titoli posseduti. Ma esistono delle differenze tra titolo d’accesso e altro titolo. 

 

 

Differenze fra titolo d’accesso e altro titolo

Tra i titoli di servizio bisogna fare una distinzione tra: il servizio valido ai fini dell’accesso al concorso e il servizio da inserire come altro titolo da valutare.

 

Servizio ai fini dell’accesso

Uno dei requisiti per accedere al concorso straordinario bis è il servizio che deve avere le seguenti caratteristiche:

  • si conteggia a partire dall’anno 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, di almeno tre anni, anche se non consecutivi, prestati presso le istituzioni scolastiche statali;
  • è valido anche se prestato per altra classe di concorso o altro grado scolastico;
  • è valido anche il servizio prestato sul sostegno con o senza specializzazione;
  • almeno una delle tre annualità richieste deve essere specifica per la classe di concorso scelta;
  • i tre anni sono valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99, quindi si intende un servizio prestato per almeno 180 giorni o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche.

Il servizio prestato nella specifica classe di concorso utilizzato per l’accesso dovrebbe essere valido anche per l’attribuzione del punteggio, poiché non viene specificato nel bando. Sarebbe utile un chiarimento Ministeriale in merito.

 

Altro titolo di servizio

Per quanto riguarda gli altri titoli di servizio ai fini del concorso straordinario bis:

  • sono valutati gli anni di servizio prestato nella specifica classe di concorso scelta per la partecipazione al concorso;
  • viene attribuito un punteggio di 1,25 punti per ciascun anno di servizio;
  • viene valutata solo l’annualità del servizio, non contano mesi o frazioni, secondo l’articolo 1/14 della legge n. 124/99.

Il servizio non è prerogativa delle scuole statali, ma anche:

  •  nelle scuole paritarie (a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001);
  • nei centri di formazione professionale (servizio dichiarabile a partire dall’anno scolastico 2008/2009);
  • in Progetti di cui all’articolo 1, comma 3, del DL 134/2009, convertito in legge n. 167/2009;
  • in Progetti di cui all’articolo 5, comma 4 bis, del DL 104/2013, convertito in legge n. 128/2013.

Non è valutabile il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi dell’Unione Europea è valutato solo se riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

 

Recap della procedura

Ricordiamo che il Concorso Straordinario Bis, si articola in:

  • prova disciplinare;
  • valutazione dei titolo;
  • graduatoria di merito, che comprende solo i vincitori.

Dopo il concorso i vincitori affronteranno un anno di formazione e prova per tutto l’anno scolastico 2022/2023, e dopo aver superato una prova disciplinare al termine del percorso saranno assunti in ruolo a partire dal 1° settembre 2023.

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