Archiviate le prove scritte del Concorso straordinario ter per le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado, i partecipanti che hanno raggiunto un punteggio minimo di 70/100 attendono ora la chiamata per le prove orali, previste per aprile, con un occhio tuttavia sui percorsi abilitanti da 30 e 36 CFU (Crediti Formativi Universitari).
È importante ricordare che non verrà pubblicata una graduatoria intermedia, né saranno divulgati i relativi punteggi.
Ad ogni modo il regolamento contenuto nell’articolo 9, comma 1 dei bandi specifica che la graduatoria finale sarà limitata al numero di posti indicati nel bando, prevedendo l’integrazione solo in caso di rinunce all’assunzione, includendo coloro che hanno superato le prove con il punteggio minimo richiesto.
Di conseguenza soltanto i candidati che si collocheranno entro il numero 44.654 dei posti disponibili saranno considerati vincitori e inseriti nella graduatoria di merito, acquisendo così il diritto all’immissione in ruolo: solo questi ultimi potranno accedere ai percorsi abilitanti delineati dalla cosiddetta Riforma Bianchi.
Si ricorda che il Concorso straordinario non conferisce di per sé l’abilitazione all’insegnamento: per ottenerla i candidati dovranno necessariamente completare i suddetti percorsi formativi da 60 CFU.
Concorso straordinario ter: nessuna graduatoria degli idonei
Dopo la conclusione delle prove orali del Concorso straordinario ter 2023, verrà definita la graduatoria finale di merito, che non prevede lo scorrimento automatico dei candidati non vincitori.
La lista finale includerà esclusivamente i candidati che si sono classificati tra i vincitori, occupando uno dei 44.654 posti disponibili di conseguenza, non è prevista la figura degli idonei, ovvero quei partecipanti che hanno superato le selezioni ma non si collocano entro i limiti dei posti banditi.
La possibilità di un loro inserimento in graduatoria si concretizzerà unicamente nel caso si verifichino rinunce all’immissione in ruolo da parte di chi ha ottenuto il posto.
Pur non essendoci previsione di graduatorie ad esaurimento, è ragionevole attendere un minimo scorrimento in graduatoria di merito a seguito delle naturali rinunce, che potrebbero emergere durante il processo di assegnazione dei ruoli.
I percorsi abilitanti da 30 e 36 CFU: solo per i vincitori del Concorso Straordinario Ter
È essenziale evidenziare che la semplice partecipazione e il superamento delle fasi del Concorso straordinario ter non implicano automaticamente l’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento.
Per conseguire tale qualifica i docenti selezionati attraverso il concorso dovranno intraprendere un percorso formativo specifico, delineato dalla recente Riforma sulla formazione iniziale, continua e sul reclutamento del personale docente, istituita con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, convertendo il decreto n. 36 del 30 aprile 2022.
Questa riforma, promossa dall’ex Ministro Bianchi e confermata dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, prevede un percorso di formazione iniziale abilitante di 60 CFU.
Gli aspiranti docenti vincitori della procedura concorsuale conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento solo dopo il superamento della prova finale dei percorsi abilitanti (il cui costo è a carico dei candidati).
L’abilitazione rappresenta il requisito fondamentale per la stipula di un contratto a tempo indeterminato e per l’avvio dell’anno di prova e formazione, indispensabile per la conferma definitiva nel ruolo.
Per quanto concerne i dettagli del percorso post-concorso:
- i partecipanti con 24 CFU dovranno acquisire ulteriori 36 CFU per completare il percorso abilitante;
- chi ha accesso al concorso con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni dovrà seguire un percorso abilitante da 30 CFU;
- i candidati già in possesso dell’abilitazione nella classe di concorso specifica o con specializzazione sul sostegno, se concorrono per quest’ultima tipologia di posto, verranno assunti direttamente con contratto a tempo indeterminato.
Percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU: accesso anche per gli idonei?
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo numero 59 del 2017, soltanto i vincitori del concorso accedono direttamente ai percorsi abilitanti.
Questo è un dato importante da ricordare, perché esclude chi, nonostante abbia superato le prove, non figura tra i candidati che rientrano nel numero dei posti disponibili, vale a dire gli idonei.
Questa distinzione ribadisce una norma chiave dell’attuale legislazione, ma contemporaneamente mantiene aperta la porta per gli idonei per partecipare ai percorsi abilitanti, seppur questa opportunità sia soggetta ai posti disponibili e ai criteri che saranno dettagliatamente descritti in un prossimo decreto ministeriale dell’Università e della Ricerca, il cui completamento e pubblicazione sono ormai prossimi.
FAQ su Concorso Straordinario Ter e Percorsi da 30, 36 e 60 CFU
I percorsi abilitanti da 30 CFU sono riservati ai docenti già in possesso di un’altra abilitazione o di una specializzazione su sostegno.
I percorsi abilitanti 36 CFU sono riservati ai docenti che, entro il 31 ottobre 2022, hanno conseguito i 24 CFU e che, entro il 31 dicembre 2024, partecipano e superano un concorso docenti.
Al termine dei percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU si ottiene un’abilitazione all’insegnamento, che consente di essere assunti e lavorare come docenti nella scuola pubblica italiana
No, poiché la semplice partecipazione al Concorso Straordinario Ter non dà diritto all’accesso automatico ai percorsi abilitanti da 60 CFU.
Per poter accedere a tali corsi è necessario essere vincitori del concorso.
La graduatoria finale di merito del concorso includerà esclusivamente i candidati vincitori, per un totale di 44.654 posti disponibili.
Non è prevista la figura degli idonei, ovvero quei partecipanti che hanno superato le selezioni ma non si collocano entro i limiti dei posti banditi, per cui non è nemmeno prevista una graduatoria dedicata a loro.