Il concorso insegnanti di religione cattolica, avviato con la legge n° 59 di conversione del decreto 126 nel 2019, continua a far parlare di sé. Dopo numerosi rinvii e proroghe, è stato nuovamente rimandato con il decreto Milleproroghe del 22 febbraio 2023, ma con la speranza di poter essere effettuato entro la fine dell’anno.
Il concorso, la cui realizzazione è stata oggetto di numerose discussioni e intense tra il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza Episcopale, prevede la possibilità di emanare due procedure concorsuali per la copertura del 50% dei posti liberi e vacanti negli anni scolastici:
- 2022/2023;
- 2023/2024;
- 2024/2025,
Posti che saranno assegnati ai docenti con tre anni di servizio, mentre il restante 50% spetterà ai docenti partecipanti alla procedura ordinaria.
Concorso insegnanti di religione cattolica: quali sono i requisiti?
Ma quali sono i requisiti necessari per partecipare al concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica?
Uno dei requisiti essenziali è la certificazione d’idoneità diocesana rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente almeno novanta giorni prima della scadenza del bando. Tale idoneità è rilasciata ai soggetti che sono competenti sui precetti del cristianesimo, sugli aspetti pedagogici e che vivono in comunità secondo i dettami della fede cristiana.
Inoltre, per partecipare al concorso per la scuola dell’infanzia e primaria, è necessario avere un master specifico di secondo livello approvato dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana).
Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, invece, occorre possedere uno dei seguenti titoli:
- baccalaureato conseguito presso le università pontificie;
- dottorato in teologia;
- corso di studi teologici nel seminario maggiore;
- laurea magistrale in scienze religiose approvata dalla Santa Sede.
Concorso insegnanti di religione cattolica: la procedura riservata
È importante sottolineare che esiste anche una procedura riservata per la partecipazione al concorso. La stessa è rivolta ai soggetti che, oltre al possesso del riconoscimento d’idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione.