Gli obblighi di servizio dei docenti

Gli obblighi di servizio dei docenti

Gli obblighi di servizio dei docenti_A circa una quindicina di giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico 2023-2024, emergono, come ormai consuetudine, le questioni relative agli obblighi di servizio dei docenti. Il dibattito diventa particolarmente intenso in questa fase pre-scolastica, alimentando sia aspettative che interrogativi.

 

Uno dei primi punti da sottolineare è che i docenti e gli aspiranti tali, in quanto membri della Pubblica Amministrazione, sono incaricati di conformare la loro prassi lavorativa ai requisiti del percorso formativo degli alunni. 

 

Questa sinergia non è lasciata al caso, ma è rigidamente codificata nel contratto di lavoro. Detto contratto, infatti, funge da bussola orientativa, distinguendo nettamente le mansioni didattiche dirette da quelle funzionali all’insegnamento che, invece, concorrono a supportare il processo educativo. La distinzione è più che un dettaglio: è un elemento strutturale che definisce la cornice entro la quale i docenti operano per l’intero anno accademico.

 

Obblighi di servizio dei docenti: la pianificazione del Collegio dei docenti

Prima del ritorno tra i banchi degli alunni, il Collegio dei docenti è chiamato alla ratifica di importanti misure collegate all’attività scolastica. In particolare, lo stesso deve:

 

  • approvare il piano annuale predisposto dal dirigente scolastico su indicazione degli organi collegiali;

 

  • adattare il calendario scolastico alle esigenze territoriali;

 

  • determinare i trimestri o quadrimestri;

 

  • provvedere alla pianificazione settimanale delle ore d’insegnamento. 

 

 

Per quanto riguarda queste ultime, bisogna aggiungere che le stesse variano a seconda del grado d’istruzione

 

  • 25 ore per la scuola dell’infanzia;

 

  • 22 ore per la scuola primaria con un extra di 2 ore per la pianificazione;

 

  • 18 ore per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

 

 

Obblighi di servizio dei docenti oltre l’attività didattica

L’attività dei docenti non si limita, tuttavia, alle ore destinate alla didattica diretta. Il rispettivo contratto prevede, infatti, anche un impegno aggiuntivo di 40 ore destinato a diverse attività funzionali all’insegnamento

 

Tra queste ricordiamo:

 

  • partecipare a incontri del collegio dei docenti o dei dipartimenti specifici;

 

  • occuparsi delle revisioni d’inizio e fine anno;

 

  • presenziare agli incontri informativi con le famiglie;

 

  • partecipare alle riunioni dei consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe.

 

 

Compiti non obbligatori dei docenti

Nell’ambito delle assegnazioni di compiti decise dal Collegio dei docenti, vi è una distinzione chiave tra incarichi ineludibili e quelli che permettono una certa flessibilità. Tra le responsabilità a scelta figurano, ad esempio, l’adesione a gruppi di lavoro focalizzati sulla pianificazione oraria o la gestione di attività extracurriculari come escursioni didattiche.

 

Per quanto concerne incarichi di natura più tecnica e specialistica, come le funzioni strumentali, l’ideale sarebbe una pronta adesione da parte dei docenti. Ma in assenza di tale consenso, diventa necessario implementare un insieme di linee guida per l’attribuzione di questi ruoli, non rendendo la declinazione di tali compiti  un’opzione per il docente prescelto.

 

Quali sono gli obblighi di servizio dei docenti dal 1° settembre fino all’inizio delle lezioni?

Finora abbiamo parlato degli obblighi di servizio dei docenti durante l’anno scolastico. Ma ne esistono anche altri che riguardano il periodo dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni.

 

In questo caso, ad alimentare l’incertezza degli insegnanti, contribuiscono le direttive a volte piuttosto ambigue emesse da dirigenti scolastici “distratti”. Che, in alcuni casi, pretendono che i docenti rispettino il rispettivo orario giornaliero già a partire dal 1° settembre.

 

Sta di fatto, però, che tutte le attività relative a questo periodo vanno inserite in un programma in modo da rientrare tra le attività funzionali all’insegnamento.

 

Ne consegue che gli insegnanti non devono affatto seguire il regolare orario di lavoro previsto a seconda della diversa tipologia di scuola (18, 22 o 25 ore).

 

Gli stessi sono, di contro, semplicemente tenuti a svolgere le attività precedentemente programmate. Fermo restando che tali ore verranno contabilizzate tra quelle riservate alle attività funzionali all’insegnamento o nella quota stabilita per il funzionamento degli Organi collegiali.

 

Gli obblighi di servizio dei docenti a partire dal 1° settembre 

Facendo riferimento a quanto espressamente previsto dal relativo CCNL, è possibile sintetizzare quali sono gli obblighi di servizio dei docenti dal 1° settembre all’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico:

 

  • tutte le attività collegiali obbligatorie stabilite dall’ art. 29 dello Contratto Scuola (consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue; scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;

 

  • tutte le attività aggiuntive previste nel POF (Piano dell’offerta formativa) o deliberate dal Collegio dei docenti, su base volontaria e che devono dare diritto ad un compenso orario o forfettario;

 

  • le attività di aggiornamento, su base volontaria.

  

 

Bisogna, inoltre, aggiungere che – così come previsto dalla Nota Ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 – ai docenti non può in nessun caso essere imposta un’attività diversa rispetto a quelle classificate come obbligatorie. Nemmeno attraverso l’utilizzo di un ordine di servizio. 

 

Pertanto, dal 1° settembre all’inizio effettivo delle lezioni, gli insegnanti non sono tenuti a seguire il normale orario di insegnamento, né a firmare quotidianamente il registro delle presenze. Allo stesso modo, non è consentito imporre loro lo svolgimento di attività non strettamente correlate o non formalmente deliberate dall’organo collegiale dell’istituto.

 

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