Presa di servizio docenti e Personale ATA: il calendario di inizio anno scolastico 2024-25

una professoressa mentre parla agli alunni in classe

L’anno scolastico 2024-25 inizia ufficialmente il 1° settembre – data in cui docenti e Personale ATA tornano operativi e, soprattutto, si avviano le procedure preliminari necessarie per l’organizzazione delle attività didattiche e amministrative prima del ritorno degli studenti – e si conclude il 31 agosto dell’anno successivo – termine entro il quale devono essere completate tutte le attività previste. 

 

Gli insegnanti e il personale amministrativo riprendono servizio, occupandosi della pianificazione e gestione delle lezioni per garantire un avvio efficiente delle attività scolastiche. Si tratta di un arco di tempo fondamentale per l’implementazione delle strategie educative che accompagneranno gli studenti per l’intero anno accademico.

 

un gruppo di alunni sulle scale della scuola
L’anno scolastico 2024-25 inizia ufficialmente il 1° settembre e si conclude il 31 agosto.

Calendario inizio anno scolastico 2024-25

Il calendario scolastico 2024-25, redatto dalle regioni italiane in conformità alle direttive generali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, occupa un posto di primo piano nella pianificazione delle attività didattiche. 

 

Oltre a stabilire le date di inizio e fine delle lezioni, lo stesso fissa anche i periodi di sospensione per festività nazionali, regionali e altri eventi. Ad ogni modo, la normativa nazionale prevede un minimo di 200 giorni di lezione, ai quali si aggiungono ulteriori giornate destinate a programmi educativi integrativi. 

 

La gestione del calendario è demandata alle singole regioni, che decidono le giornate di festa, i ponti e le vacanze, rendendo così il calendario scolastico diversificato a livello territoriale. Si tratta, a ben vedere, di un approccio che, nel rispetto dell’autonomia scolastica, permette di adeguare il calendario alle specifiche esigenze locali, garantendo al contempo il rispetto dei requisiti minimi stabiliti a livello nazionale.

 

Il Calendario scolastico 2024-2025

 

REGIONEINIZIO LEZIONITERMINE LEZIONICHIUSURE PER FESTIVITÀ
ABRUZZO16 settembre7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio
BASILICATA 16 settembre10 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile
BOLZANO5 settembre13 giugno2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio
CALABRIA16 settembre7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio
CAMPANIA12 settembre7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria2 novembre, 23-24 dicembre, 27-28 dicembre, 30-31 dicembre, 2-4 gennaio, 3-4 marzo, 17-19 aprile, 22 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio
EMILIA ROMAGNA16 settembre6 giugno2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile
FRIULI-VENEZIA GIULIA11 settembre7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 28 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria2 novembre, 23-24 dicembre, 27-28 dicembre, 30-31 dicembre, 2-4 gennaio, 3-5 marzo, 17-19 aprile, 22 aprile, 26 aprile
LAZIO16 settembre7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile
LIGURIA16 settembre10 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile, 2-3 maggio
LOMBARDIA12 settembre7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile
MARCHE11 settembre7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio
MOLISE12 settembre7 giugno2 novembre, 7 dicembre, 23 dicembre-6 gennaio, 3-5 marzo, 17-22 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio
PIEMONTE11 settembre7 giugno23 dicembre-6 gennaio, 1-4 marzo, 17-22 aprile, 2-3 maggio
PUGLIA  16 settembre7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile
SARDEGNA12 settembre7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 3-4 marzo, 17-21 aprile, 22 aprile, 28 aprile
SICILIA12 settembre7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile
TOSCANA16 settembre10 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile
TRENTINO-ALTO ADIGE9 settembre12 giugno23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile
UMBRIA11 settembre7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile
VALLE D’AOSTA11 settembre10 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria 2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 30-31 gennaio, 17-21 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio
VENETO11 settembre7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e  Primaria2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 3-5 marzo, 17-21 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio

 

Festività nazionali

Oltre alle giornate di festa, alle vacanze e ai ponti stabiliti autonomamente dalle singole regioni, il calendario scolastico prevede anche una serie di festività nazionali durante le quali tutte le scuole rimarranno chiuse. Le stesse comprendono:

 

  • 1° novembre 2024 (Ognissanti);
  • 8 dicembre 2024 (Immacolata Concezione);
  • 25 dicembre 2024 (Natale);
  • 26 dicembre 2024 (Santo Stefano);
  • 1° gennaio 2025 (Capodanno);
  • 6 gennaio 2025 (Epifania);
  • 20 aprile 2025 (Pasqua);
  • 21 aprile 2025 (Lunedì dell’Angelo);
  • 25 aprile 2025 (Festa della Liberazione);
  • 1° maggio 2025 (Festa del Lavoro);
  • 2 giugno 2025 (Festa della Repubblica).

 

tre docenti parlano tra di loro in corridoio
Docenti e ATA prenderanno servizio il 2 settembre, senza che ciò influisca negativamente sui loro diritti giuridici, previdenziali e retributivi.


Presa di servizio docenti e Personale ATA 2024-2025

Prima dell’inizio ufficiale delle lezioni, previsto per il 1° settembre, i docenti e il Personale ATA sono chiamati a riprendere servizio negli istituti scolastici. A tal proposito, la Uil Scuola Rua ha pubblicato una dettagliata Scheda di approfondimento per chiarire le procedure di presa di servizio per il personale neoassunto in ruolo o con incarico di supplenza.

 

Nella stessa viene immediatamente chiarito che, secondo quanto specificato dalle note del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) n. 2444/2002 e n. 7494/2013, anche se il 1° settembre cade di domenica, la decorrenza dei contratti resta fissata a questa data, segnando di fatto l’inizio ufficiale dell’anno scolastico

 

La coincidenza con un giorno festivo che comporta la chiusura delle scuole è, pertanto, considerata una causa di forza maggiore. Ragion per cui, il personale è tenuto a prendere servizio il 2 settembre, senza che ciò influisca negativamente sui loro diritti giuridici, previdenziali e retributivi.

 

Personale neoassunto in ruolo o incaricato al 31/8-30/6 obbligato ad assumere servizio il 2 settembre 2024

Il 2 settembre 2024, tutto il personale docente e ATA, sia di nuova assunzione che con incarichi di supplenza, è obbligato a prendere servizio per formalizzare il nuovo rapporto di lavoro.

 

Questo vale, in particolare, per: 

 

  • Docenti e Personale ATA neoassunti in ruolo dal 2 settembre 2024: il personale docente e ATA selezionato attraverso le procedure di assunzione ordinarie di luglio e agosto, come le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e i concorsi ATA 24 mesi, deve presentarsi il 2 settembre presso la scuola assegnata dall’Ambito Territoriale o dall’Ufficio Scolastico Regionale competente. In questa data, verrà formalizzata la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica retroattiva al 1° settembre 2024;

 

  • Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato dall’1/9/2024: i docenti individuati dalle GPS di I fascia sostegno della provincia di appartenenza, o tramite la procedura di minicall veloce in un’altra provincia, nonché quelli selezionati dal Concorso straordinario bis, devono presentarsi il 2 settembre nella scuola assegnata dall’Ambito Territoriale di riferimento. In questa data, procederanno alla stipula di un contratto di supplenza a tempo determinato, con scadenza al 31 agosto 2025, avente decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024. Dopo il superamento dell’anno di formazione e prova, potranno essere confermati in ruolo nella stessa scuola, salvo variazioni nell’organico o diversa assegnazione da parte dell’Ambito Territoriale. Le modalità di conferma in ruolo differiscono a seconda della provenienza: i docenti selezionati dal Concorso straordinario bis stipuleranno un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre i docenti individuati dalle GPS I fascia sostegno stipuleranno un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dal 1° settembre 2025;

 

  • Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l’1/9/2023: il personale docente che ha stipulato un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo l’1 settembre 2023 dalle GPS di I fascia sostegno e dal Concorso straordinario bis, e che ha completato con successo l’anno di formazione e prova, deve riprendere servizio il 2 settembre 2024 nella stessa scuola in cui è stato svolto e superato l’anno di prova. Questo è valido salvo eventuali variazioni di organico o nuova assegnazione da parte dell’Ambito Territoriale. I docenti selezionati attraverso il Concorso straordinario bis stipuleranno un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica a partire dall’1 settembre 2024. Per i docenti individuati dalle GPS di I fascia sostegno, il contratto a tempo indeterminato avrà decorrenza giuridica dall’1 settembre 2023 e decorrenza economica dall’1 settembre 2024;

 

  • Personale docente e ATA supplente con contratto a tempo determinato al 31/8/2025 o al 30/6/2025: il personale supplente selezionato per un contratto a tempo determinato, con nomine da concludere entro il 31 agosto 2024, deve presentarsi l’1 settembre 2024 nella scuola assegnata dall’Ambito Territoriale di riferimento. In questa data verrà formalizzata la stipula del contratto di supplenza, che avrà durata fino al 31 agosto 2025 o, in alcuni casi, fino al 30 giugno 2025. La decorrenza giuridica ed economica della nomina è fissata a partire dall’1 settembre 2024, garantendo così la regolare continuità del servizio scolastico fin dall’inizio dell’anno accademico.

 

studenti entrano a scuola
Sono previste specifiche disposizioni riguardanti il differimento della presa di servizio.


Differimento della presa di servizio (con e senza giustificato motivo)

Nella Scheda di approfondimento riservata alla presa di servizio dei docenti e del Personale ATA per l’anno scolastico 2024-2025, il sindacato presieduto dal Segretario generale Giuseppe D’Aprile evidenzia che, in base all’articolo 9 del DPR 3/1957 e all’articolo 560 del Dlgs 297/94, sono previste specifiche disposizioni riguardanti il differimento della presa di servizio

 

In caso di ritardo giustificato, dovuto a motivi come malattia o altre circostanze indipendenti dalla volontà del dipendente, la decorrenza economica del contratto sarà posticipata di conseguenza. Al contrario, un differimento senza giustificato motivo comporterà la decadenza della nomina, annullando l’assegnazione del posto.

 

Differimento della presa di servizio per altro lavoro

Al momento della presa di servizio, il personale assunto a tempo indeterminato o con incarico di supplenza è tenuto a dichiarare l’assenza di altri rapporti di lavoro pubblici o privati e a confermare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Se, dopo la sottoscrizione del contratto, viene accertata una situazione di incompatibilità, il dirigente scolastico è obbligato ad annullare il contratto stesso.

 

Esistono diverse tipologie di incompatibilità. Alcune attività sono assolutamente incompatibili, come la gestione di un’attività commerciale o imprenditoriale o lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni pubbliche. Altre attività sono incompatibili solo in assenza di preventiva autorizzazione del dirigente scolastico, come nel caso delle libere professioni. Infine, ci sono attività che possono essere svolte senza necessità di autorizzazione, come la collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie o incarichi che prevedono solo il rimborso delle spese documentate.

 

È essenziale verificare in anticipo se le attività svolte rientrano nel regime delle incompatibilità per evitare problematiche al momento della presa di servizio.

 

“Congelare” l’anno di ruolo

Il differimento della presa di servizio per un intero anno scolastico non è consentito e, quindi, non è possibile sospendere l’anno di formazione e prova per completare un’attività lavorativa incompatibile con il nuovo contratto, sia esso a tempo indeterminato o determinato.

 

Per chiarimenti su eventuali eccezioni o particolari situazioni di differimento è, tuttavia, consigliabile consultare l’Ambito Territoriale di riferimento, che potrebbe fornire indicazioni specifiche attraverso circolari applicative.

 

Aspettativa per svolgere altro lavoro

Al momento della presa di servizio, non è permesso richiedere un’aspettativa per continuare un altro lavoro che sia incompatibile con la nuova nomina, sia essa a tempo indeterminato o per una supplenza.

 

Di conseguenza, il dirigente scolastico non può concedere un differimento della presa di servizio per permettere al dipendente di proseguire un’altra attività lavorativa. Allo stesso modo, non è possibile concedere un’aspettativa per svolgere un altro lavoro o per completare un periodo di prova in un’altra posizione. Questo principio è stato ribadito dalla deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti.

 

Le richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa possono essere considerate solo dopo la formalizzazione del rapporto di lavoro, ossia dopo la firma del contratto per la nomina in ruolo o per la supplenza, a condizione che non vi siano incompatibilità accertate al momento della presa di servizio.

 

una docenti in mezzo ad alcuni alunni
Le richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa possono essere considerate solo dopo la formalizzazione del rapporto di lavoro.

 

Perfezionamento del rapporto di lavoro senza assumere servizio: i casi più comuni

La Scheda di approfondimento della Uil Scuola Rua si occupa anche delle “situazioni particolari che permettono al personale di sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato senza la necessità di assumere servizio e senza che si rientri nei casi di incompatibilità citati in precedenza”.

 

Personale in maternità

In caso di lavoratrici in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o in congedo obbligatorio per maternità, è sufficiente informare il dirigente scolastico della scuola di nomina del proprio status e fornire la documentazione necessaria. Questo permette di perfezionare il rapporto di lavoro sia giuridicamente che economicamente a partire dal 1° settembre 2023, senza necessità di presenza fisica.

 

In tali circostanze, la scuola non può rifiutare la formalizzazione del contratto o richiedere la presenza fisica della lavoratrice. Il contratto deve, quindi, avere decorrenza giuridica ed economica dall’1 settembre.

 

È importante notare che per altre forme di assenza previste per i genitori, come il congedo parentale o la malattia del figlio, è necessario assumere servizio prima di poter usufruire di questi benefici. Fanno eccezione i casi di differimento della presa di servizio, come nel caso di presentazione di un certificato di malattia del figlio.

 

Dottorato, borse di studio, assegno di ricerca e ricercatori a tempo determinato

Il personale che, al momento della nomina in ruolo o con contratto di supplenza fino al 31 agosto o al 30 giugno, è impegnato in un dottorato di ricerca, titolare di una borsa di studio, un assegno di ricerca o un contratto come ricercatore a tempo determinato, deve gestire con attenzione la compatibilità delle proprie attività:

  • Dottorato di ricerca: secondo quanto stabilito dalla legge n. 476/1984 (art. 2, comma 1) e dalla legge n. 240/2010 (art. 19), i dipendenti pubblici hanno il diritto di accedere ai corsi di dottorato di ricerca. Su richiesta, possono essere collocati in congedo straordinario per motivi di studio senza retribuzione per l’intera durata del corso. Durante questo periodo, se soddisfano le condizioni previste, hanno anche la possibilità di usufruire della borsa di studio;

 

  • Borse di studio e assegni di ricerca: nel contesto della stipula di contratti a tempo indeterminato o di supplenza fino al 31 agosto o 30 giugno, è previsto che non sia necessaria la presa di servizio per coloro che sono titolari di borse di studio post-dottorato o borse per corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione universitaria. Tali borse di studio sono equiparate al dottorato di ricerca per quanto riguarda la possibilità di richiedere un congedo straordinario, come stabilito dalla legge n. 398/1989 e dalla legge finanziaria n. 498/1992, art. 4, comma 2. Inoltre, gli assegni di ricerca sono inclusi in questa normativa. L’articolo 22, comma 8, della legge n. 240/2010, specifica che il possesso di un assegno di ricerca consente al dipendente pubblico di essere collocato in aspettativa senza assegni;

 

  • Ricercatori a tempo determinato: in base all’art. 24 comma 9-bis della Legge 240/2010 e all’art. 22 comma 8, la Uil afferma che il personale impossibilitato a prendere servizio, perché impegnato come ricercatore universitario, deve essere collocato in aspettativa senza necessità di assunzione in servizio.

 

edificio scolastico
Vi sono diverse categorie di personale di ruolo che dovranno presentarsi per la presa di servizio il 2 settembre 2024.

 

Il restante personale di ruolo che deve assumere servizio il 2 settembre 2024

Oltre ai neoassunti e ai supplenti, vi sono diverse categorie di personale di ruolo che dovranno presentarsi per la presa di servizio il 2 settembre 2024, salvo diversa indicazione da parte dell’istituto scolastico. 

 

Personale docente e ATA che per l’a.s. 2024/25 ha ottenuto un movimento di trasferimento/passaggio a seguito delle operazioni di mobilità

Il personale docente e ATA già di ruolo che ha ottenuto una nuova assegnazione a seguito di trasferimento o passaggio dovrà prendere servizio nella nuova sede il 2 settembre 2024. Questa data segna l’inizio ufficiale dell’anno scolastico per coloro che hanno cambiato scuola di titolarità.

 

Per i docenti con cattedra suddivisa su più istituti, è necessario presentarsi nella scuola principale, ovvero quella responsabile della gestione del contratto. Tuttavia, è consigliabile contattare anticipatamente i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte per eventuali specifiche indicazioni.

 

Personale docente e ATA già di ruolo che rientra da un congedo o da una aspettativa

Il personale di ruolo che è stato assente per tutto l’anno scolastico 2023/24 o per parte di esso, fino al 31 agosto 2024, è tenuto a riprendere servizio il 2 settembre 2024. Questo obbligo riguarda esclusivamente coloro che hanno concluso il periodo di congedo o aspettativa richiesto e sono pronti a rientrare in servizio attivo.

 

Tuttavia, chi prolunga il periodo di congedo o aspettativa, o cambia tipologia di congedo rispetto all’anno precedente, non è tenuto a riprendere servizio. In questi casi, il personale deve seguire le procedure per la nuova richiesta di congedo o aspettativa, senza l’obbligo di presentarsi fisicamente il 2 settembre.

 

Personale docente e ATA che rientra da una assegnazione provvisoria o utilizzazione

Il personale docente e ATA che rientra da un’assegnazione provvisoria o utilizzazione deve riprendere servizio il 2 settembre 2024 presso la scuola di titolarità. Conclusa l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione per l’anno scolastico 2023/24, infatti, e non avendo ottenuto una nuova assegnazione per il 2024/25, questi dipendenti sono tenuti a presentarsi nella loro sede di titolarità per l’inizio dell’anno scolastico.

 

Docenti già di ruolo che non rientrano in nessuno dei casi precedenti

I docenti già di ruolo non coinvolti nelle situazioni descritte nei paragrafi precedenti non sono tenuti a presentarsi a scuola il 2 settembre 2024, a meno che non sia stato programmato un incontro collegiale o un’altra attività deliberata ufficialmente per quella data.

 

Gli obblighi di servizio dei docenti, escluso il periodo delle lezioni, sono determinati dal piano delle attività approvato dal collegio dei docenti. Pertanto, qualsiasi circolare che imponga genericamente la presenza di tutti i docenti il 2 settembre, senza specificare le ragioni sopra indicate, non può essere considerata legittima.

 

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