Aggiornamento GPS: sanzioni più severe per chi rinuncia

Il Ministero dell’Istruzione non ci sta. Nonostante le aspre polemiche delle organizzazioni sindacali, pronte a fare barricate, il Miur ha deciso di dire basta. Se dal confronto sulla bozza dell’ordinanza ministeriale che regolamenterà le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il prossimo biennio è emersa una certa disponibilità rispetto ad

alcune proposte, su altri punti è chiusura totale al dialogo. In particolare per quanto concerne il capitolo relativo all’inasprimento delle sanzioni nei confronti degli aspiranti docenti che declineranno le “offerte”. Da parte loro, tuttavia, i sindacati contestano l’eccessiva durezza delle sanzioni previste per chi non prende servizio dopo aver ricevuto una nomina e per coloro che abbandonano il servizio. I primi non potranno più accedere, per l’intero anno scolastico, ad incarichi al 30 giugno o al 31 agosto e verrà escluso dalle graduatorie di ogni classe di concorso a cui è iscritto. Per i secondi, invece, tale punizione sarà estesa a tutto il biennio di vigenza delle GPS. Inoltre, dai chiarimenti del Ministero si apprende che anche nel caso di rifiuto di una supplenza breve fino a 10 giorni l’aspirante docente verrà cancellato dalle graduatorie di infanzia e primaria. E ancora, il rifiuto di una supplenza ordinaria avrà come conseguenza l’esclusione, nel caso in cui il docente vi sia iscritto, anche dalle graduatorie di sostegno dello stesso grado.

 

Miur e sindacati. Muro contro muro

Quello delle sanzioni è certamente uno dei punti maggiormente contesi. Con i sindacati che chiedono al Miur di rinunciare a quello che definiscono un inutile ed inopportuno inasprimento delle sanzioni tra l’altro già previste dall’ordinanza n. 60/2020. Ma da questo orecchio il Ministero proprio non ci sente. Resta irremovibile e non lascia intravedere margini per eventuali ripensamenti. Nessun accanimento contro i docenti, tuttavia, si affretta a chiarire il Miur. Piuttosto, l’intenzione è quella di evitare il ripetersi del fastidioso teatrino andato miseramente in scena durante lo scorso anno scolastico. In quell’occasione, infatti, le rinunce dopo le nomine furono davvero un numero spropositato. Costringendo gli uffici scolastici ad una serie infinita di turni di nomina. Con tutti i disagi che questo ha, inevitabilmente, comportato per gli studenti. Si tratta, in buona sostanza, anche di una misura tesa a tutelare i diritti di questi ultimi. Da qui la necessità di contemperare le esigenze dei supplenti con quelli della didattica. I sindacati se ne facciano una ragione: su questo punto non si torna indietro. 

 

Cosa prevede la bozza dell’ordinanza ministeriale?      

La bozza dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, ancora in attesa di essere sottoposta al parere del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), stabilisce che le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto sono assegnate con procedura informatizzata. Prima attingendo dalle GaE (Graduatorie ad Esaurimento) e poi dalle GPS, in caso di esaurimento delle GaE o qualora le stesse non riescano a fornire il numero necessario di aspiranti supplenti. Se non dovessero essere sufficienti neanche le GPS, si passerà alle GI (Graduatorie d’Istituto). Il tanto contestato inasprimento delle sanzioni riguarda, come già ribadito, la rinuncia alla supplenza, la mancata presa di servizio e l’abbandono del servizio

 

Rinuncia alla supplenza o mancata assunzione di servizio

Per chi rinuncia all’eventuale supplenza attribuita o non si presenta per l’assunzione di servizio entro il termine fissato, la bozza dell’ordinanza ministeriale prevede l’impossibilità di vedersi assegnare ulteriori supplenze sia al 30 giugno che al 31 agosto per tutto il resto dell’anno scolastico in corso. Tanto dalle GaE che dalle GPS e dalle GI. E questo per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante supplente abbia titolo. 

 

Abbandono del servizio

Per chi, invece, abbandona il servizio la sanzione è praticamente la stessa. Ma con la differenza sostanziale che la validità della stessa sarà estesa a tutto il biennio di validità dell’aggiornamento delle GPS. Per cui lo stesso non potrà conseguire supplenze nè al 30 giugno nè al 31 agosto, tanto dalle GaE che dalle GPS e dalle GI. Anche in questo caso la sanzione vale per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione.

 

Altre tipologie di rinuncia

Esiste, tuttavia, anche la possibilità che determinati aspiranti supplenti decidano, per un qualsiasi motivo, di non presentare affatto la domanda ai fini dell’attribuzione delle supplenze. Il che, ovviamente, costituisce di fatto una vera e propria rinuncia all’eventuale conferimento di supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da tutte le graduatorie a cui gli stessi aspiranti avrebbero titolo. Stesso discorso vale anche per la mancata indicazione di alcune sedi, classi di concorso e tipologie di posto. Come per il caso precedente, la stessa viene considerata a tutti gli effetti una rinuncia, seppur limitatamente alle sedi ed alle graduatorie non indicate nella domanda.  

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