Il Ministero dellāIstruzione non ci sta. Nonostante le aspre polemiche delle organizzazioni sindacali, pronte a fare barricate, il Miur ha deciso di dire basta. Se dal confronto sulla bozza dellāordinanza ministeriale che regolamenterĆ le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il prossimo biennio ĆØ emersa una certa disponibilitĆ rispetto ad
alcune proposte, su altri punti ĆØ chiusura totale al dialogo. In particolare per quanto concerne il capitolo relativo allāinasprimento delle sanzioni nei confronti degli aspiranti docenti che declineranno le āofferteā. Da parte loro, tuttavia, i sindacati contestano lāeccessiva durezza delle sanzioni previste per chi non prende servizio dopo aver ricevuto una nomina e per coloro che abbandonano il servizio. I primi non potranno più accedere, per lāintero anno scolastico, ad incarichi al 30 giugno o al 31 agosto e verrĆ escluso dalle graduatorie di ogni classe di concorso a cui ĆØ iscritto. Per i secondi, invece, tale punizione sarĆ estesa a tutto il biennio di vigenza delle GPS. Inoltre, dai chiarimenti del Ministero si apprende che anche nel caso di rifiuto di una supplenza breve fino a 10 giorni lāaspirante docente verrĆ cancellato dalle graduatorie di infanzia e primaria. E ancora, il rifiuto di una supplenza ordinaria avrĆ come conseguenza lāesclusione, nel caso in cui il docente vi sia iscritto, anche dalle graduatorie di sostegno dello stesso grado.
Ā
Miur e sindacati. Muro contro muro
Quello delle sanzioni ĆØ certamente uno dei punti maggiormente contesi. Con i sindacati che chiedono al Miur di rinunciare a quello che definiscono un inutile ed inopportuno inasprimento delle sanzioni tra lāaltro giĆ previste dallāordinanza n. 60/2020. Ma da questo orecchio il Ministero proprio non ci sente. Resta irremovibile e non lascia intravedere margini per eventuali ripensamenti. Nessun accanimento contro i docenti, tuttavia, si affretta a chiarire il Miur. Piuttosto, lāintenzione ĆØ quella di evitare il ripetersi del fastidioso teatrino andato miseramente in scena durante lo scorso anno scolastico. In quellāoccasione, infatti, le rinunce dopo le nomine furono davvero un numero spropositato. Costringendo gli uffici scolastici ad una serie infinita di turni di nomina. Con tutti i disagi che questo ha, inevitabilmente, comportato per gli studenti. Si tratta, in buona sostanza, anche di una misura tesa a tutelare i diritti di questi ultimi. Da qui la necessitĆ di contemperare le esigenze dei supplenti con quelli della didattica. I sindacati se ne facciano una ragione: su questo punto non si torna indietro.Ā
Ā
Cosa prevede la bozza dell’ordinanza ministeriale?Ā Ā Ā Ā
La bozza dellāordinanza del Ministero dellāIstruzione, ancora in attesa di essere sottoposta al parere del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), stabilisce che le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto sono assegnate con procedura informatizzata. Prima attingendo dalle GaE (Graduatorie ad Esaurimento) e poi dalle GPS, in caso di esaurimento delle GaE o qualora le stesse non riescano a fornire il numero necessario di aspiranti supplenti. Se non dovessero essere sufficienti neanche le GPS, si passerĆ alle GI (Graduatorie dāIstituto). Il tanto contestato inasprimento delle sanzioni riguarda, come giĆ ribadito, la rinuncia alla supplenza, la mancata presa di servizio e lāabbandono del servizio.Ā
Ā
Rinuncia alla supplenza o mancata assunzione di servizio
Per chi rinuncia allāeventuale supplenza attribuita o non si presenta per lāassunzione di servizio entro il termine fissato, la bozza dellāordinanza ministeriale prevede lāimpossibilitĆ di vedersi assegnare ulteriori supplenze sia al 30 giugno che al 31 agosto per tutto il resto dellāanno scolastico in corso. Tanto dalle GaE che dalle GPS e dalle GI. E questo per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado dāistruzione cui lāaspirante supplente abbia titolo.Ā
|
Ā
Abbandono del servizio
Per chi, invece, abbandona il servizio la sanzione ĆØ praticamente la stessa. Ma con la differenza sostanziale che la validitĆ della stessa sarĆ estesa a tutto il biennio di validitĆ dellāaggiornamento delle GPS. Per cui lo stesso non potrĆ conseguire supplenze nĆØ al 30 giugno nĆØ al 31 agosto, tanto dalle GaE che dalle GPS e dalle GI. Anche in questo caso la sanzione vale per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado dāistruzione.
Ā
Altre tipologie di rinuncia
Esiste, tuttavia, anche la possibilitĆ che determinati aspiranti supplenti decidano, per un qualsiasi motivo, di non presentare affatto la domanda ai fini dell’attribuzione delle supplenze. Il che, ovviamente, costituisce di fatto una vera e propria rinuncia allāeventuale conferimento di supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da tutte le graduatorie a cui gli stessi aspiranti avrebbero titolo. Stesso discorso vale anche per la mancata indicazione di alcune sedi, classi di concorso e tipologie di posto. Come per il caso precedente, la stessa viene considerata a tutti gli effetti una rinuncia, seppur limitatamente alle sedi ed alle graduatorie non indicate nella domanda.Ā Ā