Requisiti e modalità di partecipazione inerenti le assegnazioni provvisorie 2024 iniziano a delinearsi dopo che la CISL ha sottoscritto l’Intesa in merito. Ne consegue che, anche se ancora non sono stati resi noti i tempi di presentazione delle domande, ci avviciniamo sempre di più ad una possibile data.
Chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria
Possono presentare domanda di assegnazioni provvisorie 2024:
- i docenti assunti a tempo indeterminato fino all’anno scolastico 2022/23, compresi i docenti assunti da Gps sostegno nel 2022/23 che hanno avuto conferma in ruolo il 1° settembre 2023;
- i docenti neoassunti a tempo determinato nel 2023/24 da concorso straordinario bis e GPS Sostegno prima fascia, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova, se rientrano nelle deroghe;
- gli insegnanti assunti a tempo indeterminato sia su posto comune che di sostegno nell’anno scolastico 2023/24, compresi art. 59 comma 9 bis nel 2022/23.
Quest’ultima categoria di docenti ha il vincolo di permanenza triennale nell’istituzione scolastica in cui si è svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni. Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero.
Cosa sono le assegnazioni provvisorie
Le assegnazioni provvisorie sono riservate a chi ha la necessità di ricongiungimento, cura ed assistenza. La finalità primaria è, infatti, quella di far riavvicinare, almeno per un anno scolastico, il docente interessato con i propri familiari. Difatti, l’assegnazione provvisoria può essere presentata per uno dei seguenti motivi:
- Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
- Avvicinamento al coniuge o alla parte dell’unione civile.
- Ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
- Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
- Ricongiungimento al genitore (non è necessaria la convivenza).
Le domande di assegnazioni provvisorie 2024 possono essere presentate per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria.
Cosa ha previsto il CCNL Mobilità
L’Intesa sottoscritta dalla CISL ha previsto che i docenti possano presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e domanda di assegnazione interprovinciale se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNL Mobilità. Ovvero:
- genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- 1 – coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- 2 – padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- 3 – uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- 4 – uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- 5 – parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
Il CCNI
La materia delle assegnazioni provvisorie 2024 è disciplinata dal CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) 2019/2022 che è stato prorogato anche per gli a.a.2022/2023 e 2023/2024.
Dunque, la domanda va presentata nel rispetto di quanto previsto dall’art.7, comma 8, del CCNI. Secondo il Contratto, poi, gli Uffici Scolastici dovranno pubblicare le graduatorie indicando il nominativo della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto e del punteggio complessivo. Non è stata prevista, ancora, una data limite per la pubblicazione.