Cresce giorno dopo giorno l’attesa per la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale che disciplinerà la riapertura e l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Le indiscrezioni delle ultime settimane avevano lasciato supporre che questo potesse avvenire già entro la fine di aprile, con apertura della finestra
temporale per la presentazione delle istanze fissata al 2 maggio. Soprattutto dopo l’acquisizione del parere (non vincolante) del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), peraltro favorevole. Tuttavia, accogliendo le osservazioni del CSPI in merito ad alcune criticità della bozza e all’esigenza di garantire un maggior rispetto del principio di trasparenza, ecco arrivare l’ennesimo rinvio. Il Ministero, infatti, ha adesso bisogno di qualche giorno per rivedere il testo dell’ordinanza e definirlo, anche alla luce delle ultime osservazioni registrate. Probabile, a questo punto, che la pubblicazione dell’ordinanza slitti ad inizio maggio, con apertura delle procedure di aggiornamento previste tra il 9 e il 16 maggio.
Guida pratica per le GPS
La validità delle GPS sarà estesa a tutto il prossimo biennio, ovvero gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. I giorni a disposizione degli aspiranti saranno 20 come proposto dal Ministero, o 30 come chiesto dai sindacati e dal CSPI? Per quanto concerne la tempistica bisognerà aspettare la pubblicazione della relativa ordinanza.
Ma cosa c’è da sapere per non farsi trovare impreparati a questo appuntamento fondamentale?
Presentazione istanza
Come previsto nell’articolo 7 della bozza dell’ordinanza ministeriale, gli aspiranti docenti dovranno presentare istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento esclusivamente in via telematica. A pena di esclusione, potranno scegliere un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.
Nell’istanza online, il candidato dovrà, nello specifico, dichiarare:
- a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6;
- b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente o educativo per i distinti ruoli;
- c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
- d) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
- e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo laddove, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento, risultino scaduti i termini previsti per l’adozione del relativo provvedimento di conclusione della procedura di riconoscimento. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.
- f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate all’ordinanza;
- g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Tipologie di domande
Gli aspiranti docenti possono produrre tre tipologie di domande:
- inserimento (non presenti nelle GPS 2020/22)
- aggiornamento (già presenti nelle GPS 2020/22)
- trasferimento (già presenti nelle GPS 2020/22)
Per coloro i quali producono istanza di trasferimento è prevista la possibilità di aggiornare sia i titoli che i servizi già inseriti e chiedere appunto il trasferimento in un’altra provincia.
Mentre gli aspiranti docenti che presenteranno domanda di primo inserimento dovranno dichiarare i titoli posseduti entro la data di scadenza delle domande.
I candidati già inseriti, infine, dovranno dichiarare i titoli conseguiti dopo il 6 agosto 2020 ed entro la data di scadenza prevista per l’aggiornamento delle GPS 2022/24. Potranno, inoltre, inserire anche i titoli già posseduti ma non dichiarati in precedenza.
Buone notizie anche per i docenti che, pur avendo stipulato un contratto di supplenza per l’anno scolastico in corso, non hanno ancora acquisito il relativo punteggio. Il timore era quello di dover aspettare il prossimo aggiornamento delle GPS (fra due anni) per poter utilizzare il punteggio completo derivante dal servizio per l’anno scolastico 2021/2022. Accogliendo anche in questo caso le proposte dei sindacati, il Ministero ha assicurato che non bisognerà aspettare l’aggiornamento del prossimo biennio. I docenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto potranno, pertanto, inserire il punteggio pieno, sebbene con riserva. Da sciogliere, ovviamente, al termine delle lezioni stesse. Ognuno a seconda del contratto in essere.
Titoli da certificare
L’istanza è, a tutti gli effetti, un’autocertificazione. Ragion per cui i titoli dichiarati non vanno prodotti in alcun modo.
Fanno, tuttavia, eccezione e vanno perciò presentati e certificati:
- i titoli di studio eventualmente conseguiti all’estero;
- la dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
- i servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea oppure in altre Nazioni.
Docenti iscritti nelle GaE
Per i docenti già presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) esiste la possibilità di iscriversi anche nella I e II fascia delle GPS. E, di conseguenza, anche nella II e III fascia delle correlate Graduatorie d’Istituto (GI). In una sola provincia. Ma, volendo, anche diversa rispetto a quella di inserimento in GaE. E non solo. Gli stessi possono, infatti, anche optare per posti e classi di concorso diversi.
Fanno, però, eccezione gli aspiranti docenti inseriti in GaE con riserva a causa di un provvedimento giurisdizionale o ancora in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione necessario. Gli stessi potranno chiedere solo l’inserimento nelle GPS per la medesima classe di concorso delle GaE.
Diploma Magistrale
Per i docenti in possesso di Diploma Magistrale immessi in ruolo con riserva è, a loro volta, contemplata la possibilità di presentare istanza di inserimento con riserva nelle corrispettive GPS (infanzia e/o primaria). Tuttavia, qualora in caso di sentenza sfavorevole dovessero vedere risolto il proprio contratto, verrebbero inclusi nelle GPS a tutti gli effetti.
Iscrizione nelle GI
Non solo Graduatorie provinciali per le supplenze. L’istanza online finalizzata all’inserimento/aggiornamento/trasferimento prevede, infatti, la contestuale presentazione della richiesta di inserimento anche nelle correlate Graduatorie d’Istituto.
Le GI vengono utilizzate per l’assegnazione di tutte le supplenze brevi e di quelle comunque non prevedibili al 31 dicembre (malattie, gravidanze, ecc.). Sono divise in tre fasce:
- Prima Fascia: iscritti nelle GaE
- Seconda Fascia: iscritti nella I fascia delle GPS
- Terza Fascia: iscritti nella II fascia delle GPS
In pratica, si dovranno semplicemente scegliere fino ad un massimo di 20 sedi per ciascun posto o classe di concorso per cui si abbia titolo.