Aggiornamento GPS 2022. La bozza dell’ordinanza

Il conto alla rovescia è già iniziato. Venerdì 22 aprile il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha dato il proprio parere favorevole alla bozza dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione relativa all’aggiornamento delle GPS. Per cui già entro questo fine settimana ci sarà la pubblicazione del testo definitivo. Mentre l’apertura delle relative

domande è prevista per lunedì 2 maggio.

Ma vediamo quali sono le principali novità contenute nel provvedimento. Che, lo ricordiamo, avrà validità per il prossimo biennio. 

 

Ministero dell’Istruzione 

 

ORDINA

 

Articolo 1 

(Oggetto e definizioni)

  1. La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
  2. Ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni: 
  3. a) Ministro: il Ministro dell’istruzione;
  4. b) Ministero: il Ministero dell’istruzione; 
  5. c) Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  6. d) Legge 124/1999: la legge 3 maggio 1999, n. 124; 
  7. e) Legge 107/2015: la legge 13 luglio 2015, n. 107;
  8. f) D.lgs 59/2017: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 
  9. g) DL 22/2020: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 
  10. h) GAE: le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del Testo Unico, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27.12.2006, n. 296; 
  11. i) GPS: le graduatorie provinciali per le supplenze;
  12. j) Ordinamento delle classi di concorso: decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
  13. k) CFU: crediti formativi universitari; 
  14. l) CFA: crediti formativi accademici. 

 

Articolo 2 

(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze) 

  1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo. 
  2. Ai fini di un utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto. 
  3. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’art. 22, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. 
  4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: 
  5. a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; 
  6. b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; 
  7. c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. 
  8. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11. 
  9. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11. 
  10. L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. 
  11. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell’assunzione in servizio fino al seguente termine: 
  12. a) per le supplenze annuali di cui al comma 4, lettera a), il 31 agosto; 
  13. b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; 
  14. c) per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

 

Articolo 3 

(Graduatorie Provinciali per le Supplenze) 

  1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all’attribuzione delle supplenze di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b). 
  2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.
  3. Ai fini dell’aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 4, lettera e). Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell’interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda. 
  4. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/21- 2021/22, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento,è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS. 
  5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020. 
  6. Poiché gli elenchi aggiuntivi costituiti con decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 cessano di avere efficacia all’atto della ricostituzione delle GPS, i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia. 
  7. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia – e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia – cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”). 
  8. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: 
  9. a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
  10. b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza. 
  11. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: 
  12. a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; 
  13. b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
  14. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 
  15. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 
  16. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 
  17. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; 
  18. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 
  19. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 
  20. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 
  21. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso. 
  22. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: 
  23. a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado; 
  24. b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: 
  25. per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; 
  26. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado. 
  27. Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate: 
  28. a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; 
  29. b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
  30. precedente inserimento nella medesima fascia per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53; 
  31. abilitazione per la scuola primaria; 

iii. diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell’educazione, laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti: 

  1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 
  2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 
  3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per il personale educativo nelle istituzioni educative; 
  4. laurea in scienze dell’educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti: 
  5. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 
  6. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 
  7. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per il personale educativo nelle istituzioni educative. 
  8. Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti. 

 

Articolo 4

(Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64) 

  1. Ai sensi dell’Ordinamento delle classi di concorso, oltre ai docenti in possesso di abilitazione specifica, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS, nelle more dell’espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell’istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A- 30, A-56 che siano in possesso dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, e – limitatamente alla classe A- 55 – abbiano svolto servizio nei licei musicali ai sensi del medesimo Allegato; ovvero gli aspiranti in possesso di titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti, riconosciuti validi per le predette classi di concorso ai sensi del decreto legislativo 9.11.2007, n. 206, e congiunti alla certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana ai sensi della nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7.10.2013, n. 5274. 
  2. Ai sensi del comma 1, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti che: 
  3. a) privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle GPS di seconda fascia per la specifica classe di concorso, siano in possesso dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9.5.2017, n. 259; 
  4. b) privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, siano in possesso, congiuntamente: 
  5. dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 
  6. dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17. 

 

Articolo 5 

(Disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici) 

  1. Ai sensi dell’Ordinamento delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso: 
  2. a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 
  3. b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; 
  4. c) A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; 
  5. d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; 
  6. e) B-01 Attività pratiche speciali; 
  7. f) B-29 Gabinetto fisioterapico; 
  8. g) B-30 Addetto all’ufficio tecnico; 
  9. h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; 
  10. i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale; 
  11. j) B-33 Assistente di Laboratorio possono fare domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2020/21- 2021/22. 
  12. Gli aspiranti di cui al comma 1 in possesso di abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A- 86 possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso. 
  13. Gli aspiranti di cui al comma 1, in possesso del titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32, 
  14. a) qualora in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti a norma dell’art. 67, comma 5, del Testo Unico, possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS sostegno; 
  15. b) qualora in possesso del titolo di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono fare domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01, alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B31 e B-32.

 

Articolo 6 

(Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative) 

  1. Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, debbono possedere i seguenti requisiti generali: 
  2. a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero: 
  3. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  4. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; 

iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 

  1. b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022; 
  2. c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
  3. d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato ai sensi dell’articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
  4. e) per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274. 
  5. Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto: 
  6. a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 
  7. b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
  8. c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio; 
  9. d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio; 
  10. e) coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione; 
  11. f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
  12. g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione; 
  13. h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale; 
  14. i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 
  15. I soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare istanza, qualora gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l’attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione o della sospensione cautelare. 
  16. Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.

 

Articolo 7 

(Istanza di partecipazione) 

  1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti. 
  2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. 
  3. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo avviso della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze. 
  4. Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: 
  5. a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6; 
  6. b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente o educativo per i distinti ruoli; 
  7. c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura; 
  8. d) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati; 
  9. e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo laddove, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento, risultino scaduti i termini previsti per l’adozione del relativo provvedimento di conclusione della procedura di riconoscimento. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure. 
  10. f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza; 
  11. g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  12. h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta. 
  13. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza. 
  14. L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
  15. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all’articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all’articolo 6. 
  16. L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. 
  17. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
  18. Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa. 
  19. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e). 
  20. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: 
  21. a) titoli di studio conseguiti all’estero; 
  22. b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; 
  23. c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

 

Articolo 8 

(Valutazione dei titoli) 

  1. Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: 
  2. a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1 
  3. b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2 
  4. c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3 
  5. d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4 
  6. e) prima fascia ITP, allegato A/5 
  7. f) seconda fascia ITP, allegato A/6 
  8. g) prima fascia sostegno, allegato A/7 
  9. h) seconda fascia sostegno, allegato A/8 
  10. i) prima fascia personale educativo, allegato A/9; 
  11. j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10. 
  12. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. 
  13. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all’articolo 15. 
  14. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno. 
  15. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 
  16. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria. 
  17. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
  18. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 
  19. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche. 
  20. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura. 

 

Articolo 9 

(Pubblicazione graduatorie – Ricorsi) 

  1. Il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto. 
  2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

Articolo 10 

(Elenco aggiuntivo alle GPS) 

  1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l’automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo modalità e termini specificati nell’apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l’inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa. 
  3. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, è emanato specifico decreto del Ministro. All’atto della validazione della domanda di inserimento nell’elenco aggiuntivo da parte dell’ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema. 

 

Articolo 11 

(Graduatorie di istituto) 

  1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), ovvero nei casi previsti dall’articolo 2, comma 5, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: 
  2. a) la prima fascia è determinata ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; 
  3. b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; 
  4. c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. 
  5. L’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). 
  6. Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le apposite procedure informatizzate relative alle GAE e alle GPS di cui all’art. 3, comma 2. 
  7. I soggetti che chiedono l’iscrizione nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze di cui all’articolo 2 comma 4, lettera c), indicano sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. Le istituzioni scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l’iscrizione nelle GPS. Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.  
  8. In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia di cui all’articolo 10, l’aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto per il relativo insegnamento effettua le operazioni di cui al comma 4 ed è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia; gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte. 
  9. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee sono definite dall’articolo 13 della presente ordinanza.

 

Articolo 12 

(Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche) 

  1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.  
  2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.
  3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, le elaborazioni terranno conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente. 
  4. La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento. 
  5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all’albo on line. 
  6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. 
  7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, sono prioritariamente scorsi gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: 
  8. a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE; 
  9. b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio. 
  10. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado. 
  11. In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 
  12. L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 
  13. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento. 
  14. L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. 
  15. L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario.
  16. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 

Articolo 13 

(Conferimento delle supplenze brevi e temporanee) 

  1. Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: 
  2. a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’art. 12, comma 12, della presente ordinanza; 
  3. b) totalmente inoccupati. 
  4. Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale. 
  5. L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio. 
  6. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene: 
  7. a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno; 
  8. b) il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione; 
  9. c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola. 
  10. Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:
  11. a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati; 
  12. b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione. 
  13. La visualizzazione della posizione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza è oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che resta agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita, fatta salva l’eventuale gestione informatizzata degli atti. 
  14. Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate. 
  15. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 14, sono comunicate al sistema informativo, secondo le istruzioni della guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono. Sono altresì comunicate al sistema informativo la mancata presa di servizio e l’abbandono dei supplenti cui sono stati conferiti gli incarichi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 
  16. Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all’articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10, della Legge 124/1999 e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto. 
  17. Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
  18. Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. 
  19. Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. 
  20. Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza. 
  21. Ai sensi dell’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi. 
  22. I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10, 11 e 16 del presente articolo. 
  23. Il dirigente scolastico può, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. 
  24. Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento della lingua inglese, sono conferite, secondo l’ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica: 
  25. a) agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
  26. b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria; 
  27. c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi; 
  28. d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2; 
  29. e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016; agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola primaria bandito con DD n. 498 del 2020, limitatamente a coloro che hanno raggiunto la soglia di idoneità all’insegnamento della lingua inglese; 
  30. f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell’articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 ottobre 2018. 
  31. Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede nell’ordine alla convocazione: 
  32. a) degli aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto costituiti in conformità a quanto previsto all’articolo 12, comma 7; 
  33. b) degli aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno; 
  34. c) degli aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno; 
  35. d) degli aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all’articolo 12, comma 7, e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all’intera provincia, secondo l’ordine di cui alle lettere a), b) e c); 
  36. e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell’ordine e secondo i criteri di cui all’articolo 12, comma 9. 
  37. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo. 
  38. L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. 
  39. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri. 
  40. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 20 e 21, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità. 23. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 5 e 6, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo.

 

Articolo 14 

(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) 

  1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS: 
  2. a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento; 
  3. b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 
  4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: 
  5. a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; 
  6. b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
  7. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito. 
  8. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all’adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

Articolo 15 

(Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio) 

  1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all’articolo 8, comma 1.
  2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici. 
  3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente. 
  4. Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. 
  5. Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia. 
  6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. 

 

Articolo 16 

(Disposizioni finali) 

  1. Con successivo decreto del Ministro, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è ridefinita l’anagrafe dei docenti, in cui confluiscono i titoli certificati presentati per la presente procedura. 
  2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo. 
  3. Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’interessato l’inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo. 
  4. Per le province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d’Aosta vigono le specifiche disposizioni. 
  5. Per quanto non specificamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto. 
  6. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. La presente ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

Il Ministro dell’istruzione Prof. Patrizio Bianchi

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