GPS. Valutazione servizio: specifico e non specifico

Finalmente il Ministero dell’Istruzione ha dato il via all’aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali supplenza (GPS) di I e II fascia. Nonché alle corrispondenti Graduatorie di Istituto (GI). Nelle tabelle allegate all’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 è riportato il punteggio da attribuire ai titoli e ad eventuali servizi prestati.

 

C’è tempo per poter presentare domanda di inserimento o aggiornamento o trasferimento delle GPS fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2022. Attraverso il servizio Istanze Online del Ministero, al quale accedere con le credenziali SPID o con quelle relative alla Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La valutazione dei titoli è contenuta nelle tabelle allegate all’Ordinanza Ministeriale. Si tratta di tutti i titoli conseguiti dopo il 6 agosto 2020 ed entro il 31 maggio 2022. E di quelli già posseduti, ma non dichiarati entro il 6 agosto 2020.

 

Valutazione servizio

 

Scuola dell’infanzia e primaria

Il servizio prestato sul grado specifico, sia per quanto riguarda il posto comune, sia per quanto riguarda il posto di sostegno, è valutato 2 punti per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, fino ad un massimo di 12 punti.

Il servizio può essere prestato:

  • presso scuole statali e paritarie, non necessariamente italiane;
  • nei percorsi di istruzione dei paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia;
  • nei progetti regionali, nelle forme di cui all’articolo 1/3 del DL  n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, nonché di cui all’articolo 5/4-bis del DL n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013.

Per quanto riguarda il servizio non specifico, quindi, prestato su un’altra classe di concorso oppure su un altro grado scolastico, viene valutato 1 punto per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, fino ad un massimo di 6 punti totali.

In questo caso il servizio può essere prestato per:

  • scuole statali e paritarie non necessariamente italiane;
  • scuole militari;
  • l’ambito di percorsi in diritto/dovere all’istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
  • i progetti regionali,
  • i percorsi di istruzione dei Paesi esteri o scuole estero in Italia.

Si precisa che:

  • il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia è valutato come specifico (quindi per un massimo di 12 punti), mentre nella scuola primaria è valutato come non specifico (quindi per un massimo di 6 punti);
  • il servizio prestato dall’anno scolastico 2003/2004 all’anno scolastico 2006/2007 nelle pluriclassi delle scuole di montagna, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

 

Scuola Secondaria

 Nella scuola secondaria il servizio specifico viene valutato per ciascun mese o frazione di almeno sedici giorni, 2 punti, fino ad un massimo di 12 punti per anno scolastico.

Per quanto riguarda il servizio non specifico, viene valutato 1 punto per ciascun mese o frazione di almeno sedici giorni, fino a raggiungere un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico.

Il servizio può essere stato prestato per:

  • scuole statali o paritarie, non necessariamente italiane;
  • percorsi in diritto/dovere all’istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché svolto su un’altra tipologia di posto o insegnamento;
  • progetti regionali;
  • percorsi di istruzione dei paesi esteri o ad ordinamento estero in italia. 

Bisogna precisare che:

  • il servizio prestato dall’anno scolastico 2003/2004 all’anno scolastico 2006/2007 in pluriclassi delle scuole di montagna, nelle scuole delle isole minori o degli istituti penitenziari viene valutato in misura doppia;
  • il servizio prestato durante la frequenza dei posti preselettivi, tramite i quali si è conseguita l’abilitazione, non viene valutato, poiché è ricompreso nella valutazione del titolo d’accesso in ragione di 12 punti annuali.

 

Insegnamento su Sostegno

Il servizio su posto di sostegno sullo specifico grado è valutato per ciascun mese o frazione di almeno sedici giorni per 2 punti, fino ad un massimo di 12 punti per anno scolastico.

Mentre, se il servizio viene prestato su altro posto non specifico viene valutato 1 punto per ciascun mese o frazione di almeno sedici giorni, fino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico.

Il servizio può essere stato prestato per:

  • scuole paritaria anche estere;
  • scuole militari;
  • percorsi in diritto/dovere all’istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
  • percorsi di istruzione dei paesi esteri o scuole estere in Italia;
  • i progetti regionali.

Si precisa che:

  • il servizio prestato nelle sezioni primavera è valutato come specifico (quindi per un massimo di 12 punti) nella scuola dell’infanzia, come non specifico (quindi per un massimo di 6 punti) nella scuola primaria e secondaria;
  • il servizio prestato dall’anno scolastico 2003/2004 all’anno scolastico 2006/2007 nelle pluriclassi delle scuole di montagna, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;
  • il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di specializzazione, viene comunque valutato.

 

Annualità di servizio

Quando si parla di servizio annuale si tratta di un servizio prestato, anche in maniera non continuativa, di 180 giorni. Cioè un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Ovvero il famoso “termine delle attività didattiche”.

 

Punteggio dimezzato

Il punteggio può essere dimezzato nei seguenti casi:

  • servizio antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata;
  • servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali.

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