Gli insegnanti e coloro che aspirano a diventarlo devono tenere in considerazione le opportunità offerte dalle supplenze GI 2023. Le Graduatorie di Istituto rappresentano, infatti, uno strumento per ottenere incarichi nel sistema scolastico.
Le supplenze GI 2023 possono essere sfruttate per coprire temporaneamente le cattedre lasciate vacanti dai titolari. Così, si ottiene la continuità nell’insegnamento.
Queste supplenze servono anche per l’assegnazione di incarichi finalizzati a coprire le posizioni rimaste aperte dopo il 31 dicembre.
L’aggiornamento di queste liste avviene parallelamente alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Ciò sottolinea l’importanza di valutare attentamente le caratteristiche di questo specifico metodo di assegnazione.
Cosa sono le supplenze GI 2023?
Le supplenze GI 2023 sono di grande interesse per chi opera nel campo dell’istruzione come docente o aspira a tale posizione professionale. È fondamentale che ne comprendano la natura e il funzionamento.
Tali supplenze hanno il compito di colmare temporaneamente le cattedre rimaste vacanti. Ciò avviene per svariati motivi, come malattie, maternità o congedi parentali di docenti titolari.
Quando le liste di titolarità (GaE e GPS) non forniscono più candidati disponibili, le GI sono usate anche per coprire incarichi fino al 30 giugno.
Le regole che disciplinano le supplenze GI 2023 sono definite nell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022.
Queste regole si applicano a tutte le sostituzioni assegnate dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso. Inoltre, sono comprese quelle relative a posizioni vacanti o disponibili.
Emergere con chiarezza quanto sia essenziale per chi aspira a una carriera docente essere ben informato sulle Graduatorie di Istituto. Ancora più importante, è essere inserito in esse.
L’importanza della continuità didattica
Le supplenze GI 2023 richiedono di considerare un aspetto altrettanto cruciale. Si tratta della continuità didattica. La stessa deve essere prioritariamente orientata a beneficio degli studenti in classe.
Tale concetto è affrontato nell’ordinanza precedentemente menzionata. Lo stesso è esplicitato attraverso due possibili approcci: la proroga di contratto e la sua conferma.
La prima, la proroga di contratto, viene snocciolata nel seguente modo:
«Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto».
La conferma di contratto, invece, viene spiegata in modo molto diverso. La norma di cui sopra, infatti, in merito stabilisce che:
«Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni».
In merito, inoltre, gli aspiranti docenti italiani non devono mai dimenticare la presenza delle sanzioni per abbandono o rinuncia GI.
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