La “trattenuta Brunetta” è una misura economica introdotta nel 2008 dall’allora Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione Renato Brunetta per regolamentare le decurtazioni stipendiali in caso di assenze per malattia. Sebbene si applichi a tutti i lavoratori del settore pubblico, solleva ancora dubbi e incertezze, soprattutto tra i docenti, riguardo alle sue modalità di attuazione e alle esenzioni previste dalla normativa.
Cos’è la Trattenuta Brunetta?
La trattenuta economica prevista dall’articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 è applicata a tutto il personale della pubblica amministrazione, inclusi i docenti, che si assenta per motivi di salute.
Il decreto stabilisce che in caso di malattia, oltre alla riduzione della retribuzione fissa, siano decurtati anche i trattamenti accessori, ovvero quelli legati a premi o altre indennità, se applicabili.
La misura è stata istituita per contenere la spesa pubblica, con l’obiettivo di bilanciare l’impatto economico delle assenze per malattia nella pubblica amministrazione.

Quando si applica la trattenuta
La trattenuta viene applicata nel periodo di assenza per malattia che va dal primo al decimo giorno.
Durante questa fase, il dipendente perde una parte della retribuzione ordinaria, salvo le specifiche esenzioni.
L’eccezione principale riguarda i casi di ricovero ospedaliero, dove la trattenuta non è applicata, a condizione che il ricovero avvenga presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e che le prestazioni siano ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Dopo il decimo giorno di malattia, la situazione cambia.
A partire dall’undicesimo giorno, la trattenuta Brunetta non si applica più, in quanto subentrano le disposizioni contrattuali previste dai contratti collettivi.
In altre parole, dal giorno 11 in poi non si verificano decurtazioni stipendiali, se non diversamente indicato da norme specifiche.
Ministero dell’Istruzione e del Merito: chiarimento trattenuta Brunetta
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una circolare specifica, ha ulteriormente precisato che la trattenuta si applica dal primo giorno di assenza fino al decimo giorno.
Dal giorno 11 in poi, il trattamento stipendiale segue le disposizioni generali dei contratti collettivi di lavoro, senza ulteriori riduzioni.
Si tratta, è bene ricordarlo, di una normativa che è stata introdotta per uniformare e disciplinare le assenze per malattia nella pubblica amministrazione, ma che ha suscitato non poche controversie, in particolare nel settore scolastico, dove le malattie brevi o i periodi di convalescenza possono incidere sulla gestione del personale.

In quali casi non si applica la trattenuta?
Sono previsti specifici casi in cui la trattenuta non si applica, garantendo il mantenimento della retribuzione piena.
Tra queste esenzioni figurano:
- Ricovero ospedaliero (sia in strutture pubbliche che private, a condizione che il trattamento sia rientrante nei LEA);
- Day hospital, ovvero i trattamenti ospedalieri a breve durata;
- Patologie gravi, che richiedono cure salvavita;
- Infortuni sul lavoro, nei quali l’assenza per malattia è causata da incidenti avvenuti durante l’attività professionale;
- Visite specialistiche di controllo legate a patologie gravi preesistenti, qualora siano documentate e necessarie per monitorare lo stato di salute del dipendente;
- Convalescenza successiva a un ricovero o intervento chirurgico effettuato in day hospital.
In questi casi, il lavoratore non subisce alcuna decurtazione della propria retribuzione, anche se l’assenza supera i dieci giorni previsti dalla trattenuta.
Le esenzioni hanno, in pratica, l’obiettivo di tutelare i dipendenti che affrontano situazioni sanitarie particolarmente delicate e a garantire la continuità economica durante le fasi di recupero o trattamento.

