Riforma della formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti. La bozza del decreto

Sarà approvato con ogni probabilità entro il 30 giugno il nuovo decreto sul mondo della scuola. La bozza è già stata illustrata ai sindacati lo scorso 12 aprile. Si tratta, in buona sostanza, di un aggiornamento del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Che si occupava del riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di

formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. Al fine di renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Le finalità del nuovo decreto, inserito nel contesto del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza), sono sostanzialmente le stesse. Le principali novità riguardano la formazione iniziale e continua e il reclutamento dei docenti. Con l’ambizioso obiettivo di raggiungere 70mila immissioni in ruolo entro il 2024

 

La bozza del decreto

Già illustrato ai sindacati il 12 aprile scorso, la bozza di decreto voluto dal Ministro Bianchi aspetta ora il via libera del Consiglio dei Ministri. Previsto per il 21 aprile. Poi il provvedimento verrà emanato dal Presidente della Repubblica. A quel punto, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto verrà sottoposto alle Commissioni parlamentari prima dell’approdo in Aula. Per la definitiva conversione in legge. Le principali novità previste dal documento sono: lauree semi-abilitanti, scatti stipendiali legati alla formazione continua, percorsi dedicati per i precari storici e superamento dei 24 CFU.

 

Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso

E’ previsto, anzitutto, l’introduzione di un percorso universitario e accademico di formazione iniziale, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti di posto comune. Sia per le scuole secondarie di primo e secondo grado, sia per gli insegnanti tecnico-pratici. La finalità è quella di potenziare la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie. Basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e le scuole. Il tutto nell’ottica di sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l’esercizio della professione di insegnante.

Nello specifico, l’obiettivo del percorso di formazione iniziale è quello di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

  • le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti; 
  • le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
  • la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti; 
  • la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica.

 

L’intenzione del Ministero è quella di proseguire e completare la formazione continua obbligatoria nonché quella continua incentivata degli insegnanti attraverso un sistema integrato. Il tutto in piena coerenza con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e di coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per raggiungere questo obiettivo è, inoltre, prevista l’istituzione della Scuola di Alta Formazione (di cui parleremo dettagliatamente più avanti). Quest’ultima, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, avrà il compito di indicare e aggiornare le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti.

 

Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli

Per quanto concerne la formazione iniziale dei docenti, la stessa è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 13 luglio 2015. Che prevede per i docenti una formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale. La novità del decreto in esame riguarda, in questo caso, l’introduzione della formazione continua incentivata. Che consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze sia teoriche sia pratiche. Le stesse riguarderanno lo sviluppo e la valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. Tale percorso prevede, inoltre, una prova finale comprendente una lezione simulata. 

La selezione dei docenti di ruolo, secondo quanto previsto dalla bozza del decreto, avverrà sulla base di un concorso pubblico nazionale a cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili. 

Vediamo adesso come è articolato il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato: 

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche; 
  • un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale; 
  • un periodo annuale di prova in servizio con valutazione conclusiva. 

 

Per i precari storici, ovvero per quei docenti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio (non necessariamente continuativi), nei cinque anni precedenti, presso le istituzioni scolastiche statali e che abbiano vinto il relativo concorso, è previsto un trattamento “riservato”. L’integrazione della formazione iniziale e il superamento della prova finale necessari all’abilitazione, infatti, per loro avverrà nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato e part time.

I vincitori di concorso che, invece, hanno acquisito solamente 30 CFU (crediti formativi universitari) dovranno integrare la formazione iniziale e superare la prova finale necessari all’abilitazione nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato e part time. Tuttavia, questa possibilità è prevista solo fino al 31 dicembre 2024.

 

Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale

Secondo quanto espressamente previsto dalla bozza di decreto, il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università. Ovvero dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

E’, inoltre, previsto che il Ministero dell’Istruzione stimi e comunichi al Ministero dell’Università il fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo. Questo affinché il sistema di formazione iniziale degli insegnanti generi un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali. E, soprattutto, perché impedisca in generale, in singole regioni, su specifiche classi di concorso, una consistenza numerica di abilitati non assorbibile dal sistema nazionale di istruzione. 

Sarà possibile accedere ai percorsi di formazione iniziale durante la laurea magistrale o negli ultimi due anni della laurea magistrale a ciclo unico. Va da sé che i CFU di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea.

Il decreto precisa, quindi, come i crediti formativi universitari (CFU) necessari per la formazione iniziale siano 60. Gli stessi comprendono anche un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto. Previsto, infine, lo svolgimento di una prova finale basata su una lezione simulata.  

 

Abilitazione all’insegnamento

Per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado bisognerà completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU. E, quindi, superare la prova finale del percorso stesso.

E’ bene precisare, tuttavia, che il conseguimento di tale abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

Ad ogni modo, l’abilitazione all’insegnamento ha durata illimitata.

 

Requisiti di partecipazione al concorso

Non è superfluo, a questo punto, ribadire i requisiti per la partecipazione al concorso.

 

Posto comune di scuola secondaria di primo e secondo grado:

  • Il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure il diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
  • Sino al 31 dicembre 2024 sono, comunque, ammessi a partecipare al concorso anche coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

 

Posto di insegnante tecnico-pratico (ITC):

  • Il possesso della laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso. 
  • Sino al 31 dicembre 2024, sono comunque ammessi a partecipare al concorso anche coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

 

Posto di sostegno: 

  • Il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il conseguimento del diploma di specializzazione conduce all’abilitazione all’insegnamento.

 

Precari storici:

  • Come già anticipato, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

 

Docenti abilitati: 

  • I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU quale titolo di accesso. Fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 

 

Anno di prova e immissione in ruolo

La bozza del decreto stabilisce, inoltre, un periodo annuale di prova in servizio per i vincitori del concorso su posto comune e di sostegno che abbiano l’abilitazione all’insegnamento. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il compito di valutare il personale docente in periodo di prova spetta al dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. Il tutto sulla base dell’istruttoria di un docente con funzioni di tutor scelto dal dirigente. Qualora la valutazione dovesse essere negativa, il personale docente verrà ammesso ad un secondo periodo di prova in servizio. Non rinnovabile. 

Abbiamo già avuto modo di vedere come, sino al 31 dicembre 2024, i vincitori del concorso su posto comune, privi di abilitazione all’insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time. Gli stessi dovranno, tuttavia, completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Una volta superata la prova finale prevista da quest’ultimo, i docenti tirocinanti conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento. Saranno, quindi, sottoposti al periodo annuale di prova in servizio.

Il personale docente che sarà valutato negativamente al termine del percorso annuale di prova, si vedrà precluso l’accesso al ruolo. Di contro, in caso di valutazione positiva, lo stesso sarà cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto e verrà confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La bozza del decreto stabilisce, inoltre, per il docente l’obbligo di rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni. Salvo particolari eccezioni. 

 

Scuola di Alta Formazione 

Una delle principali novità previste dalla bozza di decreto è l’istituzione della Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell’ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione.

Compito della Scuola sarà:

  • promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale;
  • dirigere e indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
  • assolvere alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.

La Scuola di Alta Formazione si avvarrà, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, dell’Indire e dell’Invalsi. Mentre, per le funzioni amministrative, si raccorderà con gli uffici del Ministero dell’istruzione competenti in materia e stipulerà convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

Gli organi della Scuola di Alta Formazione sono: 

  • il Presidente; 
  • il Comitato d’indirizzo; 
  • il Comitato scientifico internazionale; 
  • il Segretario generale. 

 

Formazione continua incentivata

Compito principale della Scuola di Alta formazione sarà quello di avviare i programmi di formazione continua incentivata a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. Gli stessi saranno incentrati sulle attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell’ambito dell’organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche. Il tutto inserito in un’ottica tesa a promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola oltre che a consolidare e rafforzare l’autonomia scolastica. Si tratta, in buona sostanza, di un’iniziativa che si inserisce nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con particolare riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali. Tale sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti sarà articolato in percorsi di durata almeno quadriennale. Saranno previste anche verifiche intermedie, almeno annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione. Prima del passaggio al percorso successivo, sarà necessario superare una prova finale per la verifica dell’idoneità. Fatta eccezione per il numero di ore corrispondenti a quelle della formazione obbligatoria, la partecipazione alle attività formative non dà diritto all’esonero dal servizio. La stessa è, tuttavia, valutabile ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto, dei trasferimenti a domanda e d’ufficio, nonché della mobilità professionale.

Da precisare, inoltre, che l’accesso ai percorsi di formazione avviene esclusivamente su base volontaria. Per incentivarne l’accesso, però, il Ministero ha ben pensato di prevedere un meccanismo di progressione salariale accelerata per gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Vale a dire che, al superamento di ogni percorso di formazione, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione nazionale attualmente legata esclusivamente all’anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. Resta, di contro, ferma la progressione salariale di anzianità per coloro che non prendano parte ai percorsi o che per qualsiasi ragione smettano di svolgerli. 

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