Il nuovo CCNL appena pubblicato è dedicato al settore educativo. Al suo interno accoglie quelli che sono i contratti individuali di lavoro.
Questa denominazione fa riferimento al CCNL 2019-21 Istruzione e Ricerca. Un documento cruciale per affermare i diritti dei dipendenti sul luogo di lavoro.
La sua pubblicazione, avvenuta il 18 gennaio 2024, è in attesa di essere ufficializzata sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto, sia gli insegnanti che il personale ATA sono chiamati a esaminare attentamente il contenuto.
Nel CCNL 2019-21 Istruzione e Ricerca sono affrontati diversi temi che richiedono un’analisi approfondita, tra cui i contratti individuali di lavoro.
Contratti individuali di lavoro
I contratti individuali di lavoro dei membri del corpo docente ed educativo possono variare tra contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato.
La regolamentazione di tali legami avviene attraverso dettagliati accordi contrattuali individuali. Essi sono attentamente conformi alle leggi nazionali, alle normative comunitarie e agli attuali accordi collettivi nazionali.
I suddetti contratti delineano in modo preciso i parametri essenziali che governano le dinamiche professionali all’interno del contesto educativo.
Nei contratti individuali di lavoro, vengono chiaramente specificati i seguenti elementi:
- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
- qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
- durata del periodo di prova;
- sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.
Ecco perché è opportuno dedicare un momento di riflessione all’articolo n. 39 del recente CCNL. Questa disposizione affronta in maniera chiara e dettagliata la tematica dei contratti individuali di impiego.
Disposizioni contrattuali nella scuola
Il dettaglio delle circostanze che possono condurre alla risoluzione del contratto è delineato nei contratti individuali di lavoro. Esso stabilisce che la relazione di lavoro è soggetta alle disposizioni stabilite dal vigente CCNL.
Un elemento importante è la revoca della procedura di reclutamento, la quale, se attuata, può costituire una ragione valida per la risoluzione del contratto.
La stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato può avvenire sia per impieghi a tempo pieno che a tempo parziale.
Nel caso di contratti a tempo parziale, i dettagli sull’organizzazione dell’orario di lavoro sono forniti nei contratti individuali di lavoro menzionati nel secondo comma.
Per i contratti a tempo determinato, è fondamentale specificare sempre una data di scadenza. Tra le possibili ragioni di risoluzione di tali contratti rientra anche l’individuazione di un nuovo titolare a seguito dell’approvazione di nuove graduatorie.
È importante notare che il presente articolo abroga l’articolo 25 del CCNL del 29 novembre 2007, con particolare riferimento al personale in questione e alle disposizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 41 del CCNL del 19 aprile 2018.
SCARICA L’IPOTESI DI CCNL 2019/2021 ISTRUZIONE E RICERCA
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