I dipendenti della scuola – siano essi docenti o personale ATA – godono di un importante diritto allo studio riconosciuto dalla normativa attraverso la concessione di permessi retribuiti. Si tratta dei cosiddetti permessi studio, la cui domanda può essere inoltrata, come ogni anno, entro il 15 Novembre.
Quantità e limiti dei permessi
I permessi studio per docenti e ATA permettono la frequenza di corsi e la preparazione di esami, in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione scolastica.
I suddetti permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno solare, entro il limite del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
Ciò significa che il diritto è riconosciuto a tutti i dipendenti scolastici, ma è soggetto a un tetto complessivo che l’amministrazione deve gestire.
Ambiti coperti e procedure
I permessi possono essere utilizzati per la frequenza di:
- Corsi universitari, post-universitari e di qualificazione professionale;
- Scuole di istruzione primaria, secondaria e di formazione, statali o legalmente riconosciute;
- Esami e tirocini relativi a tali percorsi formativi.
Per ottenere i permessi, il personale deve presentare alla propria amministrazione scolastica idonea documentazione comprovante l’iscrizione, la frequenza e il superamento degli esami finali.
In assenza di tali certificazioni, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa non retribuita.
Scadenze e presentazione delle domande
Le domande per i permessi studio devono essere presentate entro il 15 novembre di ogni anno, per i permessi da fruire nell’anno solare successivo. Per il personale assunto dopo il 15 novembre, è prevista la possibilità di presentare domanda entro il 10 dicembre.
Infine, è opportuno ricordare che le modalità di fruizione e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze sono stabiliti dai singoli contratti integrativi regionali, quindi è importante consultare il CIR di riferimento.
Il personale che ha ottenuto i permessi studio ha diritto, salvo inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Inoltre, non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Chi può richiedere i permessi studio
I permessi studio – “concessioni temporali” attive dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno – sono rivolti al personale scolastico che ha, così, la possibilità di usufruire di 150 ore di studio retribuite.
Dunque, il lavoratore che ne fa richiesta ha diritto alla paga ordinaria. Questi permessi possono essere richiesti dalle seguenti tipologie di personale docente, educativo ed ATA:
- Personale con incarico a tempo indeterminato;
- Personale con incarico a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2024);
- Personale con incarico a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica (30/06/2024).
Alcuni Contratti Integrativi Regionali, poi, prevedono la possibilità di richiedere le 150 ore di studio anche da parte di supplenti brevi. In tal caso, naturalmente, le ore concesse vengono proporzionate alla durata dell’incarico e alle ore di servizio effettivamente prestate.