I cinque giorni per formazione docenti

I cinque giorni per formazione docenti

 I cinque giorni per formazione docenti

Dopo la firma del nuovo contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, avvenuta lo scorso 19 gennaio, l’attenzione si è spostata sulla questione dell’esonero di cinque giorni per formazione docenti. La formazione del personale, infatti, è stata al centro del dibattito durante le trattative contrattuali.

Da pochissimi giorni, lo ricordiamo, i sindacati hanno firmato il rinnovo del CCNL, presso l’ARAN. Questo accordo segna la conclusione di un lungo percorso negoziale, iniziato con un’ipotesi di accordo firmata nel mese di luglio dello scorso anno.

Tutti i sindacati, dunque, ad eccezione di Uil Scuola, hanno siglato l’accordo che riguarda le novità per il personale docente e ATA. Una delle principali questioni affrontate riguarda, sottolinea Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl Scuola, il tema della formazione del personale. 

Esonero di cinque giorni da dedicare alla formazione del personale

Il CCNL attuale prevede una “condizione base” di cinque giorni formazione docenti, considerata essenziale per mantenere uno standard elevato. Tuttavia, Barbacci ha anticipato ulteriori sviluppi.

Ha, infatti, dichiarato che, con il prossimo contratto si lavorerà ancora meglio per poter affermare il diritto alla formazione. E il fatto che la stessa sia fondamentale nella valorizzazione delle professioni.

In sintesi, questo rinnovo contrattuale non solo fornisce maggiore chiarezza e stabilità per i lavoratori dell’istruzione. Ma riconosce anche l’importanza cruciale della formazione nel settore

Quando e chi beneficia dei cinque giorni di esonero

L’art. 64 del CCNL disciplina i permessi retribuiti per i cinque giorni formazione docenti. Al comma 5 stabilisce che: “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio”.

Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, i docenti hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.

Il comma 6 stabilisce che è compito del Dirigente Scolastico assicurare un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro. Per consentire la partecipazione del personale scolastico, docente e ATA, di ruolo e a tempo determinato. 

Il comma 7 aggiunge che la fruizione dei 5 giorni e l’adattamento dell’orario di servizio sono un diritto anche per chi partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione.

In quest’ultimo caso, però, non è possibile cumularli con i permessi previsti dal comma 5.

In caso di più richieste di partecipazione, in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità al docente ad attività di formazione su contenuti disciplinari. Successivamente a chi deve completare attività di formazione iniziate nell’a.s. precedente. Infine, a chi presenta domanda per la prima volta o a chi la presenta prima.

La pubblicazione del CCNL

Mentre si attende la pubblicazione del CCNL in Gazzetta Ufficiale, ricordiamo che il Contratto è pienamente operativo dal giorno successivo alla firma, per tutto il personale docente. 

Ad eccezione degli ATA. In questo caso, infatti, il Contratto 2019/2021 entrerà in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva CCNL.

SCARICA IL CCNL 2019/2021 ISTRUZIONE E RICERCA

 

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