La modifica classi di concorso A-26 e A-28

La modifica classi di concorso A-26 e A-28

La modifica classi di concorso A-26 e A-28

In Gazzetta Ufficiale, è stato finalmente pubblicato il decreto che riguarda la modifica classi di concorso A-26 e A-28. La novità riguarda il cambiamento dei requisiti di accesso alle sopracitate CdC.

La bozza del decreto in questione era stata diffusa nel mese di luglio del 2022 e soltanto ieri, il 16 gennaio 2024, dopo ben 18 mesi, il decreto è stato reso noto in Gazzetta Ufficiale, segnando una svolta attesa nel settore dell’istruzione.

Il DL 30 aprile 2022, n.36, convertito nella L.79 del 29/06/2022, ha introdotto una misura significativa. Ciò, per ampliare la platea di aspiranti insegnanti che possono accedere alle classi di concorso A-26 (Matematica) e A-28 (Matematica e Scienze), comunemente identificate con l’acronimo STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Al fine di garantire una maggiore copertura di suddette CdC, il decreto ha stabilito che il Ministro dell’Istruzione, in accordo con il Ministro dell’Università e della Ricerca, avrebbe potuto integrare i requisiti di accesso a queste classi di concorso. 

Le novità principali per le Classi di Concorso A-26 e A-28

La modifica classi di concorso A-26 e A-28 apportata dal decreto implica diversi cambiamenti. Nello specifico:

Per quanto riguarda la classe di concorso A-26 (Matematica):

  • Con la laurea in Fisica (LS-20 e LM-17) si potrà accedere alla classe di concorso con soli 30 CFU, a fronte degli 80 precedentemente richiesti. Si corregge quindi, almeno in parte, l’anomalia per cui i laureati in Fisica possono accedere direttamente all’insegnamento della CdC A-27 (Matematica e Fisica). Per cui abilitandosi in questa classe di concorso, conseguono abilitazione anche su A-26 e A-20;
  • Con la laurea in Matematica (LS-45 e LM-40) si accede direttamente alla classe di concorso a fronte dei 36 crediti richiesti precedentemente nel settore scientifico disciplinare MAT/ di cui 12 MAT/02, 12 MAT/03, 12 MAT/05;
  • Con la laurea in Ingegneria in genere sono adesso richiesti 60 CFU in luogo degli 80 CFU necessari precedentemente. È sufficiente che i 60 CFU siano posseduti in qualsiasi settore MAT (al contrario la bozza richiedeva il possesso di esami nei vari settori MAT).

 

Per  ciò che concerne la classe di concorso A-28 (Matematica e Scienze):

  • La precedente disciplina richiedeva in molti casi il possesso di 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in SECS-S/01.
  • La nuova disciplina stabilisce che siano richiesti almeno 84 CFU nei settori scientifici disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.
  • Viene ampliata la platea di classi di lauree che possono accedere a questa CdC: avranno accesso anche i laureati in Ingegneria Civile (LM-23 e LS28), i laureati in Scienze per la conservazione dei Beni Culturali (LM-11), Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale in alternativa (LS-11), Farmacia e Farmacia industriale in alternativa (LM-13 e LS-14), Informatica (LM-18 e LS-23), Medicina veterinaria (LM-42 e LS-47) e Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71 e LS-81).

 

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: una svolta attesa

La modifica classi di concorso A-26 e A-28  introdotta dal nuovo decreto, come abbiamo avuto modo di notare in precedenza, riguarda principalmente gli esami e i Crediti Formativi Universitari (CFU) richiesti per accedere alle classi di concorso. 

Adesso è possibile conseguire gli esami e i CFU attraverso corsi di laurea di diverso livello (triennale, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. I CFU conseguiti tramite la tesi di laurea non sono computabili.

Riguardo la durata degli studi universitari, per gli esami all’interno dei corsi di laurea secondo il vecchio ordinamento, una annualità corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU. Mentre ciascun esame semestrale corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 6 CFU

Gli esami di nuovo ordinamento devono essere sostenuti negli SSD (Settori Scientifico-Disciplinari) corrispondenti alle discipline richieste.

Equiparazione dei titoli di studio: una maggiore apertura

Il decreto introduce anche l’equiparazione dei titoli di studio. Questo significa che quando una specifica classe di laurea magistrale è indicata nella tabella A, è possibile accedere alla CdC. Sia con una laurea specialistica, sia con una laurea di vecchio ordinamento che corrispondono a quella indicata. 

Questo è in linea con le equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.

In caso una laurea di vecchio ordinamento sia equiparabile a diverse classi di lauree specialistiche o magistrali, succede quanto segue. L’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea emetterà un certificato che attesti a quale classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

Il parere del CSPI: favorevole alle modifiche

La misura di cui parliamo è finalizzata a soddisfare la crescente domanda di insegnanti nelle discipline scientifiche. Sia per le assunzioni di ruolo, sia per la copertura del personale assente temporaneamente.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nella seduta del 4 agosto 2022, ha espresso un parere favorevole sullo schema del decreto. Lo stesso sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° settembre 2022.

Tuttavia, l’iter si è rivelato più complesso del previsto, e l’ultimo atto disponibile pubblicamente era il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), espresso nell’adunanza del 22 settembre 2022. 

In questo parere, pur apprezzando l’intento del decreto, venivano evidenziati diversi punti critici, e si subordinava il parere favorevole al recepimento di una serie di proposte.

Entrata in vigore e clausola di salvaguardia: cosa cambia ora

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tuttavia, sono stati garantiti i diritti di partecipazione a differenti procedure.

Parliamo di quelle concorsuali, dei percorsi abilitanti e di quelli di specializzazione sul sostegno. Ancora per i diritti di accesso alle graduatorie riguardo il conferimento delle supplenze. Ciò, per coloro che, all’entrata in vigore del decreto, erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso. 

Vedi il decreto in Gazzetta Ufficiale

 

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