I congedi donne vittime di violenza nel rinnovo CCNL scuola

rinnovo CCNL scuola

Il rinnovo CCNL scuolaNovità di rilievo caratterizzano il rinnovo del CCNL scuola. Infatti, in data 18 gennaio 2024, è stato messo in atto un progetto lungamente atteso da tutte le parti chiamate in causa.

Si tratta del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. La sottoscrizione ufficiale del recente CCNL 2019-21 per l’Istruzione e la Ricerca è ora una realtà consolidata.

La sua entrata in vigore avverrà istantaneamente dopo la pubblicazione definitiva sulla Gazzetta Ufficiale. Tra i vari temi trattati al suo interno, spiccano anche le disposizioni relative ai possibili congedi per le donne vittime di violenza.

 

Congedi per le donne vittime di violenza

L’atteso rinnovo CCNL scuola è finalmente una realtà, portando con sé diversi elementi innovativi nel campo dell’istruzione contemporanea.

Tra le novità più rilevanti, spicca il paragrafo dedicato ai congedi per le donne vittime di violenza. In precedenza, tale periodo di congedo ammontava a 90 giorni, ma ora è stato esteso a 120 giorni nel corso di 3 anni.

Per poter usufruire di questo congedo, la dipendente è obbligata, salvo impossibilità oggettiva, a presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. L’istanza in questione deve essere accompagnata da una certificazione che attesti il coinvolgimento nel percorso di protezione.

È fondamentale fornire un preavviso di almeno 7 giorni e specificare chiaramente l’inizio e la fine del periodo di congedo.

Il trattamento economico durante questo periodo è quello stabilito per il congedo di maternità, seguendo le normative di riferimento. L’anzianità di servizio viene considerata completa ai fini della valutazione, senza influire sul periodo di ferie e contribuendo al calcolo della tredicesima mensilità.

Nel quadro del rinnovo del CCNL scuola, un ulteriore passo significativo riguarda i diritti delle dipendenti vittime di violenza di genere. Le stesse sono coinvolte in specifici percorsi di protezione.

Queste lavoratrici hanno il diritto di richiedere un trasferimento presso un’altra amministrazione pubblica. Ciò anche in un comune diverso da quello di residenza e senza doversi attenere alle normali procedure di mobilità.

Nel caso in cui la violenza sia legata al luogo di lavoro, è possibile presentare la richiesta di trasferimento nello stesso comune. Il tutto previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

 

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