La mobilità annuale offre al personale scolastico la possibilità di lavorare in una scuola diversa da quella di titolarità, sia all’interno della stessa provincia che in un’altra, mantenendo la propria posizione. Questo sistema si divide in due categorie principali: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria, ciascuna con scopi e requisiti specifici.
E proprio nei giorni scorsi la FLC-CGIL ha pubblicato una Scheda di approfondimento dettagliata per docenti e Personale ATA riguardante appunto le operazioni previste per l’anno scolastico 2024-2025.
Utilizzazione e assegnazione provvisoria docenti e ATA per l’anno scolastico 2024-2025
Le domande per l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024-2025 potranno essere presentate secondo il seguente calendario:
- Personale docente (tutti i gradi) dall’11 al 24 luglio 2024 (modalità Istanze OnLine);
- Docenti a tempo determinato finalizzato al ruolo dall’11 al 24 luglio 2024 (modalità cartacea su modello);
- Personale educativo e insegnanti di religione cattolica dall’11 al 24 luglio 2024 (modalità cartacea su modello);
- Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo) dall’8 al 19 luglio 2024 (modalità cartacea su modello).
Per le domande per le quali è previsto l’invio telematico va utilizzato il portale “Istanze Online” (Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto) con le credenziali SPID o CIE.
Per le domande in formato cartaceo, da inviare all’Ufficio Scolastico della provincia di titolarità, bisogna utilizzare i moduli forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sul proprio sito. Se la destinazione è un’altra provincia, le domande devono essere indirizzate all’Ufficio Scolastico della provincia richiesta. I docenti neoassunti a tempo determinato devono presentare le domande con un modello cartaceo specifico per grado di scuola, disponibile sul sito del Ministero. Gli insegnanti di religione cattolica devono presentare le domande, utilizzando i moduli UR1 e UR2, alle Direzioni Regionali competenti per la Diocesi richiesta.
Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria seguono il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 8 luglio 2020, valido per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, e prorogato per l’anno scolastico 2024-25 tramite l’Intesa del 27 giugno 2024.
L’utilizzazione
L’utilizzazione riguarda il personale scolastico che presta servizio all’interno della stessa provincia, con alcune eccezioni in caso di esubero. Questa misura è destinata principalmente al personale soprannumerario o a coloro che sono stati trasferiti d’ufficio perché perdenti posto, inclusi i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) a seguito di processi di dimensionamento, nello stesso anno o nei nove anni precedenti. Tale personale può richiedere di rientrare nella scuola di precedente titolarità per un anno o di essere assegnato a un’altra scuola dello stesso comune o di altri comuni.
I docenti titolari di posto comune con specializzazioni possono richiedere l’utilizzazione su posti di sostegno o in indirizzi didattici differenziati. Inoltre, i docenti di posto comune possono chiedere di essere utilizzati in posti presso strutture ospedaliere o carcerarie, nell’istruzione per adulti e, per quanto riguarda la scuola primaria, sui posti di insegnamento della lingua inglese.
L’assegnazione provvisoria
L’assegnazione provvisoria, sia all’interno della provincia che tra diverse province, permette al personale scolastico di lavorare per un anno in una scuola più vicina alla residenza di un familiare, per motivi di ricongiungimento familiare o necessità di assistenza.
Utilizzazione e assegnazione provvisoria per docenti
La mobilità annuale è uno strumento fondamentale per garantire la flessibilità del personale scolastico. Ecco una panoramica delle condizioni e dei requisiti per l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria del personale docente:
- Richiesta indipendente dalla mobilità territoriale/professionale: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria possono essere richieste indipendentemente dagli esiti della mobilità territoriale o professionale, purché siano presenti i requisiti previsti;
- Applicazione del CCNI: l’articolo 1, comma 1, stabilisce che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) si applica al personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato;
- Docenti immessi in ruolo prima dell’a.s. 2023/2024: possono presentare domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, indipendentemente dai vincoli e dal superamento dell’anno di prova e formazione;
- Docenti confermati in ruolo nell’a.s. 2023/2024 con retrodatazione giuridica a.s. 2022/2023: seguono il regime normativo precedente e non sono soggetti a vincoli specifici (art. 13 comma 5 del DLgs 59/2017 che modifica l’articolo 399 del DLgs 297/94);
- Docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/2024: sono soggetti all’obbligo di permanenza triennale nella scuola di titolarità, ma possono richiedere l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza. L’assegnazione provvisoria interprovinciale è possibile solo in casi di deroga;
- Deroghe per AP interprovinciale: l’assegnazione provvisoria interprovinciale è soggetta a specifiche deroghe previste dalle normative vigenti;
- Docenti a tempo determinato a.s. 2023/2024: assunti tramite procedure straordinarie (art. 59 comma 4 del DL 73/2021, art. 5-ter del DL 228/2021), inclusi i docenti di sostegno, possono accedere all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza. Per l’AP interprovinciale sono necessarie deroghe specifiche e la convalida della domanda dipende dal superamento del percorso di formazione e prova;
- Docenti a tempo determinato ex legge 74/2023: provenienti dalle GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi, possono partecipare alla mobilità annuale sia all’interno della provincia che verso altre province solo se rientrano nelle situazioni di deroga e hanno superato l’anno di formazione e prova.
L’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria dei docenti neoassunti da GPS I fascia sostegno avviene senza deroga
La mobilità annuale per il personale scolastico è regolata da normative che stabiliscono condizioni e requisiti per l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria. A partire dall’anno scolastico 2023/2024, nuovi vincoli e deroghe sono stati introdotti per i docenti assunti dalla GPS I fascia (DL 44/2023).
In particolare:
- durata e condizioni del vincolo: i docenti assunti dalla GPS I fascia nell’a.s. 2023/2024 sono soggetti a un vincolo triennale. Durante questo periodo, devono prestare servizio nella stessa istituzione scolastica dove hanno completato il percorso di formazione e prova. Salvo situazioni di esubero o soprannumero, non possono richiedere trasferimenti, assegnazioni provvisorie o utilizzazioni in altre scuole, né accettare incarichi a tempo determinato in altri ruoli o classi di concorso;
- ambito delle domande: il vincolo si applica sia alla mobilità ordinaria che alle richieste di assegnazione provvisoria e utilizzazione, limitando le possibilità di trasferimento per tre anni;
- condizioni di deroga: nonostante il vincolo triennale, i docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2024/2025 se rientrano nelle deroghe previste dall’accordo del 27 giugno 2024. Queste deroghe consentono di richiedere il trasferimento sia all’interno della provincia di appartenenza che in un’altra provincia, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova;
- anno in utilizzazione o assegnazione provvisoria: l’anno scolastico trascorso in utilizzazione o assegnazione provvisoria viene conteggiato nel calcolo del triennio di permanenza obbligatoria.
Deroga al vincolo triennale
L’Intesa 27 giugno 2024 recepisce le tutele dell’articolo 34, comma 8, del CCNL 2019-2021, permettendo ai docenti di partecipare alla mobilità annuale, sia provinciale che interprovinciale, in deroga al vincolo triennale.
Possono quindi presentare domanda di mobilità annuale i seguenti docenti:
- genitori di figli minori di 12 anni, o entro dodici anni dall’ingresso in famiglia per figli adottivi o affidatari;
- coloro che rientrano nelle situazioni previste dagli articoli 21 e 33 della legge 104/1992, senza necessità di convivenza con la persona assistita;
- coloro che usufruiscono di riposi e permessi per congedo straordinario (DLgs 151/01), inclusi coniugi, conviventi, genitori, figli, fratelli, sorelle o parenti fino al terzo grado di persone con disabilità grave;
- coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile secondo la Legge 118/71.
I docenti perdenti posto
Per i docenti dichiarati soprannumerari, la partecipazione alla mobilità annuale è possibile come perdenti posto, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. La stessa è, in questo caso, indipendente dalle deroghe previste per il vincolo triennale, consentendo loro di presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Essi possono indicare come prima preferenza la scuola di precedente titolarità oppure richiedere un’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.
Pertanto, i docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria nei seguenti casi:
- ricongiungimento ai figli o affidati minori;
- ricongiungimento al coniuge, parte dell’unione civile o convivente, inclusi parenti o affini;
- gravi esigenze di salute comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore, anche se non convivente.
Utilizzazione e assegnazione provvisoria per il Personale ATA
Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale ATA assunto a tempo indeterminato fanno riferimento al CCNI 2019-2022, prorogato per l’anno scolastico 2024/2025.
Tra i destinatari dell’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale rientrano anche i collaboratori scolastici ex LSU assunti con contratto a tempo parziale, limitatamente alle disponibilità di spezzoni non inferiori all’orario di servizio.
I Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) seguono le regole generali della mobilità annuale. Possono presentare domanda di utilizzazione se sono stati dichiarati perdenti posto o ex perdenti posto, oppure domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare.
DSGA: utilizzazione su posti vacanti
Per la copertura dei posti vacanti e disponibili di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), l’articolo 1, comma 10, dell’Intesa del 27 giugno 2024 introduce significative modifiche rispetto al precedente articolo 14 del CCNI.
L’Ambito Territoriale, dopo aver determinato tutte le disponibilità provinciali, assegna gli incarichi di DSGA seguendo un ordine di priorità stabilito a livello nazionale, che non può essere modificato dagli accordi regionali (CIR).
Le assegnazioni avvengono su base volontaria, tranne per i DSGA in esubero, per i quali può essere prevista una collocazione d’ufficio.
DSGA: l’ordine di priorità
L’ordine di priorità per la copertura dei posti di DSGA è il seguente:
- funzionari inquadrati come DSGA secondo il precedente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
- funzionari ai sensi dell’articolo 57, comma 3, lettere a) e b) del CCNL, sulla base dei criteri stabiliti in sede di confronto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e le organizzazioni sindacali (OO.SS);
- assistenti amministrativi inseriti nella graduatoria regionale relativa alla procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, in base alla posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
- assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno cinque anni di esperienza nell’area, oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno dieci anni di esperienza;
- personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi, con priorità per chi possiede la seconda posizione economica e, in subordine, la prima posizione;
- personale idoneo nella procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.
I requisiti per l’utilizzazione docenti
L’utilizzazione può essere richiesta solo all’interno della provincia di titolarità, eccetto in caso di esubero provinciale, dove l’UST può assegnare il docente ad altre classi di concorso o gradi diversi, con la possibilità di operare in una provincia diversa. Tale utilizzazione non interrompe la continuità del servizio.
In dettaglio, possono presentare domanda i seguenti docenti:
- quelli dichiarati soprannumerari rispetto all’organico della scuola di titolarità;
- coloro che si trovano in situazione di esubero provinciale o senza sede definitiva;
- trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio perché soprannumerari, nello stesso anno scolastico o nei nove anni scolastici precedenti (dal 2016/2017 in poi), che abbiano chiesto ogni anno il trasferimento nell’ex scuola di titolarità;
- restituiti ai ruoli ai sensi dell’articolo 7 del CCNI mobilità 2022-2025, non soddisfatti nelle preferenze;
- appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, anche se privi del titolo di specializzazione;
- titolari su insegnamento curriculare con specifico titolo di specializzazione, che chiedono di essere utilizzati su sostegno o indirizzo didattico differenziato, nello stesso grado di scuola;
- titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati in strutture ospedaliere, istituzioni carcerarie, sedi di organico dei CPIA e percorsi di secondo livello (ex corsi serali);
- docenti di scuola primaria titolari su posto comune, con titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola in caso di mancanza di posti disponibili;
- in possesso dei requisiti del DM 8/2011, che chiedono l’utilizzazione nella scuola primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale.
Inoltre, possono presentare domanda:
- insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali, in base alle abilitazioni, titoli di studio e specializzazione su sostegno;
- personale ITP in esubero, utilizzabile su classi di concorso delle tabelle A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo, e nei posti disponibili degli Uffici Tecnici degli istituti tecnici e professionali;
- insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, inclusi coloro che hanno subito la revoca dell’idoneità.
I requisiti per l’utilizzazione del Personale ATA
Analogamente ai docenti, anche il personale ATA può richiedere l’utilizzazione solo all’interno della provincia di titolarità, salvo in caso di esubero. L’utilizzazione non interrompe la continuità del servizio.
In particolare, possono presentare domanda di utilizzazione i seguenti membri del personale ATA:
- quelli in soprannumero sull’organico di titolarità, inclusi i DSGA;
- coloro che sono stati trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio perché soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei nove anni scolastici precedenti (dal 2016/2017 in poi);
- restituiti ai ruoli e alle qualifiche di provenienza ai sensi dell’articolo 38 del CCNI mobilità 2022-2025, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle richieste;
- dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, che svolgono mansioni di altro profilo coerente;
- coloro che sono senza sede definitiva;
- assunti a tempo indeterminato dal 1 settembre 2023 e trasferiti d’ufficio;
- in esubero che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale;
- provenienti da altra provincia in cui vi sia situazione di esubero;
- già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito di dimensionamento, sono confluiti in istituzioni scolastiche di comune diverso.
Inoltre, per i DSGA:
- quelli che, a seguito del dimensionamento, sono stati assegnati a una scuola in un comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e chiedono l’utilizzazione in una scuola del comune di precedente titolarità;
- quelli dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.
Assegnazione provvisoria
Per presentare la domanda di assegnazione provvisoria, è necessario soddisfare uno dei seguenti requisiti di ricongiungimento:
- figlio;
- coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, Legge 76/16) o altri parenti o affini conviventi stabili (stesso indirizzo e numero civico);
- genitore;
- oppure per gravi esigenze di salute del richiedente.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta all’interno della provincia di titolarità o verso una sola altra provincia, ma non all’interno dello stesso comune. Fanno eccezione i beneficiari di precedenza degli articoli 8 e 18 del CCNI, nei comuni suddivisi in distretti sub-comunali.
È importante considerare che ottenere l’assegnazione provvisoria interrompe la continuità di servizio, eccetto nel caso del soprannumerario che richiede il rientro nella ex-scuola di titolarità ogni anno dell’ottennio. Questa interruzione si verifica in ambito provinciale, ma non se la domanda interprovinciale del soprannumerario è stata accolta.
L’indicazione del comune
Il codice sintetico del comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento o per esigenze di salute deve essere indicato obbligatoriamente per primo. Questo codice può essere preceduto da preferenze puntuali di scuole all’interno del comune stesso, quando si desiderano indicare preferenze per altri comuni o le loro scuole (CCNI articolo 7, comma 8; articolo 17, comma 4).
L’indicazione sintetica è obbligatoria anche se vi è una sola istituzione scolastica nel comune. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) non annulla la domanda, ma la limita esclusivamente alle sedi del comune di ricongiungimento e alla stessa tipologia di posto o classe di concorso.
Per aumentare le possibilità, l’assegnazione provvisoria per il personale in part-time può essere disposta anche su spezzone corrispondente all’orario di servizio.
L’assegnazione provvisoria dei docenti
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per la classe di concorso di titolarità e, in subordine, per altre classi di concorso o tipologie di posti per cui si possiede l’abilitazione e/o la specializzazione. Tuttavia, l’assegnazione provvisoria verso un altro grado di istruzione è consentita solo se il docente ha ottenuto la conferma nel ruolo di appartenenza.
I docenti che compilano la domanda di assegnazione provvisoria devono prestare molta attenzione a selezionare la tipologia di attuale titolarità come prima opzione, pena l’annullamento della domanda.
Il vincolo quinquennale su sostegno, posti speciali e ad indirizzo didattico differenziato rimane in vigore.
L’assegnazione provvisoria segue queste modalità:
- l’assegnazione provvisoria per lo stesso grado e classe di concorso/tipologia di posto ha priorità rispetto a quella tra titolari di classi di concorso/tipologia di posto o gradi diversi;
- le preferenze territoriali espresse nella sezione apposita del modulo domanda saranno esaminate progressivamente nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richieste diverse da quella di appartenenza;
- il docente beneficiario di precedenza, ai sensi dell’articolo 8, sarà trattato con priorità nell’ordine previsto dalla sequenza operativa.