Assegnazioni provvisorie docenti 2022/23. Chi può presentare domanda?

Ora che sono state pubblicate le operazioni di mobilità i docenti attendono le assegnazioni provvisorie. Grazie a tali assegnazioni, essi potranno scegliere di lavorare, almeno per un anno scolastico, nel comune o nella provincia di residenza o soltanto più gradita.

 

Assegnazioni provvisorie. Motivazioni e posti per cui fare richiesta

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei motivi seguenti:

  • ricongiungimento ai figli o affidati minori;
  • ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile, compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, provate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Non si può fare richiesta di assegnazione provvisoria in scuole che fanno parte dello stesso comune di titolarità.

Da precisare che il suddetto vincolo non opera per i comuni con più distretti subcomunali, ma per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dal CCNI.

Tuttavia, può essere chiesta a livello provinciale, cioè per la stessa provincia del comune di titolarità oppure per una provincia diversa. Vale a dire a livello interprovinciale.

 

Assegnazioni provvisorie. Dove e come fare domanda

La domanda può essere presentata per un’unica provincia, con la possibilità di indicare un numero preciso di preferenze. Si possono esprimere fino a 20 preferenze per la scuola primaria e dell’infanzia. Mentre si possono esprimere solo fino a 15 preferenze per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Inoltre, l’assegnazione può essere chiesta per:

  • la classe di concorso o posto di titolarità;
  • una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità;
  • un grado di istruzione diverso da quello di titolarità;
  • un posto di sostegno per coloro i quali sono senza titolo, a condizione che stiano per concludere i percorsi di specializzazione. O che abbiano prestato almeno un anno di servizio sul posto di sostegno.

La domanda di assegnazione per un grado diverso può essere presentata soltanto dai docenti che hanno già superato l’anno di formazione e prova.

 

Assegnazioni provvisorie. Chi non può presentare domanda ?

Per quanto riguarda i docenti titolari su sostegno che sono ancora sottostanti al vincolo quinquennale, gli stessi non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria su un posto comune.

Inoltre, non possono presentare domande di assegnazioni provvisorie i docenti:

  • assunti giuridicamente a partire dall’anno scolastico 2022/2023;
  • che non hanno ancora ottenuto la conferma in ruolo per un grado diverso da quello di titolarità;
  • assunti nell’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022.

Un altro caso riguarda coloro i quali sono stati assunti nell’anno scolastico 2020/2021. Possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in un’altra scuola, soltanto dopo almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità.

 

Assegnazioni provvisorie. Chi può fare domanda?

Le assegnazioni provvisorie possono essere richieste dai docenti:

  • assunti nell’anno scolastico 2019/2020 e precedenti;
  • che hanno già ottenuto la conferma in ruolo per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità;
  • titolari e ancora sottoposti al vincolo quinquennale solo per i posti di sostegno;
  • titolari su sostegno non più sottoposti al vincolo quinquennale per posto comune e su sostegno;
  • assunti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 che si trovano in situazione di esubero o soprannumero;
  • assunti nell’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 affetti da gravi disabilità o che assistano soggetti affetti da gravi disabilità. A condizione che la certificazione di disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai concorsi o all’aggiornamento periodico delle GaE;
  • assunti nell’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, genitori di figli minori di 3 anni;
  • assunti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 coniugi o conviventi di personale militare.

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