Il Senato ha finalmente dato il via libera al Decreto PA2, un’importante iniziativa legislativa voluta per potenziare l’efficientamento della pubblica amministrazione. Nonostante le forti resistenze da parte di Avs, Aut, Iv-Az, M5s e Pd, il testo ha ottenuto l’avallo finale grazie a 103 voti positivi, contro i 72 negativi e un astenuto. Il decreto, già ratificato dalla Camera dei Deputati, è ora entrato in vigore come legge.
Il Decreto PA2 introduce diverse misure rilevanti, tra le quali si segnalano la terminazione del duplice scrutinio della Corte dei Conti sul PNRR e la proroga, fino al 30 giugno 2024, della tutela patrimoniale per i funzionari pubblici o coloro che maneggiano fondi pubblici: la responsabilità erariale sarà configurabile solo in caso di intento doloso.
In materia di istruzione, il decreto presenta alcune innovazioni significative. Tra le più importanti, spiccano la mobilità dei dirigenti scolastici, l’anno probatorio per i neoassunti nelle scuole dell’infanzia e primarie per l’anno scolastico 2023/24 e le nuove disposizioni concernenti gli ITS.
Decreto PA2: ecco le novità per i concorsi scuola
Il Decreto legge PA2 introduce importanti modifiche alla struttura dei concorsi per l’assunzione dei docenti. Durante l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tali concorsi subiranno semplificazioni attraverso l’adozione di prove scritte informatizzate.
In particolare, verrà introdotta una prova scritta a risposte multiple comune a tutte le classi di concorso. Questa prova avrà il compito di valutare le conoscenze e le competenze dei candidati nei settori pedagogico, psicopedagogico, didattico-metodologico, nonché informatico e linguistico (inglese).
Dopo la fase di attuazione del PNRR, si potrà invece passare a una prova scritta a risposta aperta.
La prova orale subirà significative modifiche e mirerà a valutare in modo approfondito le competenze e le conoscenze specifiche del candidato. Sarà focalizzata sulla materia della classe di concorso o sulla tipologia di posto per cui si concorre. Saranno presi in considerazione anche le abilità didattiche e l’eccellenza nell’arte dell’insegnamento, tramite l’utilizzo di un apposito test di valutazione.
Decreto PA2: le Graduatorie del Concorso ordinario 2020 diventano ad esaurimento
Il Decreto Pubblica Amministrazione bis porta con sé significativi cambiamenti per le Graduatorie del Concorso ordinario 2020. Queste graduatorie saranno trasformate in Graduatorie ad esaurimento, come previsto dal comma 2 dell’articolo 17 del decreto PA.
Secondo il provvedimento, tali graduatorie saranno prorogate fino a quando tutte le posizioni non saranno state coperte. A partire dall’anno scolastico 2024/2025, saranno utilizzate esclusivamente per coprire le posizioni rimanenti rispetto agli obiettivi stabiliti dal PNRR.
Tuttavia, è importante sottolineare che questa disposizione non si applica ai concorsi indetti successivamente all’entrata in vigore del provvedimento.
Vincitori dei concorsi: pari opportunità
Il Decreto legge PA2 apporta modifiche anche a una disposizione che riguarda i docenti vincitori del concorso ordinario senza abilitazione. In base alla precedente disposizione, essi venivano inseriti in coda alla graduatoria rispetto ai candidati abilitati, i quali avevano priorità nelle assunzioni.
Tuttavia, con l’entrata in vigore del nuovo decreto, tale disposizione viene eliminata, garantendo pari opportunità a tutti i vincitori del concorso ordinario.
Decreto PA2: 60 CFU
Il decreto PA bis interverrà, inoltre, anche sul percorso di formazione iniziale degli insegnanti. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, sarà consentito svolgere i corsi universitari e accademici di formazione iniziale in modalità telematica sincrona. Questa modalità potrà coprire fino al 50% della durata totale del percorso, rispetto al 20% attualmente previsto.
Tuttavia, è importante evidenziare che questa disposizione non si applica alle attività di tirocinio e di laboratorio, le quali dovranno essere necessariamente svolte in presenza.
Docenti ingabbiati
Importanti novità si profilano per i docenti comunemente noti come “ingabbiati”. Il decreto PA2 prevede l’eliminazione del comma 3, che faceva riferimento al decreto legislativo del 13 aprile 2017 e stabiliva un limite numerico per i docenti abilitati.
Questa modifica comporta la scomparsa del legame tra il fabbisogno di insegnanti e il numero di cattedre disponibili, consentendo una maggiore flessibilità senza limitazioni quantitative.
Seconda abilitazione
Un’altra innovazione prevista dal decreto PA2 riguarda i docenti che già possiedono un’abilitazione per una determinata classe di concorso o grado di istruzione. Nonché coloro che sono specializzati nel sostegno.
Questi insegnanti avranno la possibilità di ottenere un’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA nel percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Di questi, 20 CFU/CFA saranno dedicati alle metodologie e alle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
Inoltre, è stata eliminata ogni menzione all’obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA tramite tirocinio diretto.
Naturalmente, tali percorsi potranno essere seguiti anche in modalità telematica sincrona.
Decreto PA2, percorso di abilitazione e prova finale
Il Decreto legge PA2 introduce una disposizione secondo cui la prova finale del percorso universitario e accademico di abilitazione può essere affrontata al massimo due volte.
Nel caso in cui un candidato non superi la prova per la seconda volta, sarà cancellato dalla graduatoria del concorso corrispondente. Questa misura è finalizzata ad assicurare che i docenti che completano il percorso di abilitazione dimostrino un adeguato livello di competenza professionale.
Il Decreto PA2: gli ITP
Il Decreto legge PA2 apporta chiarimenti in merito alle disposizioni riguardanti i requisiti per i concorsi destinati agli Insegnanti tecnico pratici (ITP).
In particolare, per i concorsi indetti fino al 31 dicembre 2024 rimangono validi i titoli di accesso attualmente in vigore, ossia i diplomi individuati dal DPR 19/2016. Ciò significa che i candidati che possiedono tali diplomi possono partecipare ai concorsi senza dover soddisfare i nuovi requisiti introdotti successivamente.
A partire dal 31 dicembre 2024, invece, i nuovi requisiti stabiliti dall’articolo 5, comma 2 del D.lgs 59/2017 saranno applicati anche ai concorsi per gli ITP. Questa disposizione implica che i candidati che intendono partecipare ai concorsi banditi dopo tale data dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nel nuovo decreto legislativo.
Mobilità interregionale dei dirigenti scolastici
L’articolo 5, comma 20 bis, emerge come uno degli emendamenti più significativi del Decreto PA2, stabilendo nuove norme per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici.
Nell’anno scolastico 2023/2024, tutti i posti vacanti in ogni regione saranno aperti alle procedure di mobilità. Questa misura è stata ideata per prevenire eventuali esuberi di personale durante il triennio 2023/2024 – 2025/2026.
Non sarà necessario il consenso degli uffici scolastici regionali, a meno che non si verifichi un rifiuto da parte dell’ufficio scolastico della regione interessata da un surplus di personale. Un’altra eccezione si applica in presenza di esigenze di implementazione di provvedimenti giurisdizionali.
Decreto PA2: gli ITS
L’articolo 5, comma 21 ter del Decreto PA2 si concentra sugli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Disponendo che le fondazioni ITS riceveranno un accreditamento temporaneo fino a dicembre 2023, a condizione che siano registrate come entità giuridiche entro il 30 giugno 2023.
Nell’arco dell’anno 2023, i fondi destinati all’istruzione tecnica superiore, che ammontano a circa 48 milioni di euro, saranno utilizzabili non solo per l’istituzione di nuove sedi ITS Academy. Ma anche per il potenziamento di laboratori e infrastrutture tecnologiche avanzate.
Anno di prova per la Scuola dell’Infanzia e Primaria
Il comma 20, lettera b dell’articolo 5 del Decreto PA2 si concentra sui neo-assunti nella scuola dell’Infanzia e Primaria a partire dall’anno scolastico 2022/2023.
In base a tale provvedimento, i criteri per l’anno di prova saranno estesi a tutti i docenti e gli educatori che riceveranno un incarico a tempo indeterminato.
Il vincolo triennale dei docenti neoassunti
La regola della permanenza triennale nella medesima scuola, introdotta dal decreto legge n. 36 per gli insegnanti neo-immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2022/23, sarà attuata in concomitanza con le immissioni in ruolo per l’anno accademico 2023/2024.
Nell’anno scolastico 2023/24, una volta ultimato il normale processo di assunzioni in ruolo per i posti di sostegno (distribuiti equamente tra le GaE e le graduatorie dei concorsi, con il 50% ciascuno), si darà avvio all’attribuzione dei posti rimasti disponibili.
Questo procedimento terrà conto della prima fascia delle GPS sostegno, e se necessario, sarà coinvolto anche l’elenco aggiuntivo da compilarsi entro il 30 giugno.
Il docente assegnato avrà la sua posizione nella provincia designata, con un contratto a tempo determinato che mira all’assunzione a tempo indeterminato. Un approccio già implementato negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23.
Durante il contratto a tempo determinato, i candidati sottoporranno ad un percorso annuale di formazione e prova. In seguito a una valutazione positiva, l’insegnante sarà assunto a tempo indeterminato e formalmente confermato nell’anno accademico 2024/25. Con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio a tempo determinato nella stessa scuola in cui ha prestato servizio temporaneo.
Questi insegnanti, a partire dall’anno scolastico 2023/24, saranno soggetti a un vincolo di mobilità triennale, ad eccezione dei casi di soprannumerarietà o esubero di personale.
Prima fascia GPS Sostegno e Call veloce
Una volta completata la procedura straordinaria di destinazione delle posizioni di sostegno tramite le GPS sostegno di prima fascia e gli elenchi supplementari, eventuali posti rimanenti possono essere aperti a candidati inclusi nelle GPS di prima fascia sostegno e nelle liste aggiuntive di altre province.
Questo meccanismo sarà messo in atto grazie all’implementazione della cosiddetta Call Veloce.
Decreto PA2: docenti con titolo estero inseriti nelle GPS con riserva
Nell’anno accademico 2023/24, i 11.000 docenti che hanno conseguito la qualifica o la specializzazione in sostegno didattico all’estero e che sono stati temporaneamente inclusi nelle GPS, potranno ottenere incarichi supplenti con una clausola di risoluzione esplicita. Posizionandosi alla fine della prima fascia, inclusi gli elenchi aggiuntivi.
Tuttavia, rimarranno al di fuori dei contratti a termine finalizzati all’assunzione nelle GPS di prima fascia di sostegno almeno fino all’anno scolastico successivo alla risoluzione del periodo di riserva.
Per accelerare i processi di riconoscimento dei titoli stranieri, il Ministero ricorrerà al Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche per gli anni 2023, 2024 e 2025.
Decreto PA2: l’accesso al TFA Sostegno
Per tutto il 2024, i candidati che vantano un triennio di servizio negli ultimi 5 anni e che possiedono un titolo di studio adatto all’insegnamento, avranno la possibilità di accedere ai percorsi di specializzazione nel sostegno didattico senza l’obbligo di superare la prova preselettiva.
In tale contesto, rispetto a quanto delineato dal Decreto-Legge n. 36/2022, si segnala l’abolizione del requisito dell’abilitazione all’insegnamento.