Firmato nuovo contratto scuola. Ecco le novità

Firmato nuovo contratto scuola. Ecco le novità

Firmato nuovo contratto scuola. Ecco le novità_Oggi, presso la sede dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), è stato firmato il nuovo contratto scuola 2019-2021. A breve, quindi, il testo definitivo verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Tuttavia, il comma 1 dell’art. 59 del contratto prevede: 

 

  • “Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”.

 

 

Tutte le confederazioni e organizzazioni sindacali convocate hanno espresso il loro consenso, fatta eccezione per UIL Scuola Rua. Quest’ultima, infatti, aveva già manifestato la propria astensione lo scorso 14 luglio, in occasione della firma dell’accordo preliminare del CCNL, criticandolo come “regressivo e divisivo”.

 

Il contratto conferma gli aumenti salariali per gli insegnanti, nonché diverse innovazioni riguardanti il Personale ATA. Queste novità saranno applicabili già con l’aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia ATA previsto nei prossimi mesi.

 

La convocazione per la firma del contratto da parte dell’ARAN è seguita al parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla successiva certificazione della Corte dei Conti, che ha verificato la congruenza dei costi preventivati con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

 

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Verso il CCNL 2022-2024

Appena conclusa la negoziazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-2021, l’attenzione si sposta già verso il prossimo contratto per il triennio 2022-2024. Il 9 gennaio è stato, infatti, firmato l’accordo quadro relativo al nuovo CCNL del settore Istruzione e Ricerca.

 

Il Presidente dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), Antonio Naddeo, ha commentato: “La firma di questo contratto segna l’inizio di una nuova fase per il contratto del pubblico impiego. È un indicatore concreto dell’impegno continuato nei confronti dei dipendenti pubblici. E costruisce sulle basi stabilite nei contratti del triennio 2019-2021”.

 

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che, nella manovra finanziaria per il 2024, il governo ha previsto un importante stanziamento per il rinnovo dei contratti di circa un milione e 200mila lavoratori del settore scolastico. Questo investimento dovrebbe portare a incrementi salariali più significativi rispetto a quelli accordati nell’anno precedente.

 

Firmato nuovo contratto scuola (CCNL 2019-21). Le novità economiche

Una volta formato il contratto scuola tanto atteso, è tempo di analizzare le novità introdotte da quest’ultimo. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21 ha, infatti, introdotto notevoli incrementi salariali per il personale docente. Parallelamente, il contratto porta anche importanti aggiornamenti e novità riguardanti il Personale ATA. Che vanno a incidere sulle condizioni lavorative e sulle prospettive professionali di questa categoria di lavoratori nel settore dell’istruzione.

 

Aumenti salariali

Lo stipendio dei docenti registrerà un aumento medio mensile di 124 euro. Mentre quello dei DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi) 190 euro mensili.

 

RPD e CIA

Per la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) l’aumento mensile oscillerà tra le 194,80 e le 304,30 euro. Mentre per il Compenso Individuale Accessorio (CIA) tra le 79,40 e le 87,50 euro.

 

La retribuzione delle ore aggiuntive

Il nuovo contratto scuola introduce, inoltre, un incremento del 10% delle retribuzioni relative alle ore di lavoro aggiuntive che sarà coperto attraverso il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF). 

 

Il lavoro notturno e festivo del Personale ATA

Per quanto concerne il Personale ATA si procederà ad una maggiorazione delle indennità di bilinguismo, trilinguismo e, soprattutto, per il lavoro notturno e festivo.

 

Indennità di direzione per i DSGA

Per i DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi), invece, il nuovo contratto prevede la revisione dell’indennità di direzione. Con le relative integrazioni che verranno stabilite attraverso una contrattazione integrativa nazionale sulla base dei fondi stanziati dalla legge 160/2019.

 

Indennità di disagio 

Nel quadro del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Istruzione e Ricerca, in linea con la legge 178/2020, è stata introdotta una specifica indennità di disagio per gli assistenti tecnici che lavorano in più istituti del primo ciclo. L’ammontare di questa indennità varia da un minimo di 350,00 euro a un massimo di 800,00 euro lordi annui.

 

La determinazione dell’importo esatto sarà oggetto di contrattazione collettiva integrativa, come indicato all’articolo 30, comma 4, lettera a6) del CCNL. Questa procedura prenderà in considerazione sia il numero di scuole affidate a ciascun assistente tecnico sia la distanza media tra queste istituzioni.

 

Le risorse necessarie per coprire questa indennità provengono dal Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.

 

Una tantum per i supplenti (docenti e Personale ATA)

Il nuovo CCNL ha introdotto un pagamento “una tantum” per il personale docente e ATA. Gli insegnanti riceveranno 63,84 euro, mentre il personale ATA 44,11 euro. Questo emolumento non è associato alle specifiche funzioni svolte dai lavoratori.

 

Per coloro che sono impiegati con contratti a tempo parziale, l’importo di questa somma verrà adeguato proporzionalmente alla loro percentuale di part-time.

 

L’erogazione di questa somma è prevista per i docenti il cui contratto sia in vigore fino al 31 agosto 2023 o al 30 giugno 2023, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2022 e non sia terminato anticipatamente.

 

La data precisa per l’erogazione di questi aumenti stipendiali non è stata ancora stabilita. Tuttavia, è probabile che l’erogazione avvenga in autunno.

 

Firmato nuovo contratto scuola (CCNL 2019-21). Le novità normative

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, oltre a introdurre cambiamenti economici significativi per i docenti e il Personale ATA, ha implementato diverse novità dal punto di vista normativo

 

Queste includono modifiche nelle condizioni di lavoro, nei diritti e nei doveri dei lavoratori. Nonché nell’organizzazione del lavoro stesso all’interno del settore dell’istruzione e della ricerca. 

 

Le novità normative mirano a migliorare l’ambiente lavorativo, a favorire lo sviluppo professionale del personale e ad adeguare le pratiche lavorative alle esigenze contemporanee del settore.

 

Firmato nuovo contratto scuola: Novità Personale docente

 

La formazione docenti

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 introduce misure specifiche per la formazione professionale dei docenti. Secondo le nuove disposizioni, la formazione del personale docente dovrà svolgersi durante l’orario di servizio, ma al di fuori delle ore dedicate all’insegnamento. Questo approccio elimina la necessità di sostituire i docenti durante il loro periodo di formazione, garantendo così la continuità dell’attività didattica.

 

I docenti impegnati in corsi di formazione, anche quelli tenuti fuori dalla propria sede di lavoro, saranno considerati in servizio per tutto il tempo della formazione. Inoltre, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare a tali corsi.

 

In aggiunta, il contratto consente ai docenti di dedicare fino a cinque giorni all’anno a iniziative formative. Durante questi giorni, i docenti saranno esentati dalle loro attività di insegnamento e saranno sostituiti in conformità con le normative vigenti sulle supplenze brevi, applicabili ai diversi gradi scolastici. Questa disposizione mira a incentivare la formazione continua dei docenti, fondamentale per il loro sviluppo professionale e per il miglioramento della qualità dell’insegnamento.

 

Mobilità docenti: il vincolo triennale 

Il nuovo contratto scuola integra la normativa che impone un vincolo triennale di permanenza nella sede di assunzione per i docenti neoassunti. Tuttavia, il contratto prevede alcune eccezioni a questa regola, come nei casi di soprannumero, esubero, disabilità o necessità di assistenza, nonché per i genitori di figli fino a 12 anni e per i caregiver. In queste situazioni specifiche, i docenti interessati hanno la possibilità di presentare una domanda di trasferimento interprovinciale.

 

L’articolo 30 del CCNL stabilisce che le modalità e i criteri per la mobilità professionale e territoriale del personale docente saranno definiti attraverso la contrattazione integrativa a livello nazionale. Questo articolo include anche le disposizioni sull’applicazione dell’articolo 58 del Decreto Legge 73/2021, nonché le norme relative al vincolo triennale introdotto dal Decreto Legge 44/2023. Queste misure sono pensate per garantire flessibilità e al contempo mantenere una certa stabilità nell’organico delle istituzioni scolastiche.

 

Docenti di ruolo: la supplenza annuale 

Il nuovo CCNL ha anche introdotto una significativa flessibilità per i docenti di ruolo riguardo alle supplenze. Secondo il nuovo contratto, i docenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno ora la possibilità di accettare incarichi di supplenza annuale su posti interi, inclusi quelli nelle classi di sostegno o in altre classi di concorso.

 

Il comma 1 dell’articolo 47 del CCNL precisa che questi docenti possono assumere ruoli a tempo determinato per un periodo che non sia inferiore all’intero anno scolastico o che si estenda fino al 30 giugno. Con la possibilità di mantenere la propria sede di titolarità originale per un periodo massimo di tre anni scolastici. Inoltre, l’accettazione di un incarico di supplenza comporta l’applicazione delle norme previste per il personale a tempo determinato, comprese quelle relative alle ferie.

 

Firmato nuovo contratto scuola: Personale ATA

 

La nuova figura dell’Operatore scolastico

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 ha introdotto una nuova figura all’interno del personale ATA: l’Operatore scolastico. Che rappresenta un’evoluzione del tradizionale Collaboratore scolastico, ampliando il suo ambito di responsabilità per includere l’assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e il supporto ai servizi amministrativi e tecnici.

 

Le mansioni affidate all’Operatore scolastico sono variegate e richiedono competenze non specialistiche, ma essenziali per il funzionamento quotidiano dell’ambiente scolastico. Tra queste responsabilità si annoverano:

 

  • accoglienza e vigilanza degli alunni e del pubblico sia prima che dopo le attività didattiche, nonché durante i cambi d’ora, l’utilizzo dei servizi igienici e i momenti di ricreazione;

 

  • pulizia e manutenzione ordinaria dei locali, degli spazi e degli arredi scolastici;

 

  • sorveglianza ordinaria degli alunni, che include assistenza durante i pasti e supporto nell’igiene personale, particolarmente nelle scuole dell’infanzia e primaria;

 

  • custodia e sorveglianza generale dei locali scolastici;

 

  • collaborazione con il corpo docente per supportare le attività didattiche;

 

  • assistenza non specialistica e monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie degli alunni con disabilità;

 

  • supporto operativo ai servizi amministrativi e tecnici della scuola.

 

 

Questa nuova figura professionale è stata creata per rafforzare il supporto offerto agli studenti, specialmente a quelli con esigenze particolari, e per ottimizzare l’efficienza dei servizi scolastici.

 

Nuova classificazione del Personale ATA

Il contratto scuola prevede anche una nuova classificazione del Personale ATA:

 

AREARUOLI
CollaboratoriCollaboratore scolastico
Operatori

Operatore scolastico

Operatore dei servizi agrari

Assistenti

Assistente Amministrativo

Assistente tecnico 

Cuoco

Guardarobiere

Infermiere

Funzionari ed elevata qualificazioneDirettore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

 

Mobilità verticale del Personale ATA

Un’innovazione significativa riguarda la reintroduzione della mobilità verticale, sospesa dal 2011. Questa modifica consente ai lavoratori di progredire verso l’area di lavoro immediatamente superiore, con una riduzione delle aree da cinque a quattro. Per poter accedere a questa mobilità, sono stati definiti criteri specifici, facilitando così le possibilità di avanzamento di carriera per il personale ATA.

 

Inoltre, qualora si verifichi un passaggio tra le diverse aree, i lavoratori hanno il diritto di conservare le giornate di ferie accumulate e non ancora utilizzate, secondo quanto stabilito dalle normative attuali. Questa disposizione mira a garantire che i diritti relativi alle ferie siano preservati anche in caso di cambiamenti interni di posizione.

 

Graduatorie ATA terza fascia

Novità importanti sono previste anche in merito all’aggiornamento delle Graduatorie ATA di terza fascia. Il contratto valido per il triennio 2019-21 ha, infatti, introdotto requisiti più stringenti per l’accesso. Con l’obiettivo di adeguare le competenze del personale alle esigenze attuali del settore educativo.

 

Prevista per il 2024, la revisione delle Graduatorie ATA di terza fascia richiederà titoli di studio e profili professionali diversi rispetto a quelli finora considerati. Una delle novità più importanti è l’introduzione della Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale come requisito fondamentale per l’ingresso in graduatoria. Questo riflette l’importanza crescente delle competenze digitali nel contesto educativo moderno.

 

Per quanto riguarda il profilo professionale del cuoco, le nuove normative richiederanno il possesso di un diploma di scuola secondaria, sostituendo la precedente richiesta di una mera qualifica professionale. Questo cambiamento mira a garantire un livello di preparazione più elevato e coerente con le responsabilità del ruolo all’interno dell’ambiente scolastico.

 

RUOLOREQUISITI
Assistente amministrativo
  • Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
  • Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Assistente tecnico
  • Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale; 
  • Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Cuoco
  • Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina; 
  • Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Guardarobiere
  • Diploma di qualifica professionale di operatore di moda; 
  • o Diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda”;
  • Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Infermiere
  • Laurea in scienze infermieristiche o titolo equivalente;
  • Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Collaboratore scolastico
  • Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale; 
  • o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017.
Operatore scolastico
  • Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali; Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017;
  • Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Operatore dei servizi agrari
  • Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti; 
  • Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

 

Il lavoro a distanza del Personale ATA

Tra le innovazioni introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) vi è la regolamentazione del lavoro a distanza per il personale ATA, con la distinzione tra due differenti approcci: il lavoro agile e il lavoro da remoto.

 

Il lavoro agile è caratterizzato da un accordo specifico tra datore di lavoro e dipendente, offrendo una notevole flessibilità sia per quanto riguarda l’orario di lavoro sia per la scelta del luogo di lavoro. Questo tipo di arrangiamento lavorativo è pensato per adattarsi alle esigenze sia dell’istituzione scolastica sia del personale, promuovendo un equilibrio tra vita professionale e privata.

 

D’altro canto, il lavoro da remoto è più strutturato e prevede un vincolo temporale fisso, con obblighi di presenza che devono allinearsi all’orario di lavoro standard. In questa modalità, il dipendente è tenuto a rispettare orari di lavoro prestabiliti, pur operando da una locazione esterna alla sede di lavoro tradizionale.

 

Questa differenziazione tra le due modalità di lavoro a distanza permette al personale ATA di scegliere l’opzione più consona alle proprie necessità e alla natura del proprio ruolo all’interno del contesto scolastico.

 

Firmato nuovo contratto scuola: Altre novità per docenti e Personale ATA

 

Giorni di permesso retribuiti

Il testo del nuovo contratto scuola include una disposizione specifica per il personale supplente, che comprende sia i docenti sia il personale ATA. Questa normativa stabilisce il diritto a un permesso retribuito di tre giorni all’anno per motivi personali o familiari, con la possibilità per i lavoratori di avvalersi dell’autocertificazione.

 

Questa concessione è applicabile a tutti coloro che sono impiegati con un contratto a tempo determinato, sia per l’intera durata dell’anno scolastico sia fino al completamento delle attività didattiche. La disposizione si estende anche ai docenti di religione cattolica che hanno un incarico su base annuale. 

 

Congedo parentale

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) ha introdotto anche modifiche sostanziali relative al congedo parentale. Le nuove norme stabiliscono che il congedo parentale non comporterà una riduzione delle ferie maturate dai lavoratori e sarà considerato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio. Questa modifica è volta a salvaguardare i diritti dei lavoratori che necessitano di un periodo di congedo per motivi familiari.

 

Inoltre, è stato notevolmente ridotto il tempo di preavviso richiesto per la richiesta di congedo parentale: da 15 giorni è passato a soli 5 giorni. Questa disposizione mira a semplificare e velocizzare le procedure per i genitori che necessitano di prendersi cura dei propri figli.

 

Importante anche la garanzia data ai genitori lavoratori di partecipare alle procedure di mobilità, allo scopo di facilitare il ricongiungimento con i figli minori di 12 anni. Questa misura riconosce e supporta la necessità di equilibrio tra responsabilità lavorative e familiari, facilitando la conciliazione tra vita professionale e impegni familiari.

 

Transizione di genere: l’identità alias

Nell’ambito delle disposizioni del CCNL Istruzione e Ricerca, è stata inclusa una normativa volta al riconoscimento di un’identità alias per i dipendenti che si trovano in un percorso di transizione di genere. L’intento di questa misura è di tutelare la salute e il benessere dei lavoratori transgender, contribuendo alla creazione di un ambiente di lavoro che rispetti la dignità umana e sia privo di discriminazioni o disagi legati alla transizione di genere.

 

I dipendenti interessati avranno la possibilità di richiedere l’assegnazione di un’identità alias, seguendo una procedura che prevede la stipula di un Accordo di riservatezza confidenziale. Questo accordo dovrà essere in linea con quanto stabilito dalla legge n. 164/1982 e dalle sue successive modifiche, che regolano le tematiche legate al cambio di identità di genere.

 

Le procedure specifiche per l’accesso a quest’opzione e i tempi necessari per la richiesta e l’attivazione dell’identità alias saranno definiti attraverso regolamentazioni interne. Tali normative assicureranno che la carriera alias sia gestita in parallelo e in modo coeso con la carriera reale del dipendente, garantendo coerenza e rispetto nell’ambito professionale.

 

Il congedo per le donne vittime di violenza 

Una significativa innovazione prevista dal nuovo contratto per il settore scolastico è l’ampliamento del congedo dedicato alle donne vittime di violenza. La durata di questo congedo è stata estesa da 90 a 120 giorni nell’arco di tre anni. Questo cambiamento è stato introdotto con l’obiettivo di offrire un supporto più ampio alle lavoratrici impegnate in percorsi di protezione e assistenza, consentendo loro di avere un periodo più lungo per la riabilitazione e per prepararsi a riprendere le proprie attività lavorative.

 

Un aspetto fondamentale di questa modifica è che il trattamento economico previsto per il periodo di congedo sarà ora parificato a quello concesso per il congedo di maternità. Questo provvedimento è inteso a fornire un sostegno finanziario aggiuntivo e una maggiore sicurezza economica alle lavoratrici in un periodo di particolare fragilità e vulnerabilità, contribuendo a ridurre lo stress e le preoccupazioni legate alle conseguenze economiche di una sospensione temporanea dall’attività lavorativa.

 

Firmato nuovo contratto scuola:

 

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