I congedi dei genitori nel nuovo CCNL

nuovo CCNL

Il nuovo CCNLLe più recenti informazioni relative ai congedi per genitori provengono dal nuovo CCNL. Infatti, il 18 gennaio 2024 è stato avviato un processo volto a tutelare tutti i lavoratori del settore scolastico in tutto il mondo.

Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla ratifica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore della scuola. Si parla, di conseguenza, del rinnovato CCNL 2019-21 Istruzione e Ricerca.

Questo evento era atteso con ansia sia da parte dei dipendenti che dei sindacati. All’interno di questo accordo vengono esaminati numerosi elementi.  Gli stessi riguardano insegnanti, personale ATA e tutti coloro che operano attivamente nel contesto educativo.

Pertanto, è essenziale esaminare attentamente ciascun elemento per evidenziarne l’importanza. Tra questi, non si può trascurare l’argomento dei congedi per i genitori.

 

Congedi dei genitori nella scuola

Il nuovo CCNL ha introdotto novità significative nell’ambito della scuola, rafforzando in particolar modo la salvaguardia dei diritti dei lavoratori del settore.

Un aspetto di particolare rilevanza all’interno del suddetto accordo contrattuale riguarda quelli che sono i congedi per i genitori, dettagliati in maniera esplicita nell’articolo n. 34.

Il personale dipendente è sottoposto alle attuali normative di tutela della maternità, stabilite dal Decreto Legislativo numero 151 del 2001. Il tutto con ulteriori miglioramenti specificamente delineati nel testo contrattuale.

Durante i periodi di congedo di maternità e paternità, i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto all’intera retribuzione mensile fissa. Ciò oltre alle quote di salario accessorio fisse e regolari.

Questi benefici si estendono anche al periodo di convalescenza successivo a un ricovero ospedaliero o a malattie che superino i 15 giorni consecutivi.

È importante sottolineare che durante il periodo di astensione, il congedo è considerato come effettivamente prestato. Un principio che si applica anche in caso di prolungamento dell’incarico di supplenza.

Nel nuovo CCNL, i congedi dei genitori prevedono ulteriori disposizioni, consentendo la fruizione frazionata dei primi 30 giorni. Gli stessi sono inclusi nei calcoli dell’anzianità di servizio, senza influire sulle ferie.

Durante questi giorni, i lavoratori ricevono la retribuzione completa. Il tutto escludendo compensi per straordinari e indennità relative a prestazioni considerate difficoltose, pericolose o dannose per la salute.

Il congedo parentale, quindi, si configura come un diritto che va oltre la mera pausa dal lavoro. Esso contribuisce in modo significativo alla tutela dei genitori lavoratori e al consolidamento dei legami familiari.

Infine, dopo il periodo di congedo di maternità o paternità e fino al terzo compleanno del bambino, si introduce un ulteriore beneficio.

Le neo-mamme e i neo-papà godono del riconoscimento di 30 giorni di assenza retribuita per ogni anno di vita del bambino. 

Un periodo calcolato complessivamente per entrambi i genitori. Per dettagli approfonditi, si consiglia di consultare l’articolo n. 34 del nuovo CCNL.

 

SCARICA L’IPOTESI DI CCNL 2019/2021 ISTRUZIONE E RICERCA

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