In arrivo maxi risarcimenti per i docenti di religione cattolica. Stanno, infatti, iniziando ad arrivare le prime pronunce dei giudici del lavoro in merito alla reiterazione dei contratti a termine.
La Corte di Giustizia è tornata ad occuparsene, con maggior attenzione riguardo ai docenti di religione cattolica.
Il Tribunale di Napoli (con ordinanza del febbraio 2019) aveva posto alla Corte di Giustizia la questione circa la conformità alla direttiva n. 70 del 1999. Tale direttiva proviene direttamente della legge nazionale che regola il rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato.
Il sistema previsto dalla legge n. 186 del 2003 è stato riconosciuto come illegittimo. Esso permette di poter assumere in modo continuativo nelle scuole pubbliche degli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato per periodi di tempo illimitati.
Maxi risarcimenti per i docenti di religione cattolica. Il principio enunciato dalla CGUE
La Corte aveva evidenziato che l’accordo di lavoro a tempo determinato, abbinato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretato in modo da rispondere ad una normativa nazionale.
Tale normativa esclude gli insegnanti di religione cattolica delle scuole pubbliche dall’applicazione di determinate norme precise.
Le citate norme sono dirette a sanzionare il ricorso abusivo ad una serie di contratti a tempo determinato.
Maxi risarcimenti per i docenti di religione cattolica. Applicazione del principio e criterio risarcitorio
Il Tribunale di Napoli ha emesso il giudizio dando piena applicazione al sopracitato principio, in esito alla sentenza del 25 maggio scorso della Corte di Giustizia.
Inoltre, ha constatato che gli insegnanti di religione cattolica sono assolutamente precari e privi di tutela. Perdipiù, la legislazione interna non prevede la possibilità di assunzione tramite lo scorrimento in graduatoria.
Sempre il Tribunale di Napoli ha applicato la sanzione di tipo risarcitorio. Per parecchi anni i contratti stipulati dai docenti di religione non sono stati assistiti da valide misure volte a giustificare il loro rinnovo e sono, perciò, illegittimi anche da un punto di vista eurounitario.
Il giudice del lavoro partenopeo è giunto a riconoscere un risarcimento del danno ai docenti di religione pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 10 anni.
Invece, si tratta di una retribuzione pari a 28 mensilità dell’ultima retribuzione, in caso di anzianità superiore a 20 anni.
Tutto adottando un criterio analogo a quello previsto dalla legge 604/66 in materia di licenziamenti individuali. Si tratta di un aumento dell’indennità risarcitoria nell’eventualità di un licenziamento illegittimo, in proporzione all’anzianità del lavoratore.