Permessi brevi per docenti: cosa sono e come si calcolano

Può capitare a tutti di doversi assentare dal lavoro per motivi importanti. Che sia in virtù della propria salute o per cause familiari di una certa rilevanza. I docenti, naturalmente, non sono esentati da questo tipo di problematiche.

Proprio in vista di ciò esistono dei permessi adeguati a questo tipo di imprevisti volti ad andare

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In particolare, il CCNL Scuola 29/11/2007 all’art. 16 prevede per gli insegnanti una serie di permessi brevi da adoperare per diverse necessità. Essi equivalgono alla metà della giornata lavorativa del singolo insegnante.

Un diritto importante che, proprio per tale motivo, merita di essere analizzato al meglio per poter essere adoperato nei momenti più opportuni.

 

Permessi brevi: che cosa sono?

Come si è visto, dunque, i permessi brevi sono da identificare tra i diritti appartenenti ai docenti, sia quelli a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato. Essi possono giungere fino a un massimo di 2 ore da adoperare all’interno della stessa giornata.

Questo tipo di permesso, però, ha delle regole ben precise che devono essere rispettate. Infatti, nel richiederlo, bisogna fare in modo che esso possa essere compatibile con il servizio scolastico in cui si è immersi.                                                                                                                     

Ciò implica necessariamente che, per ottenere il permesso breve, debba esserci un collega docente pronto a sostituire il richiedente di tale diritto.

Questa tipologia di permesso, inoltre, è prevista ugualmente per il personale ATA. Anche per questa categoria, infatti, il permesso breve non può andare oltre la metà dell’orario giornaliero, dunque non può essere superiore a 3 ore.

 

Quanti permessi brevi possono essere richiesti?

Anche per quanto riguarda la quantità di permessi brevi da richiedere vi sono delle delimitazioni ben marcate. Infatti, all’interno di un anno scolastico non si possono richiedere più di un certo numero di ore.

Per gli insegnanti di scuola superiore di I e II grado, per esempio, le ore limite da poter ottenere nell’anno scolastico si attestano a 18. Diverso è il discorso per altri tipi di docente. 

Quelli appartenenti alla scuola primaria, per esempio, hanno diritto fino a 24 ore di permessi brevi nell’arco di un anno scolastico. Per la medesima fascia temporale, infine, i docenti provenienti dall’infanzia avranno 25 ore a propria disposizione.

Questi permessi brevi, però, non sono a fondo perduto. Il docente che ne usufruisce, infatti, dovrà in qualche modo recuperare le ore di servizio non elargite in quel determinato frangente. 

Uno dei modi per farlo è sicuramente quello di mettersi a disposizione del proprio istituto per effettuare supplenze e coprire la momentanea assenza di altri colleghi. Questo avviene specialmente nel momento in cui manca il corpo insegnanti nella classe in cui il docente richiedente avrebbe dovuto prestare servizio.

Risulta oltremodo necessario recuperare le ore di servizio non effettuate per evitare danni collaterali. Qualora, infatti, tale recupero non dovesse avvenire dalla propria busta paga verranno detratte tutte le ore in cui non si è prestato servizio.

 

Permessi per docenti a tempo indeterminato

I permessi brevi, però, non sono gli unici tipi di permessi che possono essere richiesti dal corpo insegnante nel corso dell’anno scolastico. I docenti di ruolo, infatti, hanno accesso ad altri diritti che possono rivelarsi utili in molteplici occasioni.

Esistono, per esempio, i permessi retribuiti che devono essere adoperati per consentire al richiedente di partecipare in tutta tranquillità a concorsi o esami di varia natura. Questa tipologia di permessi si può estendere fino a 8 giorni, includendo al loro interno anche le giornate utili per raggiungere il luogo di destinazione.

Altro tipo di permesso riguarda i giorni presi a causa di un grave lutto familiare, come la perdita del coniuge o i parenti di primo grado. Esso arriva fino a 3 giorni che, però, non risultano essere consecutivi. 

Anche i lieti eventi, però, consentono al docente di ruolo di avere permessi retribuiti. Per le nozze, infatti, sono previsti fino a 15 giorni consecutivi. Essi possono essere adoperati a discrezione del richiedente, ma entro certi limiti. 

Infatti, il tempo per poter adoperare tale diritto va da una settimana prima del matrimonio fino a due mesi dopo la celebrazione dello stesso.

 

Permessi per docenti a tempo determinato

Un’altra categoria che deve essere necessariamente snocciolata in ogni suo aspetto è quella relativa ai permessi garantiti al personale docente con contratto a tempo determinato.

Anche qui, come per altri casi, vi è il bisogno di apportare la documentazione adatta che attesti la necessità di usufruire di tale diritto per motivi di una certa rilevanza.

Non tutti i permessi spettanti, però, risultano essere retribuiti. Per esempio, sono concessi fino a 6 giorni di tempo da adoperare per motivi personali che, però, non verranno saldati in alcun modo al docente in questione.

Allo stesso modo, non verranno remunerati gli 8 giorni concessi al docente con contratto determinato che adopererà per la partecipazione a concorsi o a esami di varia natura. Anche qui, nel tempo accordato devono ricadere anche i giorni necessari per poter raggiungere il luogo di destinazione.

Risulta prevista la retribuzione, però, sia i 3 giorni elargiti per la partecipazione a un grave lutto familiare sia i 15 giorni da adoperare in virtù delle proprie nozze. Le caratteristiche di questi due permessi, dunque, sono le medesime sia per il personale docente a contratto indeterminato, sia per quelli a contratto determinato.

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