60 CFU e Sostegno: le domande più frequenti

alcuni aspiranti docenti poco prima di entrare in aula per i percorsi abilitanti

L’attuazione dei nuovi programmi universitari per la formazione iniziale degli aspiranti insegnanti, inclusi quelli tecnico-pratici (ITP), nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha profondamente trasformato il meccanismo di reclutamento dei docenti.

Tale normativa, vigente dal 2022, suscita tuttora molteplici perplessità e incertezze. Tra queste, si segnalano le questioni riguardanti l’integrazione tra 60 CFU e TFA Sostegno.

un gatto legge un libro seduto in poltrona davanti al caminetto
I percorsi abilitanti hanno trasformato il meccanismo di reclutamento dei docenti.

Cosa sono i 60 CFU?

I 60 CFU rappresentano il nuovo corso di formazione iniziale per chi ambisce a una posizione stabile nell’insegnamento. Questi crediti comprendono studi universitari o accademici in materie antropo-psico-pedagogiche, metodologie didattiche, tecnologie e lingue, e includono tirocini sia diretti che indiretti. Per ottenere l’abilitazione, è infine richiesto il superamento di un esame scritto e una lezione simulata.

Le università e le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) organizzano questi corsi attraverso centri multidisciplinari, nel rispetto dell’autonomia statutaria e regolamentare di ciascuna istituzione.

D’altro canto, il percorso dei 24 CFU è stato definitivamente abbandonato dopo il 31 ottobre 2022, anche se rimarrà valido come credenziale di accesso fino al 31 dicembre 2024, durante la fase di transizione.

Tuttavia, acquisire l’abilitazione non garantisce automaticamente l’assegnazione di un posto fisso o un contratto a tempo indeterminato: per ottenere questi è necessario superare un concorso pubblico.

Cosa prevede la Riforma Bianchi?

La Riforma Bianchi, formalizzata con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, derivata dalla conversione con modifiche del decreto n. 36 del 30 aprile 2022, mira a rafforzare la formazione dei docenti delle scuole secondarie attraverso l’introduzione di percorsi abilitanti. 

Questa riforma, denominata “Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti”, instaura un sistema educativo integrato tra università, istituzioni AFAM e scuole. L’obiettivo è sviluppare un modello formativo che rafforzi le competenze richieste per l’insegnamento, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede specifiche innovazioni per la formazione docente.

Di conseguenza, il nuovo processo di reclutamento dei docenti si articola come segue:

  • acquisizione di 60 CFU/CFA;
  • partecipazione a un concorso pubblico nazionale; 
  • svolgimento di un anno di prova sul campo, al termine del quale si sostiene un test finale e si riceve una valutazione conclusiva.

Per quanto riguarda la struttura dei percorsi abilitanti, essa prevede diverse modalità di accesso:

  • 60 CFU/CFA: destinati agli aspiranti docenti già laureati o iscritti a un corso di laurea magistrale con almeno 180 CFU acquisiti;
  • 30 CFU/CFA;  
  • 36 CFU/CFA: riservati ai vincitori di concorso che hanno ottenuto i precedenti 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.

I percorsi formativi per i 30 CFU/CFA sono, a loro volta, differenziati in quattro categorie:

  • aspiranti docenti con almeno tre anni di esperienza negli ultimi cinque anni presso istituzioni scolastiche statali, incluso almeno un anno nella classe di concorso o tipo di posto specifico, e coloro che hanno partecipato al Concorso straordinario bis;
  • candidati che non hanno ottenuto i 24 CFU entro il termine stabilito e che mirano a partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria previsto per ottobre 2024, con il requisito dei 30 CFU/CFA;
  • aspiranti docenti vincitori del concorso a cattedra, che hanno accesso grazie al conseguimento dei 30 CFU/CFA;
  • docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché docenti specializzati nel sostegno.

Chi deve prendere i 60 CFU?

I corsi abilitanti 60 CFU sono specificamente progettati per gli aspiranti insegnanti dei posti comuni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La riforma, fortemente sostenuta dall’ex Ministro Bianchi e successivamente confermata dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, non introduce modifiche per le scuole dell’Infanzia e Primarie. Per queste ultime, infatti, rimane valido il requisito della laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria (SFP).

È importante sottolineare che, a partire dal 1° gennaio 2025, al termine della fase transitoria, il possesso dell’abilitazione diventerà un prerequisito indispensabile per partecipare ai concorsi a cattedra.

docente di spalle parla agli alunni
I 60 CFU rappresentano il nuovo corso di formazione iniziale per chi ambisce a una posizione stabile nell’insegnamento.

Cosa sono i 30 CFU?

I 30 CFU rappresentano dei percorsi abilitanti abbreviati, riservati a specifiche categorie di candidati all’insegnamento. Come già menzionato, sono disponibili quattro diverse tipologie di questi percorsi:

I 30 CFU rappresentano dei percorsi abilitanti abbreviati, riservati a specifiche categorie di candidati all’insegnamento. Come già menzionato, sono disponibili quattro diverse tipologie di questi percorsi:

  • Aspiranti docenti con esperienza: questo percorso è destinato a chi ha almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni nelle scuole statali, di cui almeno un anno nella specifica classe di concorso o tipo di posto per cui si concorre. Questo percorso si rivolge anche a coloro che hanno partecipato al Concorso straordinario bis;
  • Candidati senza i 24 CFU precedenti: rivolto agli aspiranti docenti che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e che intendono partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria previsto per ottobre 2024, avendo come requisito i 30 CFU/CFA;
  • Vincitori di concorso a cattedra: per coloro che hanno vinto un concorso a cattedra e che hanno accesso grazie al possesso dei 30 CFU/CFA, questo percorso permette di completare la formazione necessaria per l’abilitazione;
  • Docenti già abilitati o specializzati: questo percorso è pensato per i docenti che sono già abilitati su una classe di concorso o un altro grado di istruzione, nonché per quelli che possiedono una specializzazione nel sostegno, offrendo una via per aggiornare o ampliare le proprie qualificazioni.

Ogni percorso è strutturato per rispondere alle specifiche esigenze delle diverse categorie di docenti, facilitando così l’accesso all’insegnamento nelle scuole secondarie attraverso formazioni mirate e riconosciute.

Chi è specializzato in sostegno può seguire un percorso abilitante da 30 CFU?

Esistono corsi abilitanti 30 CFU/CFA destinati ai docenti che possiedono già una specializzazione sul sostegno o sono abilitati su una classe di concorso o un altro grado di istruzione. Questi corsi sono progettati per integrare e valorizzare le competenze pregresse dei docenti attraverso un’ulteriore formazione mirata.

Secondo l’articolo 13 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023, i contenuti di questi percorsi sono definiti dai Centri multidisciplinari, designati dalle istituzioni di formazione superiore. Questi centri operano in forma singola o aggregata, rispettando la propria autonomia statutaria e regolamentare. La definizione dei contenuti si basa su un’analisi accurata delle competenze già acquisite dagli studenti, sia quelle formali (CFU/CFA) sia quelle non formali e informali, in linea con il profilo professionale descritto nell’Allegato A del decreto attuativo.

In questo modo, il percorso formativo viene personalizzato, garantendo che ogni docente possa colmare eventuali lacune e potenziare ulteriormente le proprie competenze in modo efficace e coerente con le esigenze attuali e future del sistema educativo.

TFA Sostegno e 60 CFU: le domande più frequenti

La Riforma Bianchi, con l’introduzione dei percorsi abilitanti e la previsione di una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, può apparire complessa e fonte di confusione per molti aspiranti docenti. Nell’ambito di una normativa già articolata, queste aggiunte richiedono, pertanto, un’attenta analisi e comprensione. 

Procediamo, quindi, con una disamina più dettagliata per rispondere alle domande più frequenti e offrire una guida chiara su alcuni aspetti cruciali della riforma.

Seguire un percorso per 30 o 60 CFU è compatibile con il TFA sostegno?

La legge n. 33 del 12 aprile 2022 e il decreto ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 regolamentano la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi universitari. Tuttavia, questa opzione non si estende ai percorsi abilitanti o al TFA Sostegno a causa dell’obbligo di frequenza che impedisce la compatibilità con altri corsi.

Di conseguenza, gli aspiranti insegnanti interessati a questi percorsi dovranno scegliere a quale corso iscriversi, posticipando eventualmente l’altro al successivo anno accademico.

Tuttavia, considerato che il TFA Sostegno VIII ciclo è ormai prossimo alla  conclusione, è prevista la possibilità di seguire parallelamente anche il percorso abilitante di proprio interesse. Ma affinché questo possa avvenire, bisognerà verificare che il calendario dei relativi corsi formativi lo permetta, senza contrastare il previsto obbligo di frequenza. 

Chi è già specializzato in sostegno può ottenere una seconda abilitazione con i 30 CFU?

L’articolo 13 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023 prevede l’avvio di percorsi abilitanti da 30 CFU specificamente dedicati ai docenti che sono già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti che detengono una specializzazione nel sostegno. Questi percorsi presuppongono il possesso del titolo di studio adeguato alla classe di concorso di interesse.

Questo è anche l’unico percorso che può essere completato interamente online ed è, tra l’altro, escluso dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale. Inoltre, non vi sono restrizioni numeriche relative al numero di docenti che possono accedere a questa formazione.

Chi ha il TFA sostegno deve fare i 60 CFU?

Gli insegnanti che hanno già completato il TFA Sostegno non sono tenuti a iscriversi ai percorsi abilitanti da 60 CFU, introdotti con la Riforma Bianchi. Questo viene specificato nell’articolo 2 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023, che delimita l’obiettivo di tali percorsi esclusivamente agli insegnanti di posto comune delle scuole secondarie.

L’unico caso in cui un docente specializzato sul sostegno necessiti di un percorso abilitante è quando aspira a una cattedra su posto comune. In tale circostanza, è sufficiente che partecipi a un percorso abbreviato da 30 CFU/CFA, il quale gli fornirà l’abilitazione necessaria per competere nella specifica classe di concorso desiderata.

una pila di libri su una vecchia cattedra
I percorsi abilitanti sono organizzati dalle università e dalle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

Quanti CFU vale il TFA sostegno?

Il TFA Sostegno consente agli aspiranti insegnanti di acquisire un totale di 60 CFU (crediti formativi universitari), distribuiti come segue:

  • 36 CFU derivanti dagli insegnamenti teorici;
  • 9 CFU ottenuti attraverso la partecipazione a laboratori;
  • 12 CFU dedicati al tirocinio, suddivisi in 6 CFU di tirocinio diretto, 3 CFU di tirocinio indiretto e 3 CFU per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nell’apprendimento;
  • 3 CFU relativi alla prova finale.

È importante sottolineare che i 60 CFU ottenuti tramite il TFA Sostegno sono distinti dai 60 CFU dei percorsi abilitanti che sono stati introdotti con la Riforma Bianchi. Questi ultimi sono specificamente destinati agli insegnanti di posto comune delle scuole secondarie e non si sovrappongono ai crediti acquisiti tramite il TFA Sostegno.

Quando entrano in vigore i 60 CFU?

La “Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti” delineata nella legge n. 79 del 29 giugno 2022, che ha convertito con modifiche il decreto n. 36 del 30 aprile 2022, è entrata in vigore il 30 giugno 2022. Questa riforma ha introdotto un nuovo percorso di formazione universitaria e accademica iniziale abilitante da 60 CFU/CFA.

Durante una fase transitoria che durerà fino al 31 dicembre 2024, sono previsti percorsi abilitanti abbreviati e la possibilità per gli aspiranti docenti che hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 di utilizzare tali crediti come requisito di accesso per la partecipazione ai concorsi.

A partire dal 1° gennaio 2025, la Riforma Bianchi sarà implementata completamente. Da questa data, l’abilitazione ottenuta tramite i percorsi da 60, 30 e 36 CFU sarà un requisito indispensabile per l’ammissione ai concorsi scolastici.

Chi è specializzato in sostegno deve sostenere le prove di ingresso per accedere ai 30 CFU? 

I docenti che sono già specializzati sul sostegno, così come quelli che hanno una abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, hanno la possibilità di iscriversi direttamente ai percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA. Questi percorsi sono specificamente pensati per gli insegnanti che desiderano ottenere una seconda abilitazione.

Importante sottolineare che tali percorsi, interamente fruibili online, non sono soggetti a numero chiuso o accesso programmato. Inoltre, non incidono sui limiti di sostenibilità imposti agli Atenei, facilitando così la loro attuazione e l’accesso da parte degli insegnanti interessati.

Un docente di ruolo specializzato su sostegno, ma non ancora abilitato su materia, può accedere ai 30 CFU in sovrannumero? 

Effettivamente, i docenti già specializzati nel sostegno possono estendere la loro qualificazione a ulteriori classi di concorso o gradi di istruzione acquisendo 30 CFU/CFA attraverso un percorso di formazione iniziale specifico. Questi percorsi sono regolamentati dall’articolo 13 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023 e sono esclusi dalle restrizioni relative al numero massimo di attivazioni sostenibili da parte degli atenei.

Inoltre, questi percorsi da 30 CFU/CFA possono essere seguiti completamente online, offrendo una flessibilità significativa. Non sono previste limitazioni come l’accesso programmato o il numero chiuso, facilitando così l’accesso per i docenti interessati a ampliare le loro competenze e abilitazioni.

un professore spiega davanti alla lavagna
I corsi abilitanti da 60 CFU sono agli aspiranti insegnanti dei posti comuni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Chi ha la specializzazione in sostegno è obbligato a prendere i 30 CFU?

Gli insegnanti che hanno già ottenuto una specializzazione sul sostegno non sono obbligati a conseguire ulteriori 30 CFU/CFA. 

Questi percorsi abbreviati rappresentano, invece, un’opportunità per coloro che desiderano estendere la loro abilitazione ad altre classi di concorso o livelli di istruzione. Forniscono un modo accessibile e flessibile per arricchire le qualificazioni professionali, adattandosi alle ambizioni e alle esigenze di sviluppo di carriera degli insegnanti.

I 60 CFU previsti per il corso TFA valgono come i 60 CFU richiesti dalla riforma? 

I 60 CFU acquisiti attraverso il TFA Sostegno e quelli dei percorsi abilitanti della Riforma Bianchi servono a scopi differenti e sono indirizzati a target diversi. I CFU del TFA Sostegno sono specificatamente progettati per la formazione di docenti specializzati nel sostegno, mentre i 60 CFU dei percorsi abilitanti mirano a preparare gli aspiranti docenti per le scuole secondarie di primo e secondo grado su posto comune.

Coloro che hanno completato il TFA Sostegno e desiderano ottenere l’abilitazione per una classe di concorso su posto comune, devono seguire un percorso abilitante, che può essere quello abbreviato da 30 CFU/CFA se già in possesso di altre qualificazioni pertinenti.

Allo stesso modo, i docenti già abilitati che intendono specializzarsi nel sostegno devono iscriversi e completare il TFA Sostegno. 

Questa struttura garantisce che le specifiche competenze richieste per diversi ambiti dell’insegnamento siano adeguatamente acquisite e certificate.

Quando partono i corsi abilitanti da 30 CFU?

I percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA, dedicati ai docenti già abilitati o specializzati sul sostegno, sono già iniziati da alcune settimane. Questi percorsi sono progettati per consentire ai docenti di acquisire ulteriori abilitazioni in classi di concorso diverse o in gradi di istruzione supplementari.

Per quanto riguarda gli altri percorsi, destinati agli aspiranti docenti con almeno tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio o a coloro che possiedono i 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022, si prevede che inizieranno a breve. Questi corsi sono particolarmente rivolti a coloro che intendono partecipare all’ultimo concorso a cattedra della fase transitoria previsto per ottobre 2024.

Con il decreto n. 621 del 22 aprile 2024, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha stabilito le linee guida per l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione per l’anno accademico 2023/2024, specificando anche il numero di posti autorizzati per i percorsi accreditati, che ammontano a 51.753 posti nelle istituzioni universitarie o accademiche leader. Di conseguenza, resta solo da attendere la pubblicazione dei bandi universitari per procedere con le iscrizioni.

aspiranti docenti durante una lezione dei percorsi abilitanti
I 30 CFU rappresentano dei percorsi abilitanti abbreviati, riservati a specifiche categorie di candidati all’insegnamento.

Chi può erogare i corsi da 30 CFU?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del DPCM 40 CFU del 4 agosto 2023, i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA possono essere offerti esclusivamente da università e istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) che siano state regolarmente accreditate. 

Questo accreditamento deve essere confermato attraverso un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, adottato dopo aver ricevuto un parere conforme dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). 

Chi può erogare i corsi da 60 CFU?

I percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA, proprio come quelli da 30 CFU/CFA, devono essere erogati esclusivamente da università e istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) che hanno ottenuto un regolare accreditamento. 

Tale accreditamento viene formalizzato tramite un decreto del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), il quale deve essere emesso in seguito a un parere conforme dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), come stabilito dall’articolo 4 del DPCM 40 CFU del 4 agosto 2023. 

Ci saranno corsi da 30 o 60 CFU solo per l’abilitazione al sostegno?

Per ottenere la specializzazione sul sostegno, non esistono percorsi abilitanti da 30 o 60 CFU/CFA. L’unica via per acquisire questa specializzazione è partecipare e completare con successo il TFA Sostegno. 

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