Nell’ambito della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (Legge n. 79 del 29 giugno 2022, conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) sono previsti i seguenti percorsi abilitanti:
- 60 CFU/CFA: entrerà a pieno regime nel 2025, dato che da quella data l’abilitazione diverrà un requisito essenziale per accedere ai concorsi;
- 30 CFU/CFA: rivolto a docenti già abilitati o che hanno conseguito una specializzazione in una diversa classe di concorso o grado di istruzione;
- 30 CFU/CFA: dedicato a docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui uno almeno nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno superato la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”;
- 30 CFU/CFA: previsto per i neolaureati o per chi non ha acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per partecipare ai concorsi fino alla fine del 2024), con l’obbligo di integrare i crediti in caso di vittoria in un concorso;
- 30 o 36 CFU/CFA: destinati a candidati ai concorsi non ancora abilitati/specializzati e che non hanno conseguito i 24 CFU.
Di questi, tuttavia, gli unici già attivati sono i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA rivolti a docenti già abilitati o che hanno conseguito una specializzazione in una diversa classe di concorso o grado di istruzione. Da qui a breve, tuttavia, partiranno anche quelli riservati agli aspiranti docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui uno almeno nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno superato la prova concorsuale del concorso straordinario bis.
Si tratta, fondamentalmente, di due percorsi profondamente diversi, sia per quanto concerne la struttura che per quanto riguarda la destinazione. Cerchiamo, allora, di analizzare più da vicino le differenze tra questi due percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA.
Differenze percorsi abilitanti 30 CFU: triennalisti e abilitati/specializzati
I percorsi abilitanti introdotti dalla Riforma Bianchi sono rivolti a differenti tipologie di aspiranti docenti e, soprattutto, sono caratterizzati da una struttura che varia a seconda dei candidati ai quali sono destinati.
Percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA triennalisti
Per i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA riservati agli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio (negli ultimi 5 anni) nelle scuole statali o paritarie, di cui uno almeno nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno superato la prova concorsuale del concorso straordinario bis è prevista una riserva di posti del 45%.
Gli stessi rientrano, nello specifico, tra i percorsi per i quali il DM n. 620 del 22 aprile 2024 ha autorizzato 51.753 posti totali e sono a numero programmato. Questo significa che, qualora il numero di richieste dovesse essere maggiore della disponibilità di posti, si procederà con una selezione sulla base dei titoli e dei servizi conseguiti.
Da precisare, infine, che la modalità telematica sincrona è permessa solo per il 50% delle lezioni totali previste e che i partecipanti dovranno conseguire anche 9 CFU/CFA di tirocinio indiretto.
Nel dettaglio, il programma dei percorsi abilitanti 30 CFU/CFA triennalisti è così strutturato:
Contenuto dei Percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 4 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Discipline psico-socio-antropologiche | 3 |
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) | 4 |
Tirocinio indiretto | 9 |
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria | 2 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
Percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA abilitati/specializzati
Contrariamente a quanto previsto per i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA per gli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio, quelli per i docenti già abilitati o che hanno conseguito una specializzazione in una diversa classe di concorso o grado d’istruzione – così come previsto dall’articolo 13 del DPCM del 4 agosto 2023 – possono essere svolti interamente in modalità telematica sincrona e non prevedono nessuna selezione di accesso.
Il comma 2 dell’articolo 13 del DPCM 60 CFU stabilisce, inoltre, che a stabilire il contenuto dei percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA saranno i Centri multidisciplinari individuati dalle istituzioni di formazione superiore sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU/CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’Allegato A del DPCM 60 CFU.
Triennalisti e abilitati/specializzati: ecco le differenze
In sintesi, le differenze tra i percorsi abilitanti per i docenti triennalisti e quelli già abilitati o specializzati, sono le seguenti:
DIFFERENZE PERCORSI ABILITANTI 30 CFU PER TRIENNALISTI E ABILITATI/SPECIALIZZATI | ||
30 CFU/CFA abilitati/specializzati | 30 CFU/CFA triennalisti | |
Requisiti | Docenti già abilitati in un’altra classe di concorso o specializzati sul sostegno | Aspiranti docenti con 3 anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi 5 nelle scuole statali o paritarie |
Modalità | Modalità telematica sincrona | Almeno il 50% del percorso in presenza |
Tirocinio diretto | No | No |
Tirocinio indiretto | No | 9 CFU |
Accesso | Non è prevista nessuna limitazione | Riserva di posti del 45% e numero programmato: selezione per titoli e servizi |
Avvio | Già in corso | A breve |