L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 stabilisce che, per le supplenze ATA attribuite su spezzone orario, il completamento è garantito in ogni caso. La circolare ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026 ribadisce la stessa regola per l’anno scolastico 2026/2027, con una precisazione: il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo professionale. Ecco come funziona nel dettaglio.
SOMMARIO
Toggle- Il diritto al completamento per chi è su spezzone
- La precisazione: completamento solo nello stesso profilo
- Lasciare lo spezzone per un posto intero: quando si può
- Un caso distinto: servizi su gradi di scuola diversi nello stesso anno
- Corso di Aggiornamento ATA di Scuola Moscati
- Domande frequenti sullo spezzone orario ATA (FAQ)
Il diritto al completamento per chi è su spezzone
Chi accetta una supplenza ATA su orario ridotto (spezzone) ha diritto a completare l’orario fino al tempo pieno, tramite ulteriori incarichi.
Il riferimento normativo è l’art. 4, comma 1, del D.M. 430/2000, richiamato ogni anno dalla circolare ministeriale sulle supplenze. Per il 2026/2027 la conferma arriva dalla circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, che riporta testualmente: “per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento”.
La precisazione: completamento solo nello stesso profilo
La stessa circolare aggiunge una precisazione operativa: il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo professionale.
Un collaboratore scolastico completa quindi solo con altri incarichi da collaboratore scolastico. Lo stesso vale per assistenti amministrativi, assistenti tecnici e per gli altri profili ATA.
Lasciare lo spezzone per un posto intero: quando si può
Chi è già in servizio su uno spezzone può lasciarlo per accettare un posto intero, a una condizione precisa: al momento della convocazione per lo spezzone non doveva esserci disponibilità di posti interi.
Se invece un posto intero era già disponibile in quel momento e si è scelto comunque lo spezzone, il passaggio successivo a un posto intero non è consentito allo stesso titolo.
Un caso distinto: servizi su gradi di scuola diversi nello stesso anno
L’art. 4, comma 3, del D.M. 430/2000, richiamato dalla circolare 11814/2026, riguarda un caso diverso da quello del completamento: consente di prestare, nello stesso anno scolastico, servizio come insegnante in gradi di scuola diversi, come istitutore, o come personale amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali.
La condizione è una sola: questi incarichi non devono essere svolti in contemporanea.
Corso di Aggiornamento ATA di Scuola Moscati
Chi valuta come muoversi tra spezzoni e posti interi, o vuole aumentare il proprio punteggio per accedere più facilmente a un incarico a orario pieno, può consultare i Corsi di Aggiornamento ATA di Scuola Moscati: percorsi accreditati MIM per personale ausiliario, tecnico e amministrativo, con punteggio valido per le graduatorie ATA 2027.
Domande frequenti sullo spezzone orario ATA (FAQ)
Posso completare il mio spezzone con un incarico su un profilo diverso?
No. La circolare 11814/2026 precisa che il completamento dell’orario può avvenire solo tra posti dello stesso profilo professionale.
Posso sempre lasciare uno spezzone per un posto intero?
Solo se, al momento della convocazione per lo spezzone, non c’era disponibilità di un posto intero. Se un posto intero era già disponibile in quel momento, il passaggio successivo non è ammesso allo stesso titolo.

