FAQ TFA Sostegno IX ciclo

la scritta FAQ sotto una lente d'ingrandimento

Dopo il via libera da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (decreto n. 583 del 29 marzo 2024) all’organizzazione dei corsi di specializzazione per l’abilitazione all’attività di sostegno didattico per gli studenti con disabilità destinati agli insegnanti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado per l’anno accademico 2023/2024, diverse le Università hanno già pubblicato i bandi di concorso per il TFA Sostegno IX ciclo.  

Tuttavia, visti i numerosi dubbi e le tante domande sottoposte dagli aspiranti docenti di sostegno, il Ministero ha diffuso una nota con alcune FAQ per chiarire i dubbi più frequenti.

un aspirante docente di sostegno cerca info sul TFA Sostegno su un tablet, in mezzo a una serie di punti interrogativi
I requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura.

1. Vista la modifica delle classi di concorso (decreto n. 255 del 22 dicembre 2023) i candidati possono iscriversi ad entrambi i gradi di scuola con i nuovi requisiti? 

I candidati, in relazione alle classi di concorso accorpate di cui al decreto interministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, devono scegliere se iscriversi al TFA Sostegno IX ciclo per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado. 

2. I candidati che accedono al TFA Sostegno in virtù dei 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni, nel caso in cui non rientrino nei posti previsti dalla riserva del 35%, hanno diritto ad essere inseriti nuovamente nel concorso per accedere alle prove scritte e orali? 

I candidati che non rientrino nella riserva di posti del 35% possono accedere direttamente alle prove “comuni” (una o più prove scritte ovvero pratiche), fermo restando che la graduatoria dei riservatari deve essere chiusa al momento dell’espletamento delle prove scritte. 

3. I 24 CFU sono da considerarsi requisito necessario quale titolo di accesso al TFA Sostegno IX Ciclo?

No.

4. Il diploma triennale per la scuola dell’Infanzia ad oggi ancora titolo abilitante, nonché requisito valido di accesso per i concorsi della scuola dell’Infanzia, si può considerare come titolo valido anche per l’accesso al TFA sostegno 2024? 

Sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo. 

5. Gli anni di insegnamento dichiarati come titoli di accesso per il concorso (3 anni su 5 o 3 anni su 10) devono essere considerati anche come titoli valutabili ai fini della graduatoria? La tabella A del decreto interministeriale del 29 marzo 2024 n. 549 stabilisce che il titolo di studio utilizzato per l’accesso non può essere valutato come titolo valutabile, il servizio è da considerare in analogia? 

La tabella A è stata predisposta per la graduatoria relativa alla riserva dei posti. Per quanto riguarda la graduatoria generale, la valutazione dei titoli avviene ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del decreto ministeriale 30 settembre 2011. 

6. Ai sensi della nota MUR n. 17285 del 14 luglio 2022 la percentuale di assenze consentite per le ore di ciascun insegnamento era stata ampliata dal 20% al 25%. E tale flessibilità (25%) è applicata anche alle ore di assenza ai laboratori e tirocinio indiretto. Nel Decreto di quest’anno (Art. 3 comma 2) si parla di erogazione telematica limitata al 20% solo per gli insegnamenti. Si deve intendere che la nota dell’anno scorso non ha più valore? 

La nota MUR del 14 luglio 2022 era motivata dalla persistenza di misure anti-contagio e lo scorso anno il medesimo orientamento è stato confermato in relazione alle modifiche legislative intervenute in materia, che hanno determinato l’adozione posticipata rispetto al solito dei decreti di autorizzazione e di riserva dei posti. In riferimento all’anno accademico 2023/2024, invece, occorre fare riferimento a quanto previsto dal comma 4, art. 3 del decreto ministeriale 92/2019 che prevede un limite massimo di assenze pari al 20% per ciascun insegnamento (e l’obbligo di recuperare il relativo monte ore attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti) e l’obbligo di frequenza integrale delle attività previste per il tirocinio e per i laboratori .

7. Docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 (i cosiddetti “riservatari 3 su 5”) 

A) I “riservatari 3 su 5” pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione? 

Sì. 

B) Nel calcolare il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo bisogna escludere la quota di riserva? Es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65)? 

Sì, la riserva di posti del 35% non va inserita nel calcolo del “doppio dei posti disponibili”. 

C) Qualora su un grado/ordine di scuola ci sia un numero di domande di “riservatari 3 su 5” inferiore alla quota di riserva, i posti residui della quota di riserva vanno ad integrare la quota restante? E come si calcola in questo caso il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo? 

Il numero residuo della quota di riserva si aggiunge al calcolo di cui alla lettera B). 

D) Il secondo comma dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 dispone che i “riservatari 3 su 5” concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza: come va interpretata questa frase? Significa che il “riservatario 3 su 5” non può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”? 

L’articolo 2 del decreto ministeriale n. 583/2024 specifica semplicemente che i candidati possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo. 

E) Se il “riservatario 3 su 5” può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”, ciò comporta che la graduatoria dei “riservatari” debba essere pubblicata necessariamente prima dello svolgimento delle prove selettive? 

La graduatoria dei riservatari deve essere chiusa prima che i candidati esclusi dalla riserva accedano alle prove scritte (in quanto sono esonerati dalla prova preselettiva così come chiarito al punto 2. 

F) Sia per i “riservatari 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/2023 o il 2023/2024? 

Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art.11, comma 14, della Legge 124 del 1999, inclusa la corrente annualità. I requisiti devono, pertanto, essere posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura.


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