Gli specializzati sul sostegno all’estero devono rinunciare all’istanza di riconoscimento

Docente che alza la mano

All’articolo 7 del Decreto Scuola n.71 del 31 maggio 2024 sono stati presentati degli emendamenti che prevedono per gli specializzati sul sostegno all’estero la rinuncia all’istanza di riconoscimento.

Ricordiamo che il Decreto in questione tratta, tra le altre cose, di disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ponendo l’accento anche sulla situazione dei possessori del titolo conseguito al di fuori dai confini nazionali in attesa di riconoscimento. 

La rinuncia all’istanza di riconoscimento

Contestualmente all’iscrizione ai percorsi di formazione, gli specializzati sul sostegno all’estero devono presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo. La rinuncia, tuttavia, non riguarda lo scioglimento della riserva prevista dall’articolo 7, comma 4 dell’Ordinanza Ministeriale n.88 del 16 maggio 2024, né le procedure di reclutamento docenti previste con riserva di accertamento del titolo estero.

Nel caso in cui si consegue il titolo di specializzazione sul sostegno in Italia, dopo averlo acquisito anche all’estero (e per il quale si è chiesto il riconoscimento), questo risulta valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente. 

I criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità saranno definiti attraverso decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Docente di sostegno a scuola
Gli specializzati sul sostegno all’estero devono rinunciare all’istanza di riconoscimento

Le conseguenze dell’emendamento 

L’emendamento approvato permette ai docenti di iscriversi ai percorsi di formazione offerti dall’INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – o dagli Atenei, in maniera autonoma o in convenzione. 

I soggetti cui è data la possibilità di iscriversi sono gli aspiranti che hanno superato un percorso formativo sul sostegno didattico agli alunni con disabilità presso un’Università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso. 

Oltre i termini previsti dalla legge, gli stessi soggetti devono avere pendente il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero avere in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento.

L’emendamento di modifica all’articolo 7

L’emendamento in questione recita: 

  •   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell’Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.;

  • dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. La rinuncia all’istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall’articolo 7, comma 4, lettera e), dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1.

Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell’ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero di cui al comma 1;

  • al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: 

Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione.

 

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