Accesso al TFA 8 ciclo

TFA 8 ciclo

Accesso TFA 8 cicloIl 6 aprile 2023 è stato approvato il Decreto PA, che prevede disposizioni urgenti per la Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, anche il TFA 8 ciclo potrebbe essere interessato da queste modifiche.

La prima cosa da osservare è quella che segue. Infatti, il Tirocinio Formativo Attivo è un percorso abilitante a numero chiuso che viene svolto all’interno delle università. Il suo scopo è quello di abilitare i futuri docenti di sostegno.

Per raggiungere un obiettivo tanto importante è doveroso affrontare un anno di preparazione. Lo stesso comprende sia la teoria sia la pratica. Per partecipare al TFA 8 ciclo, inoltre, è obbligatorio possedere determinati titoli.

Una volta soddisfatti i requisiti, gli aspiranti candidati devono cimentarsi in una fase selettiva composta da vari test d’ingresso. Una volta superati questi esami, si può iniziare il percorso del TFA 8 ciclo.

Lo stesso, ovviamente, è ben strutturato e deve essere seguito con attenzione per essere compreso da tutti coloro che hanno intenzioni di svolgerlo.

 

Come accedere al TFA 8 ciclo

Per accedere al TFA 8 ciclo, è necessario comprendere i requisiti di accesso. Questi ultimi variano a seconda dell’ordine e grado della scuola.

Chiunque desideri intraprendere il suddetto percorso formativo deve essere consapevole di queste differenze. I candidati per la scuola dell’infanzia e primaria, per esempio, devono avere una di queste qualifiche:

  • il titolo di abilitazione all’insegnamento. Questo può scaturire dalla laurea in Scienze della Formazione Primaria o da un titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
  • il diploma magistrale o un analogo titolo preso all’estero e accreditato in Italia. Entrambi, però, devono essere stati conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.


Differente, invece, è il discorso da tenere per la
scuola secondaria di I e II grado. In tale contesto, infatti, i concorrenti devono avere uno dei seguenti titoli:

  • la laurea magistrale o a ciclo unico, che dia accesso ad almeno una specifica classe di concorso, unita ai 24 CFU per l’insegnamento;
  • l’abilitazione su una specifica classe di concorso.

 

Infine, bisogna parlare dell’accesso al Tirocinio Formativo Attivo per gli insegnanti tecnico-pratici. Infatti, fino al 2024, gli ITP potranno partecipare al TFA Sostegno con il solo diploma come titolo.

Tuttavia, a partire dall’anno scolastico successivo, le cose cambieranno drasticamente, come stabilito dal Decreto-Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017. I candidati in questione, dopo la data menzionata, dovranno avere le qualifiche di seguito:

  • la laurea di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato;
  • i 24 CFU/60 CFU acquisiti in forma curriculare aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

 

Accesso diretto TFA Sostegno

Un gruppo limitato di candidati può accedere direttamente al TFA 8 ciclo senza dover sostenere le prove di accesso previste. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito le regole in merito.

Lo ha fatto con il Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019, in cui all’articolo 4, comma 4, si fa riferimento agli ammessi in soprannumero.

In questa compagine rientrano dei soggetti ben definiti. Si tratta di tutti coloro che nei precedenti cicli del TFA Sostegno:

  • abbiano sospeso il percorso. Quindi, pur trovandosi in posizione utile, non si sono iscritti a proprio tempo al TFA;
  • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito. Nonostante ciò, non sono apparsi in posizione utile.

 

Chi non sostiene le prove d’accesso fino al 2024

Secondo il Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022, c’è un’altra categoria che non deve partecipare alla fase selettiva del TFA 8 ciclo. Coloro che hanno svolto 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni hanno diritto all’accesso diretto al TFA Sostegno.

Ciò può avvenire fino al 31 dicembre 2024. Per la precisione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha affermato che:

«Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di  sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento».

 

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