Il DPCM 60 CFU, che disciplina i nuovi percorsi abilitanti, ha ricevuto un responso positivo dall’Unione Europea. Il testo, che ha già ottenuto la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, si trova ora nella fase finale che precede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Parallelamente, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha offerto una panoramica sui futuri insegnanti in un’intervista recente. Delineando, in particolare, le caratteristiche degli educatori secondo la nuova Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, introdotta con il DL 36/2022 e successivamente convertita nella legge n. 79/2022.
Queste le dichiarazioni del capo del dicastero di viale Trastevere: “Si tratta di un docente molto strutturato, che avrà seguito un robusto percorso universitario di formazione e superato un concorso. E che, infine, sarà valutato nel periodo di prova per le sue effettive competenze didattiche e disciplinari, sostenendo anche una lezione simulata a conclusione delle procedure selettive”.
60 CFU insegnamento, DPCM pronto
La versione definitiva del decreto DPCM 60 CFU potrebbe essere pubblicata in GU già prima della sospensione delle attività estive. Esattamente come sperano gli aspiranti docenti, gli operatori del sistema scolastico, nonché i professionisti dei media.
Le università, in previsione di questa data cruciale, stanno organizzando un’infrastruttura accogliente per i candidati dei percorsi formativi abilitanti inediti. La stima dell’affluenza oscilla fra i 90mila e i 100mila aspiranti educatori. Una cifra che da una parte evidenzia l’importanza dell’opportunità, ma dall’altra parte risalta la mancanza di programmi abilitanti dal 2013.
Nel frattempo, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) sta lavorando assiduamente alla creazione di un sistema dedicato per la gestione degli accreditamenti accademici. Con l’obiettivo di avere la piattaforma operativa entro settembre, il MUR intende armonizzare gli sforzi del settore educativo. Ponendo in allineamento il sistema con le nuove e significative innovazioni in arrivo.
Qual è lo scopo del DPCM 60 CFU?
La bozza attuale del DPCM illustra un piano formativo complesso, articolato in tre fasce di crediti: 60, 30 e 36 CFU/CFA.
Nel dettaglio, verrà assegnato un quantitativo minimo di 10 CFU/CFA all’ambito pedagogico, mentre il tirocinio – sia in forma diretta che indiretta – dovrà comprendere non meno di 20 CFU/CFA. Per ciascun credito di tirocinio, l’impegno in aula dovrà corrispondere a una durata minima di 12 ore.
Il testo del decreto presta inoltre attenzione ai crediti specificamente rivolti alla formazione inclusiva, a beneficio delle persone con disabilità, delineando le percentuali di partecipazione richieste per le diverse attività formative, al fine di ottenere l’ammissione all’esame conclusivo.
In chiusura, il DPCM si focalizza sull’organizzazione della prova finale del percorso di formazione universitario e accademico, dettagliando le sezioni scritte e orali che costituiranno l’esame.
60 CFU insegnamento DPCM: sarà a numero chiuso oppure a numero aperto?
È innegabile che i futuri percorsi di formazione abilitante non saranno indiscriminatamente disponibili a tutti: sin dall’adozione della Riforma Bianchi si è parlato esplicitamente di limitazioni numeriche nei corsi.
Dalla divulgazione della bozza del DPCM 60 CFU, l’argomento ha suscitato notevole interesse e dibattito tra aspiranti docenti, figure politiche, sindacati e addetti ai lavori dei media.
Il confronto si è sviluppato tra sostenitori dell’idea che i corsi saranno limitati numericamente e chi, invece, sostiene con convinzione il contrario.
In realtà, come spesso accade in situazioni analoghe, la verità si colloca in una posizione intermedia. I corsi da 60 CFU non saranno limitati in termini assoluti, ma non saranno neppure del tutto aperti.
La soluzione emersa è che saranno organizzati su base programmata, tenendo conto delle specifiche capacità e disponibilità delle singole università.
Un elemento di particolare rilievo, che arricchisce la complessità della questione, è che, in base al decreto PA bis, sarà possibile condurre fino al 50% dei corsi in modalità telematica sincrona. Con l’eccezione delle attività di tirocinio e laboratorio. Questo approccio consentirà un’estensione della partecipazione a un bacino più ampio di candidati, in un contesto in cui l’equilibrio tra accessibilità e qualità è al centro dell’attenzione.
Il nuovo reclutamento dei docenti e i requisiti di accesso
La Riforma Bianchi ha introdotto un radicale rinnovamento nel sistema di formazione e reclutamento dei docenti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, introducendo modifiche sostanziali al decreto legislativo n. 59/2017.
Il nuovo sistema sarà, infatti, strutturato nel seguente modo:
- percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, che richiede la superamento di una prova finale e l’acquisizione di almeno 60 CFU/CFA. Il conseguimento di tale percorso abilita all’insegnamento.
- concorso pubblico nazionale, che verrà indetto su base regionale o interregionale.
- periodo di prova in servizio della durata di un anno, che comprende un esame finale e una valutazione conclusiva.
Gli aspiranti docenti potranno partecipare al concorso solo se soddisfano i seguenti requisiti, oltre al possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla classe di concorso:
- aver conseguito almeno 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (fase transitoria fino al 31 dicembre 2024);
- possedere almeno 30 CFU (fase transitoria fino al 31 dicembre 2024);
- aver ottenuto i 60 CFU del percorso universitario di formazione iniziale abilitante;
- aver svolto almeno 3 anni di servizio (di cui uno specifico nella classe di concorso per la quale si presenta la candidatura) presso scuole statali negli ultimi 5 anni.
Il primo concorso ad essere bandito sarà il Concorso straordinario ter 2023, riservato ai docenti che hanno accumulato almeno 3 anni di servizio o che hanno conseguito i 24 CFU. I vincitori di tale concorso saranno, dunque, tenuti a completare il percorso formativo per conseguire i CFU mancanti.
60 CFU insegnamento DPCM: i percorsi da 30 CFU e da 36 CFU
L’atteso DPCM 60 CFU – come abbiamo già sottolineato – disciplinerà sia il percorso completo da 60 CFU che i percorsi abbreviati da 30 CFU/CFA e da 36 CFU/CFA.
Nello specifico, i percorsi da 30 CFU e da 36 CFU sono riferiti esclusivamente alla fase transitoria, valida fino al 31 dicembre 2024:
- 30 CFU: per gli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio; per i candidati che intendono partecipare al concorso con soli 30 CFU; per coloro che dopo il superamento del concorso devono conseguire i crediti mancanti; per i docenti già abilitati in un’altra classe di concorso o in un altro grado; per i docenti specializzati e assunti su sostegno che non dispongono dell’abilitazione sulla disciplina in cui insegnano;
- 36 CFU: per coloro che partecipano al concorso con i 24 CFU.
60 CFU insegnamento DPCM: i percorsi da 60 CFU
La via per l’abilitazione all’insegnamento con il percorso di 60 CFU è aperta a laureati, diplomati ITP e studenti iscritti a corsi universitari che offrono titoli validi per l’insegnamento, a condizione che abbiano accumulato almeno 180 CFU nel loro percorso di studi.
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
60 CFU | Laureati | – |
Diplomati ITP | – | |
Studenti in corsi di studi per insegnanti | Acquisizione di almeno 180 CFU |
Il relativo percorso sarà, pertanto, così strutturato:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 10 |
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio | 15 |
Tirocinio indiretto | 5 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 18 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
60 CFU insegnamento DPCM: i percorsi da 30 CFU
All’interno del contesto dell’abilitazione all’insegnamento di 60 CFU, il percorso di 30 CFU è dedicato a diverse categorie di candidati. A partire dai vincitori di concorso che hanno già conseguito 30 CFU.
Inoltre, si applica ai docenti già abilitati in un’altra classe di concorso o a un altro grado, nonché ai docenti specializzati e assunti nell’ambito del sostegno che non possiedono l’abilitazione nella materia in cui insegnano.
Infine, sarà necessario conseguire 30 CFU anche per gli aspiranti docenti con almeno tre anni di servizio e vincitori di concorso.
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
30 CFU | Vincitori di concorso | In possesso di almeno 30 CFU |
Docenti già abilitati in altra classe di concorso o in altro grado | – | |
Docenti specializzati e assunti su sostegno senza abilitazione sulla disciplina in cui insegnano | – | |
Vincitori dei concorsi con tre annualità di servizio | – |
Il percorso di formazione da 30 CFU sarà strutturato nel seguente modo:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 4 |
Tirocinio indiretto | 15 |
Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, Metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 9 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
60 CFU insegnamento DPCM: i percorsi da 36 CFU
Da menzionare, infine, è il percorso di 36 CFU riservato ai docenti che hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e che, entro il 31 dicembre 2024, partecipano e superano il concorso.
Sarà un’opportunità per completare il percorso di abilitazione e consolidare le competenze necessarie per l’insegnamento.
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
36 CFU | Docenti | Laurea e 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022, accesso e superamento del concorso entro il 31/12/2024 |
Il percorso di formazione dei 36 CFU sarà strutturato secondo la seguente tabella:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 3 |
Tirocinio diretto | 10 |
Tirocinio indiretto | 3 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 15 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica | 2 |
I nuovi percorsi di formazione abilitante: la prova finale
La fase conclusiva del percorso formativo dei docenti prevede una prova finale composta da una prova scritta e una lezione simulata. Questi test sono volti a valutare l’acquisizione delle competenze professionali, come definito nell’Allegato A della bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo ai percorsi formativi da 60 CFU.
La prova scritta consiste in un’analisi critica e sintetica di episodi, casi, situazioni e problematiche che si sono verificate durante il tirocinio diretto e indiretto, svolti nel percorso di formazione iniziale. L’obiettivo principale è valutare le competenze acquisite dal tirocinante nell’ambito dell’attività svolta all’interno dei gruppi-classe e della didattica disciplinare. Particolare attenzione viene dedicata alle attività di laboratorio e all’acquisizione di conoscenze psicopedagogiche.
La lezione simulata, invece, prevede la progettazione di un’attività didattica innovativa, con una durata massima di quarantacinque minuti. Durante questa prova, i docenti dovranno illustrare le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche effettuate, inclusi i possibili utilizzi delle tecnologie digitali multimediali. La progettazione sarà basata sul percorso di formazione iniziale specifico per la classe di concorso considerata.
La commissione giudicatrice assegna un punteggio massimo di dieci punti sia alla prova scritta che alla lezione simulata. La prova finale viene considerata superata se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.
Una volta superata la prova finale, i docenti acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di riferimento. Questo rappresenta un importante traguardo nella loro carriera professionale, confermando le competenze acquisite durante il percorso formativo.
Vincolo triennale
Dopo aver superato il periodo di prova, il docente è vincolato a rimanere nella stessa istituzione scolastica per almeno 3 anni, mantenendo la stessa tipologia di posto e classe di concorso.
Questo obbligo si estende anche per il periodo necessario per completare la formazione iniziale e ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
I nuovi percorsi di formazione abilitante: i costi
La bozza del DPCM 60 CFU prevede che i costi dei percorsi di formazione si aggireranno tra i 2.000 e i 2.500 euro.
Ovvero:
Tipologia di percorso | Costo massimo |
Percorsi da 60 CFU/CFA | 2.500 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU | 2.000 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso | 2.000 euro |
Svolgimento della prova finale | 150 euro |