A distanza di appena cinque anni dalla loro istituzione (decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017), i 24 CFU si preparano ad essere sostituiti. La nuova riforma relativa alle regole per la formazione iniziale e continua e per il reclutamento dei docenti voluta dal Ministro dell’Istruzione Bianchi prevede, infatti, l’introduzione dei 60 CFU. Si tratta, certamente, di una delle novità più controverse del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022. Approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 aprile nell’ambito del maxi decreto del PNRR, nella sezione dedicata all’istruzione, il provvedimento continua a far discutere e ad alimentare perplessità. Ciò che, invece, è assolutamente chiaro è che i crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche restano imprescindibili. Ma chi deve prendere i 60 CFU?
Chi deve prendere i 60 CFU? Percorso ordinario
Per gli insegnanti della scuola per l’infanzia e primaria non cambierà nulla. Esattamente come accaduto finora, per loro sarà sufficiente essere in possesso della laurea in Scienze della formazione primaria. I docenti che vorranno, invece, insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dovranno necessariamente conseguire i 60 CFU. Di questi, tuttavia, almeno 20 crediti dovranno essere ottenuti attraverso un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto. Agli stessi sarà, quindi, richiesto il superamento di un esame finale: una prova scritta ed una simulazione di lezione. Una volta ottenuta l’abilitazione, l’aspirante docente potrà partecipare ai concorsi semplificati annuali previsti dal decreto 36/2022. E, una volta ottenuta una cattedra, dopo il classico anno di prova, passare di ruolo.
Come conseguire i 60 CFU?
Una volta chiarito chi deve prendere i 60 CFU, cerchiamo adesso di capire come conseguirli. Per farlo esistono due modalità. Sarà, infatti, possibile ottenere i 60 CFU all’interno del tradizionale percorso di studio universitario (in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento della laurea) o dopo la laurea stessa. In pratica, ieri come oggi, chi aspira a diventare insegnante a tutti gli effetti, deve necessariamente fare i conti con i CFU.
Il percorso transitorio
Il decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 prevede, tuttavia, anche un percorso transitorio valido fino al 31 dicembre 2024, salvo deroghe. L’obiettivo è quello di accelerare le immissioni in ruolo. Nello specifico, questo percorso è riservato a quanti riusciranno a conseguire almeno 30 crediti formativi universitari prima della laurea. Gli stessi potranno, infatti, partecipare al concorso ordinario con l’obbligo, una volta superato, di integrare i restanti 30 crediti entro il primo anno di insegnamento (con contratto a tempo determinato). Per ottenere l’abilitazione bisognerà, quindi, superare una prova finale che permetterà di insegnare nelle scuole paritarie. Per insegnare, invece, in quelle statali bisognerà intraprendere l’anno di prova con valutazione finale prima della definitiva immissione in ruolo.
Chi deve prendere i 60 CFU? Accesso diretto al concorso
Oltre al percorso ordinario e a quello transitorio, ne è previsto anche un terzo, riservato ai precari storici che abbiano maturato almeno 36 mesi di insegnamento negli ultimi 5 anni. Questi ultimi potranno, infatti, accedere direttamente al concorso docenti ed eventualmente ottenere un contratto part time. In questo modo avranno la possibilità di procedere con il necessario riallineamento formativo e all’acquisizione di 30 CFU. Fermo restando la prova di abilitazione e l’anno di prova.
Seconda abilitazione
30 CFU, di cui 20 nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento, rappresentano, infine, il requisito per gli insegnanti che intendono conseguire una seconda abilitazione. I restanti 10 CFU saranno di tirocinio diretto.