DPCM, differenza tra 24 CFU e 60 CFU

DPCM, differenza tra 24 CFU e 60 CFU

DPCM, differenza tra 24 CFU e 60 CFU_Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023, si delineano le direttive per l’avvio dei programmi formativi abilitanti destinati ai futuri insegnanti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado.

L’elemento distintivo della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, sancita dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) è l’adozione dei 60 CFU.  Con i precedenti 24 CFU ora posti in disuso.

Nel dettaglio, i 60 CFU rappresentano crediti formativi universitari (o accademici) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche

Inoltre, gli stessi delineano il nuovo iter formativo abilitante per gli aspiranti docenti, che diventerà un prerequisito indispensabile per accedere ai concorsi dopo che la riforma sarà a pieno regime.

Cerchiamo, quindi, di capire meglio il passaggio dai 24 ai 60 CFU e, soprattutto, qual è la differenza tra 24 e 60 CFU. 

I 24 CFU

L’emanazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, meglio conosciuto come “Decreto 24 CFU“, rappresentava un punto di svolta nel quadro normativo riguardante la formazione e il reclutamento dei docenti nelle scuole secondarie. I 24 CFU, che si focalizzavano su materie antropo-psico-pedagogiche e su metodologie e tecnologie didattiche, fungevano da prerequisito essenziale per partecipare ai concorsi di assunzione. Nonché per iscriversi nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)

É importante chiarire, tuttavia, che il conseguimento dei 24 CFU non equivaleva in alcun modo all’abilitazione all’insegnamento. Quest’ultima poteva essere conseguita solo attraverso specifici itinerari formativi, come il TFA, SSIS o PAS. O superando un concorso per l’ingresso nella scuola secondaria.

Prima che intervenisse la Riforma Bianchi, questi 24 CFU costituivano uno dei criteri basilari per accedere sia alle graduatorie per le supplenze che ai concorsi di reclutamento. Insieme, ovviamente, ad altri requisiti come esami integrativi e crediti aggiuntivi necessari per la specifica classe di concorso.

La Riforma del reclutamento dei docenti: dai 24 CFU ai 60 CFU

Affrontare la questione della differenza tra 24 CFU e 60 CFU senza cadere in semplificazioni è cruciale, specialmente in considerazione delle recenti modifiche legislative apportate dalla Riforma Bianchi. Si tratta di due programmi di formazione che si differenziano sia per la loro struttura interna che per gli obiettivi ai quali sono diretti.

È opportuno sottolineare che i 60 CFU non rappresentano un semplice incremento dei 24 CFU precedenti, ma instaurano un percorso formativo che abilita all’insegnamento. Durante il periodo transitorio, saranno inoltre disponibili percorsi alternativi che prevedono un impegno formativo ridotto da 30 o 36 CFU

Questi ultimi si indirizzano a specifiche categorie di candidati, come quelli già in possesso di abilitazioni o specializzazioni pregresse, o come quelli che vantano un’esperienza di servizio di almeno tre anni. Per chi ha già accumulato i 24 CFU in precedenza, queste opzioni possono risultare particolarmente rilevanti.

Per un esame più dettagliato dei diversi itinerari formativi e delle loro peculiarità, si rimanda al nostro articolo dedicato ai percorsi da 60, 30 e 36 CFU

La differenza tra 24 CFU e 60 CFU

La questione riguardante le differenze tra i percorsi da 24 e 60 CFU rivela una serie di sfumature che meritano di essere esaminate. Innanzitutto, cambia il contesto in cui ciascuno di questi crediti formativi opera:

  • mentre i 24 CFU fungevano da requisito di accesso per le graduatorie, i concorsi e il TFA Sostegno, non assegnavano l’abilitazione all’insegnamento. Tuttavia, consentivano l’accesso alla II fascia delle GPS.
  • in contrasto, il percorso da 60 CFU offre un percorso che culmina nell’abilitazione all’insegnamento per una classe di concorso specifica. Permettendo anche l’ingresso nella I fascia delle GPS.

La diversità tra i due non si limita alla loro funzione principale, ma si estende anche ai dettagli:

  • i 24 CFU erano strutturati su un curriculum generico applicabile a tutte le classi di concorso;
  • i 60 CFU, invece, sono “disegnati su misura” per ogni classe di concorso, e includono non solo le materie fondamentali, ma anche specifici approfondimenti su metodi didattici e tirocinio pratico.

Infine, c’è un aspetto aggiuntivo da considerare:

  • acquisire i 24 CFU era sufficiente per accedere a qualunque classe di concorso;
  • al contrario, i 60 CFU sono pertinenti solo alla classe di concorso per cui sono stati ottenuti. Chiunque aspiri all’abilitazione in altre classi dovrà seguire differenti itinerari formativi. Sebbene siano disponibili percorsi abbreviati per chi ha già ottenuto una abilitazione o i 24 CFU.

  

Il quadro generale illustra quindi che, pur avendo dei punti di contatto, i due percorsi formativi differiscono sia in termini di scopo che di struttura.

Differenza tra 24 CFU e 60 CFU: accesso, frequenza e costi

Nel confrontare i percorsi formativi di 24 e 60 CFU si notano – come abbiamo già visto nel paragrafo precedente –  significative variazioni. Sia in termini di modalità d’accesso che di costi. 

Innanzitutto, la struttura pedagogica:

  • i corsi da 24 CFU offrono una flessibilità didattica, non essendo vincolati da requisiti di selezione iniziale o presenza fisica in aula. Inoltre, gli esami finali sono l’unico elemento che impone l’interazione presenziale.
  • i programmi da 60 CFU, invece, prevedono l’obbligatorietà di presenza in aula per almeno il 60% delle attività formative. Nei prossimi anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 sarà consentita una didattica a distanza, ma sincrona, per un massimo del 50% delle lezioni. Tuttavia, le componenti pratiche come tirocini e laboratori necessitano di interazione fisica. Si tratta di un’eccezione prevista dal Decreto PA bis al limite massimo del 20% di lezioni non in presenza fissato dalla Riforma. 

Per quanto concerne l’impegno finanziario:

  • secondo il Decreto Ministeriale 616/2017, il costo per i percorsi da 24 CFU non poteva superare i 500 euro.

 

Queste distinzioni demarcano nettamente i due itinerari formativi, mettendo in luce le differenze in termini di coinvolgimento temporale e finanziario da parte dei candidati.

 PERCORSO DA 24 CFUPERCORSO DA 60 CFU
FunzioneRequisito di accesso per Graduatorie, concorsi e TFA Sostegno. Non abilitante Conduce all’abilitazione in specifica classe di concorso 
GPSIscrizione I fascia delle Graduatorie GPSIscrizione II fascia delle Graduatorie GPS
AmbitoTrasversale a tutte le classi di concorsoSpecifico per ciascuna classe di concorso
ContenutoMaterie trasversali all’insegnamentoDiscipline di base, metodologie didattiche specifiche e tirocinio diretto per la classe di concorso
ValiditàValido per tutte le classi di concorsoSpecifico per la classe di concorso; percorsi separati per abilitazioni multiple
Modalità didatticaNessuna obbligatorietà di presenza; possibile fruizione a distanza con esami in presenzaFrequenza in aula per almeno il 60% delle attività; telematica fino al 50% solo per anni accademici 2023/2024 e 2024/2025; tirocini e laboratori in presenza
Costo500 euro (per università pubbliche) secondo DM 616/20172.500 euro; ridotto a 2.000 euro per percorsi abbreviati o per chi è già iscritto a corsi di laurea 

Riconoscimento dei 24 CFU (DPCM 60 CFU)

Dopo l’introduzione dei 60 CFU, cosa ne sarà dei 24 CFU?

Anzitutto, è importante sottolineare che la Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti consentiva il conseguimento dei 24 CFU solo fino al 31 ottobre 2022

E coloro che hanno ottenuto questi crediti formativi potranno sfruttarli per partecipare ai concorsi a cattedra fino al 31 dicembre 2024, termine della fase transitoria. Fermo restando che, in caso di vittoria della procedura concorsuale, dovranno integrare il proprio “bagaglio” con ulteriori 36 CFU entro il primo anno di servizio per raggiungere l’abilitazione.

A partire dal 1° gennaio 2025, invece, l’acquisizione dei 60 CFU diverrà un requisito indispensabile per tutti i futuri docenti.

Va inoltre evidenziato che l’articolo 8 del DPCM 60 CFU concernente il “riconoscimento di crediti conseguiti in ambito universitario” stabilisce che:

  • i 24 CFU/CFA, se conseguiti entro il 31 ottobre 2022, possono essere riconosciuti, a patto che comprendano almeno 10 CFU/CFA da tirocinio diretto.

 

Sebbene l’utilizzo dei 24 CFU sia valido per i concorsi a cattedra solo fino al 31 dicembre 2024, il DPCM 60 CFU non pone alcun termine temporale al riconoscimento di tali crediti.

 

SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)

 

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