Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, originariamente atteso per luglio 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023.
Il provvedimento ha come focus la strutturazione del percorso universitario e accademico destinato alla formazione iniziale dei docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado. Con l’obiettivo di allinearsi agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Una delle principali innovazioni introdotte dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (legge n. 79 del 29 giugno 2022, conversione in legge del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) consiste nell’implementazione dei 60 CFU/CFA, a discapito dei precedenti 24 CFU.
I 60 CFU/CFA rappresentano crediti formativi universitari (o accademici) incentrati su discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. Questi crediti delineano il percorso formativo essenziale per chi aspira a diventare docente. È importante notare che l’abilitazione diverrà un requisito fondamentale per accedere ai futuri concorsi a cattedra al termine del periodo transitorio, che concluderà il 31 dicembre 2024.
La Riforma, inizialmente promossa dall’ex Ministro Bianchi e successivamente confermata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sarà pienamente operativa dal 1° gennaio 2025.
Cosa disciplina il DPCM 60 CFU?
Il decreto attuativo ha l’obiettivo fondamentale di delineare il percorso formativo da 60 CFU/CFA, coerentemente con le disposizioni del PNRR.
In particolare, il DPCM 60 CFU stabilisce le linee guida per la formazione iniziale e l’abilitazione dei docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado, ivi inclusi gli insegnanti tecnico-pratici. Si sofferma, inoltre, sui criteri e contenuti dell’offerta formativa, sulle specifiche dei centri multidisciplinari e sulle modalità operative. Definisce anche i limiti di costo per i partecipanti, oltre alle procedure e ai criteri per la prova finale di abilitazione per le specifiche classi di concorso delle scuole Secondarie.
D’altro canto, i precedenti 24 CFU non sono più rilevanti. Secondo le disposizioni, l’acquisizione di tali crediti era possibile solo fino al 31 ottobre 2022. Analogamente, la loro validità nei Concorsi a cattedra si estenderà solo fino al 31 dicembre 2024.
DPCM 60 CFU FAQ: qual è il nuovo sistema di reclutamento dei docenti?
A partire dal 1° gennaio 2025, chi aspira a diventare docente dovrà obbligatoriamente completare un corso di formazione iniziale universitaria o accademica di 60 CFU/CFA. Questi crediti formativi riguardano materie antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.
L’iter formativo di 60 CFU può essere integrato nel percorso di laurea, come ulteriore requisito accademico, oppure può essere intrapreso successivamente alla laurea.
Considerate le recenti modifiche determinate dalla Riforma della formazione iniziale, continua e dal reclutamento dei docenti, insieme al DPCM 60 CFU, il nuovo percorso di reclutamento sarà così strutturato:
- laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
DPCM 60 CFU FAQ: il nuovo percorso di abilitazione riguarda anche l’Infanzia e la Primaria?
La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti interessa solo la scuola Secondaria di primo e secondo grado.
In relazione alla scuola dell’Infanzia e Primaria, infatti, non sono previste modifiche significative. L’abilitazione all’insegnamento potrà essere ottenuta attraverso il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, al termine di un percorso di studi quinquennale che include anche un tirocinio.
DPCM 60 CFU FAQ: quali requisiti sono necessari per accedere ai percorsi abilitanti?
La via per l’abilitazione all’insegnamento con il percorso di 60 CFU è aperta a laureati, diplomati ITP e studenti iscritti a corsi universitari che offrono titoli validi per l’insegnamento, a condizione che abbiano accumulato almeno 180 CFU nel loro percorso di studi.
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
60 CFU | Laureati | – |
ITP |
|
|
Studenti in corsi di studi per insegnanti | Acquisizione di almeno 180 CFU |
Qual è la struttura del percorso abilitante da 60 CFU?
Il nuovo percorso di formazione abilitante da 60 CFU/CFA sarà così strutturato:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 10 |
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio | 15 |
Tirocinio indiretto | 5 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 18 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
DPCM 60 CFU FAQ: quante e quali sono le tipologie di percorsi abilitanti?
La Riforma Bianchi ha delineato cinque distinte vie di formazione abilitante per gli aspiranti docenti:
- Percorso da 60 CFU: entrerà a pieno regime nel 2025, dato che da quella data l’abilitazione diverrà un requisito essenziale per accedere ai concorsi.
- Percorso da 30 CFU: rivolto a docenti già abilitati o che hanno conseguito una specializzazione in una diversa classe di concorso o grado di istruzione.
- Percorso da 30 CFU: dedicato a docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui uno almeno nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno superato la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
- Percorso da 30 CFU: previsto per i neolaureati o per chi non ha acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per partecipare ai concorsi fino alla fine del 2024), con l’obbligo di integrare i crediti in caso di vittoria in un concorso.
- Percorsi da 30 o 36 CFU/CFA: destinati a candidati ai concorsi che non hanno già ottenuto l’abilitazione. Questi itinerari si suddividono in tre categorie, in base al profilo del candidato:
- percorso da 30 CFU/CFA per chi si candida con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni nella scuola statale, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si partecipa;
- percorso da 30 CFU/CFA per chi partecipa al concorso con solo 30 CFU/CFA;
- percorso da 36 CFU/CFA per chi si candida con il titolo di accesso + 24 CFU ottenuti entro il 31 ottobre 2022.
È possibile approfondire in maniera più dettagliata i cinque percorsi in questione consultando questo articolo.
Quali sono le differenze tra i 24 CFU e i 60 CFU?
La questione riguardante le differenze tra i percorsi da 24 e 60 CFU rivela una serie di sfumature che meritano di essere esaminate. Innanzitutto, cambia il contesto in cui ciascuno di questi crediti formativi opera:
- mentre i 24 CFU fungevano da requisito di accesso per le graduatorie, i concorsi e il TFA Sostegno, non assegnavano l’abilitazione all’insegnamento. Tuttavia, consentivano l’accesso alla II fascia delle GPS.
- in contrasto, il percorso da 60 CFU offre un percorso che culmina nell’abilitazione all’insegnamento per una classe di concorso specifica. Permettendo anche l’ingresso nella I fascia delle GPS.
La diversità tra i due non si limita alla loro funzione principale, ma si estende anche ai dettagli:
- i 24 CFU erano strutturati su un curriculum generico applicabile a tutte le classi di concorso;
- i 60 CFU, invece, sono “disegnati su misura” per ogni classe di concorso, e includono non solo le materie fondamentali, ma anche specifici approfondimenti su metodi didattici e tirocinio pratico.
Infine, c’è un aspetto aggiuntivo da considerare:
- acquisire i 24 CFU era sufficiente per accedere a qualunque classe di concorso;
- al contrario, i 60 CFU sono pertinenti solo alla classe di concorso per cui sono stati ottenuti. Chiunque aspiri all’abilitazione in altre classi dovrà seguire differenti itinerari formativi. Sebbene siano disponibili percorsi abbreviati per chi ha già ottenuto una abilitazione o i 24 CFU.
Il quadro generale illustra quindi che, pur avendo dei punti di contatto, i due percorsi formativi differiscono sia in termini di scopo che di struttura.
Accesso, frequenza e costi
Nel confrontare i percorsi formativi di 24 e 60 CFU si notano – come abbiamo già visto nel paragrafo precedente – significative variazioni. Sia in termini di modalità d’accesso che di costi.
Innanzitutto, la struttura pedagogica:
- i corsi da 24 CFU offrono una flessibilità didattica, non essendo vincolati da requisiti di selezione iniziale o presenza fisica in aula. Inoltre, gli esami finali sono l’unico elemento che impone l’interazione presenziale.
- i programmi da 60 CFU, invece, prevedono l’obbligatorietà di presenza in aula per almeno il 60% delle attività formative. Nei prossimi anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 sarà consentita una didattica a distanza, ma sincrona, per un massimo del 50% delle lezioni. Tuttavia, le componenti pratiche come tirocini e laboratori necessitano di interazione fisica. Si tratta di un’eccezione prevista dal Decreto PA bis al limite massimo del 20% di lezioni non in presenza fissato dalla Riforma.
Per quanto concerne l’impegno finanziario:
- secondo il Decreto Ministeriale 616/2017, il costo per i percorsi da 24 CFU non poteva superare i 500 euro.
- il DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023) stabilisce un tetto di spesa di 2.500 euro per i programmi da 60 CFU. Riducibile a 2.000 euro per i percorsi formativi compatti da 36 o 30 CFU, o per coloro che seguono questi programmi in parallelo a un corso di laurea.
Queste distinzioni demarcano nettamente i due itinerari formativi, mettendo in luce le differenze in termini di coinvolgimento temporale e finanziario da parte dei candidati.
PERCORSO DA 24 CFU | PERCORSO DA 60 CFU | |
Funzione | Requisito di accesso per Graduatorie, concorsi e TFA Sostegno. Non abilitante | Conduce all’abilitazione in specifica classe di concorso |
GPS | Iscrizione I fascia delle Graduatorie GPS | Iscrizione II fascia delle Graduatorie GPS |
Ambito | Trasversale a tutte le classi di concorso | Specifico per ciascuna classe di concorso |
Contenuto | Materie trasversali all’insegnamento | Discipline di base, metodologie didattiche specifiche e tirocinio diretto per la classe di concorso |
Validità | Valido per tutte le classi di concorso | Specifico per la classe di concorso; percorsi separati per abilitazioni multiple |
Modalità didattica | Nessuna obbligatorietà di presenza; possibile fruizione a distanza con esami in presenza | Frequenza in aula per almeno il 60% delle attività; telematica fino al 50% solo per anni accademici 2023/2024 e 2024/2025; tirocini e laboratori in presenza |
Costo | 500 euro (per università pubbliche) secondo DM 616/2017 | 2.500 euro; ridotto a 2.000 euro per percorsi abbreviati o per chi è già iscritto a corsi di laurea |
Quali sono le eccezioni previste dalla dalla fase transitoria?
La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti è entrata in vigore il 30 giugno 2022. Tuttavia, la sua piena applicazione è prevista solo dal 1° gennaio 2025.
Fino al 31 dicembre 2024 sarà, invece, in vigore una fase transitoria che permetterà al sistema educativo italiano di adeguersi alle nuove disposizioni stabilite dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022.
Durante questo intervallo, coloro che hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 potranno usarli come requisito per l’accesso ai concorsi a cattedra. Ma solo fino al 31 dicembre 2024.
Un’ulteriore caratteristica del periodo di transizione concerne l’introduzione di percorsi formativi abilitanti “semplificati”:
- 30 CFU/CFA: per chi non ha conseguito i 24 CFU e vuole partecipare ai concorsi a cattedra fino al 31 dicembre 2024;
- 36 CFU/CFA: per chi è già in possesso dei 24 CFU (purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022).
DPCM 60 CFU FAQ: chi ha i 24 CFU deve conseguire i 60 CFU?
Coloro che hanno ottenuto i 24 CFU entro il termine del 31 ottobre 2022 avranno la possibilità di utilizzarli come requisito d’accesso ai concorsi a cattedra fino al termine della fase transitoria. Che si concluderà il 31 dicembre 2024.
Nel caso di successo nel concorso, si renderà poi necessario completare la formazione con ulteriori 36 CFU/CFA per ottenere l’abilitazione.
L’articolo 8 del DPCM 60 CFU prevede, inoltre, che i 24 CFU (se conseguiti entro il 31 ottobre 2022) sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei 60 CFU/CFA previsti dalla Riforma Bianchi. A patto, però, che negli stessi siano inclusi almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
Qual è il numero minimo di ore di presenza ai percorsi abilitanti?
Il DPCM 60 CFU precisa (articolo 7) che per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe dovrà essere di almeno 12 ore.
Inoltre, per poter accedere alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza pari al 70% per ogni attività formativa.
DPCM 60 CFU FAQ: come sarà strutturato l’esame finale del percorso abilitante?
L’esame finale del percorso di formazione abilitante prevede una prova scritta e una lezione simulata, al fine di valutare le competenze professionali degli aspiranti docenti.
La prova scritta, di natura critica, riguarda l’analisi di episodi, casi, situazioni e problemi emersi durante il tirocinio diretto e indiretto nell’ambito del percorso formativo. La prova è intesa a verificare le competenze acquisite dal tirocinante nelle attività di classe e nella didattica disciplinare, con un focus specifico sulle attività di laboratorio e sulla conoscenza delle materie psicopedagogiche.
La lezione simulata, che non può superare i 45 minuti, richiede la progettazione di un’attività didattica innovativa, anche con l’ausilio di tecnologie digitali multimediali. Il candidato dovrà illustrare le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche adottate in relazione al percorso formativo iniziale per la specifica classe di concorso.
La commissione esaminatrice sarà formata da due professori universitari o docenti delle Istituzioni AFAM membri del consiglio didattico, uno dei quali sarà presidente. E includerà anche un membro designato dall’USR e un esperto esterno di formazione nelle materie pertinenti al percorso abilitante, che può essere scelto anche tra i tutor.
La stessa avrà la possibilità di attribuire un punteggio massimo di 10 per la prova scritta e 10 per la lezione simulata. Per superare l’esame finale, il candidato deve ottenere almeno 7/10 in entrambe le prove.
Dopo aver superato l’esame finale, l’aspirante docente riceverà l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso corrispondente.
DPCM 60 CFU FAQ: quali sono i costi dei percorsi abilitanti?
All’interno del DPCM 60 CFU (articolo 12) viene fissato il costo massimo dei percorsi di formazione abilitante:
Tipologia di percorso | Costo massimo |
Percorsi da 60 CFU/CFA | 2.500 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU | 2.000 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso | 2.000 euro |
Svolgimento della prova finale | 150 euro |
Il decreto prevede, tuttavia, l’aggiornamento a cadenza triennale con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, dei costi massimi stabiliti per i percorsi di formazione abilitante.
Chi è già abilitato dovrà acquisire i 60 CFU?
Per gli aspiranti docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, il DPCM 60 CFU prevede delle eccezioni. Stesso discorso vale anche per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno.
In questo caso, infatti, è sufficiente acquisire solo 30 CFU/CFA.
DPCM 60 CFU FAQ: chi potrà iscriversi ai percorsi da 30 CFU/CFA?
Potranno iscriversi ai percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA solo gli aspiranti docenti:
- con 3 anni di servizio negli ultimi 5;
- vincitori del Concorso straordinario bis;
- già abilitati;
- che non hanno conseguito alcun CFU/CFA e intendono partecipare al concorso a cattedra entro il 31 dicembre 2024.
Ad ogni modo, tutti – tranne i docenti già in possesso di un’abilitazione – dovranno successivamente integrare i 30 CFU mancanti.
Qual è la tempistica dei percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU?
Non è ancora stata indicata una data precisa relativa all’avvio. Ad ogni modo, stando alle indiscrezioni trapelate, i vari percorsi abilitanti legati alla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti dovrebbero partire entro la fine del 2023.
Di contro, il DPCM 60 CFU fissa la data di conclusione dei percorsi formativi abilitanti da 30 e 60 CFU/CFA:
- 30 CFU/CFA entro il 28 febbraio 2024;
- 60 CFU/CFA entro il 31 maggio 2024.
SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)