Il lavoro agile nel CCNL scuola

Il lavoro agile

lavoro agileIl panorama lavorativo nel settore dell’istruzione sta subendo un’importante trasformazione grazie al CCNL scuola. Chiunque abbia interesse nel campo dell’istruzione è chiamato a esaminare attentamente queste nuove direttive del lavoro agile.

Un significativo passo avanti è stato compiuto il 18 gennaio 2024 alle 10:30. Con l’incontro tra l’A.Ra.N. e i rappresentanti di varie Organizzazioni e Confederazioni sindacali del settore.

Dopo un’approfondita discussione, la riunione è giunta a termine alle ore 11:00 con la firma del CCNL da parte di tutte le parti coinvolte.

Il nuovo CCNL, entrato in vigore il 19 gennaio 2024, dedica diverse sezioni al lavoro agile. Il tutto dettagliandone gli aspetti principali dall’articolo 10 all’articolo 15.

È imperativo per gli operatori del settore scolastico approfondire le specifiche disposizioni contenute in tali articoli. Ciò per comprendere appieno le implicazioni del cambiamento.

 

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I destinatari del lavoro agile

Parlando del lavoro agile, è essenziale comprendere a chi si rivolga nel cuore del CCNL per il settore scolastico. All’interno di tale documento, viene chiaramente indicato che le normative si applicano a soggetti specifici e non ad altri.

L’approccio flessibile viene implementato solo quando è compatibile con le attività svolte e le necessità organizzative del lavoro. Questa pratica è rivolta al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative.

Il campo di applicazione si estende al personale degli Enti di ricerca, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 140 in merito al lavoro a distanza. Inoltre, coinvolge il personale tecnico e amministrativo dell’AFAM.

Infine, l’approccio flessibile al lavoro si estende al personale delle Università, escludendo i CEL. Coinvolge anche il personale medico, sanitario e ausiliario delle A.O.U. che si occupa di compiti assistenziali.

 

La definizione

Bisogna ora esaminare la definizione del concetto di lavoro agile. Questo termine denota un approccio innovativo nella gestione del rapporto di lavoro dipendente.

Il lavoro agile si concretizza attraverso un accordo tra le parti. Può contemplare modalità organizzative basate su fasi, cicli e obiettivi, senza vincoli rigidi di orario o posizione lavorativa. 

Tale attività può svolgersi sia all’interno dell’ufficio principale al quale il dipendente è assegnato sia all’esterno. Il tutto senza la necessità di una postazione fissa. Durante l’esecuzione delle mansioni, viene rispettato il limite massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali. 

Il dipendente collabora con l’amministrazione per individuare luoghi idonei all’espletamento delle proprie attività. Il tutto tenendo conto della natura del lavoro e della necessità di proteggere i dati trattati.

La responsabilità nella scelta dei luoghi per il lavoro agile ricade sul dipendente. Deve verificare le condizioni atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza. Nonché la piena funzionalità dell’attrezzatura informatica.

Il dipendente deve adottare precauzioni adeguate per assicurare la massima riservatezza dei dati e delle informazioni. Gli stessi sono dell’amministrazione e vengono trattati durante lo svolgimento delle attività lavorative a distanza.

 

L’accordo individuale

Il personale tecnico e amministrativo impegnato nel lavoro agile è tenuto a stipulare un accordo individuale come base fondamentale.

Tale accordo dovrebbe includere i seguenti elementi per il lavoro agile:

  • a) durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi;
  • c) modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell’amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 della legge n. 81 del 2017;
  • d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
  • e) indicazione delle fasce di cui all’art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e lett. b);
  • f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e s.m.i.;
  • h) l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione l’eventuale strumentazione che l’amministrazione intenda fornire per la durata dell’accordo individuale.

 

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