Convocati per martedì 5 aprile i sindacati. L’attesa per l’aggiornamento delle GPS 2022 è ormai alla fine. E così, dopo l’approvazione del Decreto Sostegni Ter e del relativo emendamento riguardante proprio le Graduatorie provinciali per le supplenze, il Ministero dell’Istruzione si appresta finalmente ad illustrare i contenuti dell’ordinanza
ministeriale che definirà le regole e le modalità di questo importante appuntamento. Una volta espletata la doverosa formalità dell’informativa ai sindacati, infatti, il Miur emanerà ufficialmente il tanto atteso ed invocato decreto (probabilmente già entro la fine di questa settimana). Nel corso dell’incontro (che si svolgerà in modalità telematica) il Miur dovrebbe anche anticipare ai sindacati indicazioni in merito alle date previste per l’invio delle domande di inserimento e di aggiornamento delle GPS. Le previsioni parlano di un elevato numero di istanze pronte ad essere trasmesse. E allora il Miur vuole velocizzare il più possibile i tempi e avviare al più presto la relativa procedura. L’obiettivo è avere gli elenchi pronti per l’assegnazione delle supplenze già per l’inizio del nuovo anno scolastico, a settembre. Facile, a questo punto, prevedere che la finestra temporale per l’invio delle istanze di iscrizione e aggiornamento delle GPS sarà fissata nella seconda metà di aprile, subito dopo le festività pasquali. Qualcuno, però, teme che la ristrettezza dei tempi esponga molti aspiranti supplenti al rischio esclusione. Al riguardo è intervenuto il sottosegretario Rossano Sasso, che ha voluto rassicurare tutti. “Non è nostra intenzione escludere nessuno – ha chiarito – Inseriremo con riserva anche chi sostiene i percorsi abilitanti. Come ad esempio quelli sul sostegno”.
Novità e Fasce
Con l’approvazione in Commissione bilancio al Senato di alcuni emendamenti al decreto Sostegni ter (DL. 4 del 27 gennaio 2022) sono definitivamente tramontate tutte le ipotesi di novità ventilate nei mesi scorsi. In particolare, quella relativa ad un possibile rinvio al 2023 dell’aggiornamento delle Gps. Altra novità sembrava dover essere il passaggio dalla validità biennale a quella triennale delle graduatorie. L’allineamento per composizione e durata con le GaE non ha, tuttavia, incontrato il favore dei sindacati né degli stessi aspiranti docenti. Così come neanche l’ipotesi di soppressione della seconda fascia della Scuola dell’Infanzia e Primaria nella quale sono compresi gli studenti del terzo, quarto e quinto anno del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria rispettivamente in possesso di 150, 200 e 250 CFU (Crediti Formativi Universitari). Niente da fare, quindi, per l’istituzione di un’unica fascia riservata esclusivamente agli aspiranti supplenti regolarmente abilitati. Tutto invariato rispetto al 2020 anche per quanto riguarda la Scuola secondaria di I e II grado. Per la prima fascia sarà necessario essere in possesso di un titolo di abilitazione. Per la seconda fascia, invece, bisognerà essere in possesso del titolo di studio idoneo alla classe di concorso e dei 24 CFU. La stessa comprenderà anche chi ha il titolo di accesso e l’abilitazione in un’altra classe di concorso o in un altro grado oppure coloro che sono già inseriti nelle graduatorie d’istituto (GI) per la medesima classe di concorso. Per quanto riguarda gli aspiranti insegnanti di Sostegno, invece, troveremo in prima fascia quanti sono in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado. La seconda fascia, a sua volta, ospiterà chi, pur non essendo abilitato al sostegno, abbia maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado (entro l’anno precedente) e che – per quanto concerne tanto la scuola dell’infanzia e primaria quanto quella secondaria di primo e secondo grado – sia in possesso o dell’abilitazione o del titolo di accesso alla GPS di seconda fascia relativamente a quel grado di istruzione.
Decreto Sostegni Ter
Vediamo adesso, nel dettaglio, i contenuti del Decreto Sostegni Ter approvato definitivamente alla Camera il 24 marzo scorso.
All’articolo 19, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: “2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza” sono sostituite dalle seguenti: “2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze”.
3-ter. All’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
“4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l’aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime”.