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Ferie Personale ATA: quanti giorni spettano, quando si fanno e come si calcolano

Immagine divisa in tre parti con la scritta "Ferie Personale ATA", e diverse figure ATA al lavoro

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Le ferie del Personale ATA sono un diritto irrinunciabile sancito dall’art. 36 della Costituzione e disciplinato dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021, approvato il 18 gennaio 2024. A differenza dei docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo gode di una flessibilità molto più ampia nella distribuzione delle ferie durante l’anno scolastico. Ecco tutto quello che è necessario sapere su giorni spettanti, calcolo, casi particolari e come presentare la richiesta.

Quanti giorni di ferie spettano al Personale ATA

Il numero di giorni di ferie varia in base all’anzianità di servizio e al tipo di contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 38 del CCNL 2019–2021.

30 giorni nei primi 3 anni di servizio

Il personale ATA neo-assunto ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie all’anno. 

Il conteggio degli anni di servizio include sia i contratti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, a qualsiasi titolo prestati. 

Raggiunto il triennio, il salto avviene automaticamente senza bisogno di domanda o formale riconoscimento.

32 giorni dopo il terzo anno di anzianità

Superati i 3 anni di servizio complessivi, il diritto passa a 32 giorni lavorativi per ogni anno scolastico. 

Entrambe le soglie – 30 e 32 giorni – includono già le 2 giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Le 4 giornate di festività soppresse: cosa sono e come si aggiungono

Oltre ai giorni di ferie, il personale ATA ha diritto a 4 giornate di festività soppresse (ex festività abolite per legge), che maturano nella misura di 1 ogni 3 mesi di servizio. 

Per il personale di ruolo devono essere fruite entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento; per i supplenti, entro il termine del contratto. 

Non si sommano ai giorni di ferie, ma si gestiscono separatamente.

Riferimento normativo: art. 13 CCNL 2007 e art. 95 CCNL 2019–2021

La base normativa storica è l’art. 13 del CCNL 29 novembre 2007

Con l’approvazione definitiva del nuovo contratto, la disciplina è confluita negli artt. 35 e 38 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021: il primo regola il personale a tempo determinato, il secondo quello a tempo indeterminato.

 

Guida completa sul Personale ATA: ruoli, contratto e diritti

Quando il Personale ATA può fare le ferie

A differenza dei docenti: il personale ATA può fare ferie tutto l’anno

Il personale ATA gode di una libertà di fruizione molto più ampia rispetto ai docenti, che sono vincolati ai periodi di sospensione dell’attività didattica. 

L’ATA può richiedere le ferie in qualsiasi periodo dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo il piano ferie predisposto dal DSGA.

L’obbligo dei 15 giorni consecutivi tra il 1° luglio e il 31 agosto

Il CCNL garantisce a ogni lavoratore ATA il diritto a fruire di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto

Si tratta di un diritto minimo che il dirigente scolastico non può negare, salvo situazioni eccezionali documentate. I giorni di chiusura totale della scuola non concorrono al computo delle ferie fruite.

Frazionamento delle ferie: compatibilmente con le esigenze di servizio

Il personale ATA può distribuire le ferie in più periodi durante l’anno

L’art. 13, comma 11 del CCNL 2007 (confermato nel nuovo contratto) prevede espressamente che le ferie siano fruibili in modo frazionato, con il solo limite della compatibilità con le esigenze di servizio e nel rispetto dei turni predisposti dalla segreteria.

Il piano ferie: chi lo predispone e quando

Il piano ferie è predisposto dal DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) e approvato dal Dirigente Scolastico, di norma entro la fine di maggio o i primi di giugno. 

Il piano deve tener conto delle richieste del personale, garantendo al contempo la copertura minima dei servizi scolastici durante il periodo estivo.

Ferie Personale ATA: personale scolastico di segreteria al lavoro
Le ferie del Personale ATA sono un diritto irrinunciabile.

Come si calcolano le ferie del Personale ATA

Il calcolo con settimana corta: il sesto giorno è sempre lavorativo ai fini del computo

Nelle scuole che adottano la settimana su 5 giorni (cosiddetta “settimana corta”), il sesto giorno rimane comunque lavorativo ai fini del calcolo delle ferie

Pertanto, il monte ferie non cambia in base all’organizzazione settimanale dell’istituto: che la scuola sia aperta 5 o 6 giorni, i 30 o 32 giorni di ferie si calcolano sempre su base 6.

La regola dell’1,2: come si conteggiano le frazioni di settimana

Quando le ferie vengono fruite per frazioni inferiori alla settimana intera, ogni giorno richiesto vale 1,2 giorni ai fini del computo. 

Esempio pratico

  • un Collaboratore scolastico che fruisce di 5 giorni di ferie nella settimana corta dovrà scalare 5 × 1,2 = 6 giorni dal proprio monte ferie. 

 

La regola si applica indipendentemente dall’organizzazione settimanale adottata dall’istituto.

Calcolo per l’anno di assunzione o cessazione: la proporzione dei dodicesimi

Nel primo anno di assunzione o nell’anno di cessazione, le ferie spettanti si calcolano in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato

La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero. La formula da applicare è: 

  • 30 (o 32) × numero di mesi interi / 12.

Esempio pratico: calcolo ferie per un collaboratore scolastico assunto a marzo

Un Collaboratore scolastico assunto il 1° marzo con più di 3 anni di anzianità (32 gg) e cessazione al 31 agosto ha prestato servizio per 6 mesi (da marzo ad agosto). 

Il calcolo è: 32 × 6/12 = 16 giorni di ferie

Poiché marzo è mese intero, non si applicano arrotondamenti. Se l’assunzione fosse avvenuta il 20 marzo, quel mese sarebbe comunque conteggiato come intero (più di 15 giorni).

Ferie del Personale ATA a tempo determinato

Calcolo proporzionale al servizio prestato

Per i supplenti, le ferie sono disciplinate dall’art. 35 del CCNL 2019–2021 e si calcolano in modo proporzionale al servizio effettivamente prestato. 

La formula è: 

  • 30 (o 32, in base all’anzianità) × giorni di servizio / 360. 

 

In termini pratici, si maturano 2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (inteso come 30 giorni).

Contratto fino al 30 giugno vs contratto fino al 31 agosto: differenze nella fruizione

Il personale con contratto fino al 30 giugno non può fruire delle ferie nei mesi estivi: le ferie maturate e non godute durante l’anno sono oggetto di monetizzazione nei casi ammessi. 

Chi ha, invece, il contratto fino al 31 agosto può fruire delle ferie nel periodo estivo, come il personale di ruolo, e ha diritto al godimento dei 15 giorni consecutivi garantiti dal CCNL.

Ferie non godute e monetizzazione: quando è possibile

La monetizzazione delle ferie non fruite è ammessa solo nei casi in cui la mancata fruizione non sia imputabile al dipendente, come previsto dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012. 

I casi ammessi sono: 

  • decesso; 
  • malattia; 
  • infortunio; 
  • risoluzione del rapporto per inidoneità fisica; 
  • congedo obbligatorio di maternità o paternità. 

 

Per i supplenti brevi o saltuari, la monetizzazione è consentita anche quando la fruizione risulti incompatibile con la durata del contratto.

Ferie del Personale ATA part-time

Part-time orizzontale: stessi giorni del full-time

Il personale ATA con contratto a part-time orizzontale – che svolge ogni giorno un orario ridotto rispetto al full-time – ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie previsto per i colleghi a tempo pieno: 30 o 32 giorni, in base all’anzianità. 

La riduzione dell’orario giornaliero non incide sulla quantità di ferie maturate.

Part-time verticale: calcolo proporzionale con formula pratica

Per il part-time verticale – in cui il dipendente lavora a orario pieno ma solo alcuni giorni della settimana – le ferie si calcolano proporzionalmente ai giorni lavorativi settimanali, con il tetto massimo fissato a 6 giorni. 

La formula è:

  • giorni di ferie = (30 o 32) × n° giorni lavorativi settimanali / 6

Esempio pratico di calcolo per il part-time verticale a 4 giorni su 6

Un assistente amministrativo con anzianità superiore ai 3 anni (32 giorni) che lavora 4 giorni su 6 a settimana avrà diritto a: 32 × 4/6 = 21,33 giorni di ferie (arrotondati secondo le disposizioni contrattuali). 

Analogamente, le 4 giornate di festività soppresse si calcolano come: 4 × 4/6 = 2,67 giorni.

Situazioni particolari: malattia, richiamo e ferie non godute

Malattia durante le ferie: quando le ferie vengono sospese

Se durante il periodo di ferie si verifica una malattia superiore a 3 giorni oppure un ricovero ospedaliero, le ferie si sospendono e i giorni di assenza sono conteggiati come malattia. 

Il dipendente ha diritto a fruire dei giorni di ferie non goduti in un secondo momento. 

È necessario comunicare tempestivamente la malattia alla scuola e produrre la relativa certificazione medica.

Il dirigente può richiamare il personale ATA dalle ferie? Limiti e diritti

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di richiamare il personale ATA in servizio durante le ferie per comprovate esigenze organizzative, ma solo rispettando le tutele contrattuali. 

Al dipendente richiamato spetta il rimborso delle spese documentate di viaggio (andata e ritorno al luogo di ferie) e il diritto a fruire i giorni non goduti in un altro periodo. 

Le ferie, in ogni caso, non possono essere imposte forzatamente: ogni imposizione unilaterale è considerata illegittima.

Ferie non godute: entro quando vanno fruite e cosa succede se scadono

Le ferie maturate nell’anno scolastico di riferimento e non fruite, per esigenze di servizio o cause personali documentate, devono essere godute dal personale ATA entro il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA (indicazione ARAN). 

Superata tale scadenza senza fruizione, il diritto alle ferie permane ma la gestione diventa oggetto di valutazione caso per caso da parte della dirigenza.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile: non possono essere imposte forzatamente

L’art. 36 della Costituzione sancisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile

Il lavoratore non può rinunciarvi, né può essere obbligato a farne un uso diverso da quello previsto dal CCNL. 

Qualsiasi clausola o accordo che comprima questo diritto è nullo. In caso di mancato rispetto delle garanzie contrattuali, il dipendente può tutelarsi attraverso le organizzazioni sindacali di categoria.

Ferie Personale ATA: Collaboratori scolastici al lavoro
Il personale ATA gode di una libertà di fruizione molto più ampia rispetto ai docenti.

Come si richiede il periodo di ferie

La domanda di ferie: a chi va presentata e con quanto anticipo

La domanda di ferie va presentata al Dirigente Scolastico, tramite il DSGA, con un anticipo congruo rispetto al periodo richiesto – di norma almeno 15-20 giorni prima

Non esiste un modulo nazionale obbligatorio: ogni istituto può adottare il proprio format interno. 

La richiesta deve indicare il periodo desiderato e può essere condizionata dall’approvazione del piano ferie già predisposto.

Il ruolo del DSGA nella predisposizione del piano ferie ATA

Il DSGA ha un ruolo centrale: raccoglie le preferenze del personale, verifica la compatibilità con le esigenze di servizio, garantisce la copertura minima degli uffici e predispone il piano ferie da sottoporre all’approvazione del Dirigente. 

In caso di sovrapposizioni tra richieste, il DSGA applica criteri di equità – spesso rotazione annuale – per assicurare a tutti la fruizione estiva garantita.

Cosa succede se il dirigente nega le ferie: tutele contrattuali e sindacali

Il Dirigente Scolastico può posticipare o rimodulare le ferie per comprovate esigenze di servizio, ma non può negarle in modo definitivo

In caso di diniego ritenuto illegittimo, il dipendente può presentare un’istanza scritta, rivolgersi alle RSU di istituto o alle organizzazioni sindacali territoriali. 

Il mancato godimento dei 15 giorni consecutivi estivi garantiti dal CCNL costituisce una violazione contrattuale sanzionabile.

Ferie Personale ATA vs ferie docenti: le differenze principali

I docenti devono fare ferie nei periodi di sospensione: l’ATA no

La differenza più rilevante riguarda i periodi di fruizione: i docenti di ruolo sono tenuti a collocare le ferie quasi esclusivamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica (estate, Natale, Pasqua). 

Il personale ATA, invece, può fruire delle ferie in qualsiasi momento dell’anno, anche durante le lezioni, previa autorizzazione del Dirigente.

Stessa quantità di giorni, più flessibilità nella distribuzione

Sia i docenti sia il personale ATA maturano 30 o 32 giorni di ferie in base all’anzianità (più le 4 festività soppresse). 

La differenza non è quantitativa ma qualitativa: l’ATA dispone di una flessibilità nettamente superiore nella scelta del periodo, il che rende la gestione delle ferie più autonoma e personalizzabile rispetto alla categoria docente.

Il CCNL 2022–2024: le novità per docenti e ATA sulle ferie

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021, siglato definitivamente il 18 gennaio 2024, ha rinnovato e razionalizzato la disciplina delle ferie, abrogando gli artt. 13 e 19 del vecchio CCNL 2006–2009 e sostituendoli con gli artt. 35 e 38. 

Le modifiche più significative riguardano: 

  • la chiarificazione dei casi di monetizzazione; 
  • il riconoscimento esplicito della continuità nel computo degli anni di anzianità tra contratti a tempo determinato e indeterminato.

Domande frequenti sulle ferie del Personale ATA (FAQ)

Le ferie si accumulano di anno in anno?

Le ferie maturate e non fruite nell’anno scolastico di riferimento non si “perdono” automaticamente, ma devono essere recuperate entro aprile dell’anno successivo (indicazione ARAN). Un accumulo sistematico pluriennale non è previsto contrattualmente e può essere oggetto di contestazione da parte della dirigenza.

I permessi retribuiti (18 ore) si decurtano dalle ferie?

No. I permessi retribuiti (18 ore annue ex art. 16 CCNL, o i 3 giorni per gravi motivi) sono istituti distinti dalle ferie e non si decurtano dal monte ferie. Sono fruiti separatamente e seguono le proprie regole di concessione e documentazione.

Posso chiedere ferie durante il periodo di attività didattica?

Sì. A differenza dei docenti, il personale ATA può richiedere ferie anche durante le settimane di lezione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Non esiste un limite massimo di giorni fruibili durante l’anno scolastico, a patto che l’assenza non comprometta il regolare funzionamento della scuola.

Il sabato conta come giorno di ferie anche nella settimana corta?

Sì, ai fini del computo delle ferie il sabato è considerato lavorativo anche nelle scuole con settimana articolata su 5 giorni. Pertanto, una settimana intera di ferie nella scuola a settimana corta vale 6 giorni di ferie (5 giorni × 1,2 = 6). La settimana corta non riduce il monte ferie annuo, né il numero dei giorni da fruire.

Cosa sono le festività soppresse e come si fruiscono?

Le festività soppresse sono 4 ex giornate festive abolite dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54 (poi ridefinite dalla L. 937/1977): San Giuseppe (19 marzo), Ascensione, Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo (29 giugno, solo per Roma). Vengono fruite come giorni di riposo aggiuntivi, maturando 1 ogni 3 mesi. Per il personale di ruolo devono essere godute entro il 31 agosto; per i supplenti, entro la scadenza del contratto.

 

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