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Calcolo Ferie Personale ATA: Tabella Aggiornata, Formule ed Esempi Pratici

Tabella calcolo ferie personale ATA

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Il calcolo delle ferie per il personale ATA segue regole precise fissate dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021 (firmato il 18 gennaio 2024), in vigore dal 1° maggio 2024. Il numero di giorni spettanti dipende da tre variabili — anzianità di servizio, tipo di contratto e regime orario — e cambia in modo significativo tra un Collaboratore scolastico al primo anno e un Assistente amministrativo con dieci anni di ruolo. 

In questa guida operativa trovi le tabelle pronte, le formule con esempi numerici e le risposte ai casi particolari più frequenti. Per una panoramica completa su diritti, piano ferie DSGA e periodi di fruizione, leggi anche la guida Ferie Personale ATA: quanti giorni spettano, quando si fanno e come si calcolano.

Quanti giorni di ferie spettano al personale ATA

La tabella di riferimento per il calcolo delle ferie del personale ATA è stabilita dagli articoli 35 (tempo determinato) e 38 (tempo indeterminato) del CCNL 2019–2021, integrati dall’art. 13 del CCNL 29 novembre 2007 che resta in vigore per le disposizioni di dettaglio.

Anzianità di servizio Giorni di ferie/anno Festività soppresse/anno Totale giorni
Fino a 3 anni 30 4 34
Oltre 3 anni 32 4 36

 

I 30 o 32 giorni includono già le 2 giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 23 dicembre 1977, n. 937. 

Le 4 giornate di festività soppresse si maturano nella misura di 1 ogni 3 mesi di servizio e vanno gestite separatamente dal monte ferie: per il personale di ruolo devono essere fruite entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, per i supplenti entro il termine del contratto.

Il conteggio dell’anzianità comprende tutti i periodi di servizio prestati a qualsiasi titolo, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato.

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Come si calcolano le ferie per il personale ATA a tempo indeterminato

Il personale ATA di ruolo matura le ferie in misura piena per ogni anno scolastico completo (dal 1° settembre al 31 agosto). La retribuzione durante le ferie è quella ordinaria, con esclusione delle indennità per lavoro straordinario o aggiuntivo e di quelle non erogate per dodici mensilità.

Le ferie possono essere frazionate in più periodi nel corso dell’anno, ma non possono essere fruite a ore. Il CCNL garantisce il diritto a 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto.

Nell’anno di assunzione o di cessazione la formula è proporzionale ai dodicesimi di servizio:

Giorni di ferie = (30 o 32) × mesi di servizio ÷ 12

La frazione di mese superiore a 15 giorni conta come mese intero.

Esempio: un Assistente tecnico neo-assunto in ruolo dal 1° marzo, con anzianità complessiva inferiore a 3 anni, presta servizio da marzo ad agosto = 6 mesi.

→ 30 × 6 ÷ 12 = 15 giorni di ferie (+ 2 festività soppresse, maturate a ragione di 1 ogni 3 mesi)

Cartellone colorato in un centro estivo per ragazzi

Come si calcolano le ferie per il personale ATA a tempo determinato

Per i supplenti — sia con contratto al 31 agosto, sia con contratto al 30 giugno — le ferie maturano in proporzione ai giorni di servizio effettivamente prestati. La disciplina è contenuta nell’art. 35 del CCNL 2019–2021.

La formula opera in questo modo:

Giorni di ferie = (30 o 32) × giorni di servizio ÷ 360

Esempio 1 — Supplente annuale (1° settembre – 31 agosto): servizio di 360 giorni convenzionali, anzianità inferiore a 3 anni.

→ 30 × 360 ÷ 360 = 30 giorni di ferie

Esempio 2 — Supplente al 30 giugno (1° settembre – 30 giugno): servizio di 300 giorni convenzionali, anzianità superiore a 3 anni.

→ 32 × 300 ÷ 360 = 26,67 giorni di ferie

Attenzione: per i supplenti con contratto al 30 giugno, le ferie maturate devono essere fruite prioritariamente nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua, ponti previsti dal calendario scolastico). Solo la differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di sospensione effettivamente fruiti può essere eventualmente monetizzata alla cessazione del rapporto, a condizione che la mancata fruizione non sia imputabile al lavoratore.

Esempio 3 — Supplenza breve di 45 giorni, anzianità inferiore a 3 anni.

→ 30 × 45 ÷ 360 = 3,75 giorni di ferie

Per le supplenze brevi, le ferie maturate ma non godute vengono liquidate a fine contratto quando la fruizione risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro (art. 5, comma 8, DL 95/2012). La segreteria decurta prima i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo contrattuale e liquida solo l’eventuale differenza residua.

Il coefficiente 1,2: come funziona la settimana corta per il personale ATA

Il CCNL prevede che la settimana lavorativa del personale ATA sia calcolata su uno standard di 6 giorni, anche nelle scuole che adottano la settimana corta su 5 giorni (art. 13, comma 5, CCNL 2007). Il monte ferie non cambia in base all’organizzazione settimanale dell’istituto: che la scuola sia aperta 5 o 6 giorni, i 30 o 32 giorni si calcolano sempre su base 6.

Quando le ferie vengono fruite per frazioni inferiori alla settimana intera, ogni giorno richiesto vale 1,2 giorni ai fini del computo.

Esempio: un Collaboratore scolastico con più di 3 anni di servizio (32 giorni di ferie) lavora in una scuola con settimana corta. Richiede 5 giorni di ferie consecutivi (lunedì-venerdì).

→ 5 × 1,2 = 6 giorni scalati dal monte ferie

→ Ferie residue: 32 − 6 = 26 giorni

Il coefficiente 1,2 serve a equiparare il trattamento tra chi lavora su 5 e chi lavora su 6 giorni: senza correttivo, il personale su 5 giorni beneficerebbe di più settimane effettive di riposo rispetto a chi lavora su 6.

Calcolo ferie personale ATA part-time: verticale e orizzontale

Le regole cambiano in modo sostanziale a seconda del tipo di part-time.

Part-time orizzontale

Il personale ATA in regime di part-time orizzontale (riduzione delle ore giornaliere, distribuzione su tutti i giorni della settimana) conserva lo stesso numero di giorni di ferie del tempo pieno: 30 o 32 giorni in base all’anzianità. Le giornate di ferie hanno semplicemente una durata inferiore, pari all’orario giornaliero ridotto.

Part-time verticale

Per il part-time verticale (riduzione dei giorni lavorativi nella settimana), il calcolo è proporzionale ai giorni effettivi di lavoro.

Formula: Giorni di ferie = (30 o 32) × giorni lavorativi settimanali ÷ 6

Giorni lavorativi/settimana Ferie con ≤ 3 anni Ferie con > 3 anni
5 su 6 25 26,66 → 27
4 su 6 20 21,33 → 21
3 su 6 15 16

 

Il CCNL non specifica un criterio di arrotondamento per le frazioni decimali: la prassi varia da istituto a istituto (alcune segreterie arrotondano per eccesso, altre per difetto). In caso di dubbio, il DSGA dell’istituto è il riferimento per la regola applicata nella propria scuola.

Per il part-time verticale il computo tiene conto del numero di giorni lavorativi e non delle ore settimanali. Un ATA che lavora 4 giorni a settimana per 9 ore al giorno (36 ore totali, come il tempo pieno) matura comunque ferie in proporzione ai 4 giorni, non alle 36 ore.

Part-time misto

Nel part-time misto (combinazione di riduzione oraria e riduzione dei giorni), si applica il criterio del part-time verticale per il calcolo dei giorni di ferie e quello del part-time orizzontale per la durata di ciascuna giornata.

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Ferie non godute: cosa succede alla scadenza

Il personale ATA che non riesce a fruire delle ferie entro l’anno scolastico di riferimento — per esigenze di servizio, malattia o motivi personali documentati — può recuperarle di norma entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo, sentito il parere del DSGA (art. 13, comma 10, CCNL 2007).

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili (art. 5, comma 8, DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012). Le eccezioni sono tassative: la monetizzazione è ammessa solo quando l’impossibilità di fruizione non è imputabile al lavoratore — nei casi di decesso, malattia, infortunio, inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio di maternità o paternità.

Per il personale ATA supplente breve e saltuario la norma prevede un’eccezione esplicita: la monetizzazione è riconosciuta quando la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del contratto di lavoro (art. 5, comma 8, DL 95/2012, ultimo periodo). In concreto, la segreteria deve prima decurtare dal monte ferie maturato i giorni di sospensione dell’attività didattica ricadenti nel periodo contrattuale (chiusure natalizie, pasquali, ecc.), e solo la differenza residua è liquidabile.

La Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), art. 1, commi 54-56, interviene inoltre sull’obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.

FAQ: i casi pratici più cercati sul calcolo ferie ATA

Ecco una serie di domande fra le più richieste sulla questione ferie per il personale ATA:

Quante ferie matura un ATA in un singolo mese di servizio?

Con anzianità fino a 3 anni: 30 ÷ 12 = 2,5 giorni al mese. Dopo il terzo anno: 32 ÷ 12 = 2,67 giorni al mese. Le festività soppresse maturano al ritmo di 1 giorno ogni 3 mesi di servizio.

A chi si presenta la richiesta di ferie?

La domanda va indirizzata al Dirigente Scolastico, utilizzando i moduli predisposti dall’istituto. Il piano ferie del personale ATA è predisposto dal DSGA e approvato dal Dirigente Scolastico, di norma entro la fine di maggio.

Le ferie godute da supplente si sommano a quelle da supplente in un’altra scuola?

No, ciascun contratto genera un monte ferie autonomo proporzionale ai giorni di servizio prestati in quel rapporto. L’anzianità di servizio complessiva — utile a determinare se spettano 30 o 32 giorni — tiene conto invece di tutti i periodi lavorati, anche presso scuole diverse.

Dove si possono verificare i giorni di ferie maturati e residui?

I giorni di ferie accumulati e residui sono consultabili sul cedolino stipendiale (NoiPA per il personale di ruolo) o tramite l’ufficio di segreteria dell’istituto di appartenenza. In caso di dubbi, il DSGA può fornire il riepilogo aggiornato.

Il CCNL 2022–2024 ha modificato le regole sulle ferie ATA?

No. Il CCNL 2022–2024, firmato definitivamente il 23 dicembre 2025, si è concentrato esclusivamente sugli aspetti economici (incrementi stipendiali, CIA, indennità DSGA) e sulle relazioni sindacali. La disciplina delle ferie resta regolata dagli artt. 35 e 38 del CCNL 2019–2021 e dall’art. 13 del CCNL 2007. Anche l’ipotesi di CCNL 2025–2027, firmata il 1° aprile 2026, riguarda la sola parte economica.

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