L’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio 2022/23 e 2023/24 procede in maniera frenetica. Sono migliaia gli aspiranti supplenti che da giorni affollano il sito del Ministero dell’Istruzione per la presentazione delle relative istanze. Non senza dubbi ed incertezze. La paura di commettere errori che potrebbe pregiudicare l’eventuale conferimento di un incarico a lungo atteso ed inseguito, è sempre dietro l’angolo. Nè affidarsi ad una puntuale Guida online sembra essere sempre sufficiente. L’ansia del punteggio da incrementare, le perplessità legate ai titoli conseguiti all’estero, l’incertezza relativa alle modifiche e agli allegati, i dubbi sulle certificazioni, sono solo alcune delle questioni trattate nelle FAQ del Ministero. Una di queste ci è sembrata particolarmente interessante ed attuale. I docenti non vaccinati possono inserire i giorni di sospensione nell’istanza? La risposta è: no.
Docenti non vaccinati: no ai giorni di sospensione nell’istanza
Dicevamo che molte domande trovano risposta nelle FAQ del Ministero dell’Istruzione. Molte altre, tuttavia, spuntano ogni giorno come funghi nei vari siti che si propongono di fornire un valido supporto agli aspiranti supplenti. Sono, ad esempio, tanti i docenti non vaccinati che si chiedono se il periodo di sospensione dall’attività didattica possa essere in qualche modo inserito nella domanda delle GPS 2022. La risposta è tanto netta quanto scontata: no ai giorni di sospensione nell’istanza. Non si tratta, ovviamente, di un’ulteriore “punizione” per non essersi voluti sottoporre al vaccino per la prevenzione del Covid-19. Molto più semplicemente i giorni non retribuiti – quali erano, appunto, quelli della sospensione – non possono essere inseriti in alcun modo nell’istanza di aggiornamento. Gli aspiranti supplenti non vaccinati dovranno, pertanto, includere nella domanda solo i titoli di servizio precedenti ed eventualmente successivi al periodo di sospensione.
L’ordinanza ministeriale
La procedura, a lungo attesa e di grande importanza, è disciplinata dall’ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022. E ricordiamo che gli aspiranti supplenti hanno la possibilità di presentare istanza di inserimento, di aggiornamento o di trasferimento entro le ore 23:59 del 31 maggio.