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Giornata nazionale della meraviglia 2026: cosa prevede la legge 175/2026 e le iniziative nelle scuole

Giornata nazionale della meraviglia 2026

La legge 5 ottobre 2026, n. 175, firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026, istituisce la Giornata nazionale della meraviglia, fissata ogni seconda domenica di ottobre. La prima ricorrenza cade domenica 11 ottobre 2026 e le scuole possono organizzare iniziative nella settimana precedente, in particolare nelle scuole dell’Infanzia e Primaria.

Ecco tutto quello che occorre sapere.

Cos’è la Giornata nazionale della meraviglia e quando si celebra

La Giornata nazionale della meraviglia è una ricorrenza riconosciuta dalla Repubblica con la legge n. 175/2026, in vigore dall’8 ottobre 2026. Le finalità sono indicate nel titolo stesso della norma: sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

La data è mobile, perché la legge fa riferimento alla seconda domenica di ottobre. Nel 2026 la ricorrenza cade l’11 ottobre, nel 2027 il 10 ottobre e nel 2028 l’8 ottobre.

Va precisato che la Giornata non è una festività nazionale. L’art. 1, comma 2, stabilisce infatti che non determina gli effetti civili previsti dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, la norma che disciplina le ricorrenze festive.

A tal proposito, nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato nel 2023, i proponenti richiamavano i dati del Peace Research Institute di Oslo (PRIO). Secondo tali dati, oltre 420 milioni di bambini risultavano coinvolti, in modo diretto o indiretto, nelle guerre.

Legge n. 175/2026: cosa prevedono i quattro articoli

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale è breve e si compone di quattro articoli. Di seguito il contenuto di ciascuno.

Art. 1 – Istituzione della Giornata

Il comma 1 riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale e ne fissa le finalità. Il comma 2 esclude gli effetti civili delle festività: nessuna modifica, quindi, al calendario lavorativo o scolastico.

Art. 2 – Iniziative culturali e celebrazioni

Il comma 1 prevede che in occasione della Giornata possano essere organizzati eventi e iniziative sul ruolo della meraviglia «quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace». Le iniziative si svolgono in collaborazione con istituzioni e associazioni che si occupano di bambini con traumi fisici e psichici causati dalla guerra.

Il comma 2 riguarda direttamente le istituzioni scolastiche ed è approfondito nel paragrafo successivo.

Art. 3 – Clausola di invarianza finanziaria

Dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ragion per cui la norma non stanzia fondi dedicati, né per le scuole né per gli enti promotori.

Art. 4 – Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è avvenuta il 7 ottobre 2026, per cui la vigenza decorre dall’8 ottobre 2026.

Le iniziative nelle scuole: cosa dice l’art. 2, comma 2

Il passaggio di maggiore interesse per docenti e dirigenti è l’art. 2, comma 2. Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni del settore, possono prevedere «nella settimana che anticipa la Giornata nazionale» adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell’Infanzia e Primaria.

Iniziative facoltative, non obbligatorie

Il testo definitivo utilizza la formula «possono prevedere». Si tratta quindi di una facoltà rimessa all’autonomia delle singole scuole, non di un adempimento obbligatorio.

Il dato emerge con chiarezza dal confronto con il disegno di legge originario presentato al Senato nel 2023, che usava formule prescrittive. Le seguenti differenze riguardano i punti di interesse per le scuole.

Disposizione DDL Senato n. 737 (2023) Legge n. 175/2026 (testo in GU)
Eventi e iniziative (art. 2, c. 1) «sono organizzati» «possono essere organizzati»
Iniziative nelle scuole (art. 2, c. 2) le istituzioni scolastiche «prevedono» le istituzioni scolastiche «possono prevedere»
Oneri (art. 3) «non derivano» nuovi oneri «non devono derivare» nuovi oneri

La settimana che anticipa la Giornata: il calendario 2026

Per il 2026 la settimana che precede domenica 11 ottobre coincide con i giorni dal 5 al 10 ottobre. La legge è però in vigore solo dall’8 ottobre, per cui i giorni utili sono pochi: di fatto restano giovedì 8, venerdì 9 e, per le scuole con lezioni il sabato, sabato 10 ottobre.

Dal 2027 la finestra sarà piena. Le scuole interessate potranno inserire le attività nella programmazione di inizio anno, con tempi adeguati per eventuali collaborazioni esterne.

Il ruolo delle associazioni

La legge cita due tipologie di soggetti esterni. L’art. 2, comma 1, fa riferimento alle istituzioni e alle associazioni che si occupano di bambini vittime di guerra, mentre il comma 2 richiama più in generale le associazioni operanti nel settore.

Nello specifico, la norma non istituisce elenchi di enti accreditati né procedure dedicate. Eventuali collaborazioni seguono quindi le regole ordinarie dell’autonomia scolastica sui rapporti con soggetti esterni.

Idee per le attività in classe

La legge non indica attività specifiche, ma fissa obiettivi chiari: curiosità, conoscenza, pace e consapevolezza della condizione dei bambini in guerra. Le seguenti proposte, suddivise per grado, sono spunti operativi coerenti con tali finalità.

Scuola dell’Infanzia

  • Laboratori di stupore: osservazione guidata di fenomeni semplici (luce, colori, semi che germogliano), con racconto finale dei bambini.
  • Lettura ad alta voce di albi illustrati sul tema del gioco e della pace, seguita da un disegno libero.
  • Gioco simbolico sul tema della condivisione, con materiali poveri e di recupero.

Scuola Primaria

  • Diario della meraviglia: ogni alunno annota per una settimana una cosa che lo ha sorpreso, poi la classe condivide le pagine.
  • Approfondimento sul diritto al gioco sancito dall’art. 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con linguaggio adatto all’età.
  • Corrispondenza simbolica (disegni, messaggi) da affidare ad associazioni che operano con minori in aree di conflitto, dove possibile.

Scuola Secondaria

  • Ricerca guidata su fonti istituzionali e internazionali sulla condizione dei minori nei conflitti armati.
  • Dibattito in classe sul rapporto tra diritto all’istruzione, gioco e pace, da collegare al curricolo di educazione civica a scuola.
  • Incontro con un’associazione del settore, previa verifica dei tempi organizzativi.

 

Va precisato che, con bambini piccoli o con alunni provenienti da aree di conflitto, il tema della guerra richiede particolare attenzione educativa. Il focus della legge resta la meraviglia come diritto, non l’esposizione a contenuti traumatici.

Il percorso parlamentare della legge

Il disegno di legge è stato presentato al Senato (atto n. 737) il 29 maggio 2023, con prima firmataria la senatrice Daisy Pirovano. La 1ª Commissione permanente del Senato lo ha approvato in sede deliberante il 14 maggio 2024.

Alla Camera dei deputati il testo (atto n. 1886) è stato assegnato alla Commissione XII (Affari sociali). Dopo il trasferimento in sede legislativa, la Commissione lo ha approvato in via definitiva il 1° ottobre 2026.

La legge è stata firmata il 5 ottobre 2026 dal Presidente della Repubblica e controfirmata dalla Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, con il visto del Guardasigilli Carlo Nordio.

Domande frequenti sulla Giornata nazionale della meraviglia (FAQ)

Quando si celebra la Giornata nazionale della meraviglia?

Ogni anno la seconda domenica di ottobre, come stabilito dall’art. 1 della legge n. 175/2026. Nel 2026 la ricorrenza cade l’11 ottobre, nel 2027 il 10 ottobre.

La Giornata nazionale della meraviglia è un giorno festivo?

No. L’art. 1, comma 2, esclude gli effetti civili della legge n. 260/1949 sulle ricorrenze festive, quindi non cambia nulla per il calendario scolastico o lavorativo.

Le scuole sono obbligate a organizzare iniziative?

No. L’art. 2, comma 2, prevede che le istituzioni scolastiche «possono prevedere» iniziative nella settimana che anticipa la Giornata.

Si tratta di una facoltà, mentre il disegno di legge originario utilizzava la formula prescrittiva «prevedono».

Quali scuole sono coinvolte?

Le scuole di ogni ordine e grado. La legge indica però un’attenzione particolare per le scuole dell’Infanzia e Primaria.

Sono previsti fondi per le scuole?

No. L’art. 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Da quando è in vigore la legge n. 175/2026?

Dall’8 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026.

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