Docenti che saranno assunti in ruolo a settembre 2022

Per l’anno scolastico appena concluso, le immissioni in ruolo sono state effettuate in modalità informatizzata. Gli aspiranti hanno presentato due domande distinte:

  • la prima per la scelta della provincia e classe di concorso o tipo posto, per coloro i quali erano inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali e nelle GaE;
  • la seconda istanza per indicare l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche disponibili. 

Agli aspiranti provenienti dalle Graduatorie di Merito che non hanno presentato alcuna istanza è stata assegnata una provincia d’ufficio, collocandoli dopo coloro i quali hanno presentato regolare istanza. Nel caso in cui gli aspiranti abbiano presentato istanza non indicando determinate province, che poi si sono trovate come le uniche disponibili, gli stessi aspiranti non hanno ottenuto il ruolo.

 

Immissioni in ruolo. Vincoli di permanenza nella scuola di titolarità

I docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2020/2021:

  • possono presentare domande di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola, oppure ricoprire incarichi fino al termine delle attività didattiche in un altro ruolo o classe di concorso, solo dopo tre anni scolastici di servizio. 

In seguito alla modifica apportata dal decreto Sostegni-Ter, i docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e accettare incarichi di supplenza ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007.

 

Immissioni in ruolo. Acquisizione di titolarità

Il CCNI sulla mobilità 2022/2025 ha previsto una disposizione specifica per i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. 

I docenti assunti in ruolo nei suddetti anni scolastici possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità, nell’eventualità non la presentino, rimarrebbero nella scuola di assunzione. 

Per gli immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023, il vincolo triennale:

  • scatterà dall’anno scolastico 2023/24, qualora presentino domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità e vengano soddisfatti in una delle preferenze espresse;
  • scatterà dall’anno scolastico 2022/23, qualora non presentino la succitata domanda, restando nella scuola di assunzione;
  • scatterà dall’anno scolastico 2022/23, qualora presentino la suddetta domanda ma non vengano soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse, per cui resteranno nella scuola di assunzione o titolarità.

 

Immissioni in ruolo. Quando l’assegnazione provvisoria non può essere chiesta

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2022/2023 l’assegnazione non può essere chiesta: 

  • dai docenti assunti giuridicamente dall’anno scolastico 2022/2023; 
  • per un grado d’istruzione diverso rispetto a quello di titolarità, da docenti che non hanno ancora ottenuto la conferma in ruolo;
  • per quanto riguarda il posto comune, dai docenti titolari su posto di sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipo di posto;
  • docenti assunti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

 

Immissioni in ruolo. Quando l’assegnazione provvisoria può essere chiesta

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta:

  • da coloro i quali sono stati assunti nell’anno scolastico 2019/2020 o anni precedenti;
  • per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità dai soli docenti che hanno avuto conferma in ruolo;
  • per soli posti di sostegno, da docenti titolari sottoposti al vincolo quinquennale;
  • da docenti titolari su sostegno non più soggetti al vincolo quinquennale;
  • da docenti assunti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, che si trovano in situazioni di esubero o soprannumero, o che siano affetti da grave disabilità o che assistono persone affette da grave disabilità;
  • da docenti assunti nell’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 che abbiano figli minori di tre anni;
  • da docenti assunti nell’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 che siano coniugi o conviventi di personale militare.

 

Rimandare il ruolo

Non è prevista la possibilità di rimandare il ruolo. A coloro che non presenteranno la domanda per l’assunzione con preferenza della provincia, ne verrà assegnata una sede d’ufficio e, in caso di rinuncia, verrà cancellata dalla graduatoria specifica per il relativo posto o classe di concorso. I neoassunti dovranno rimanere nella scuola di titolarità per tre anni scolastici. Tuttavia, avranno la possibilità di presentare domande di assegnazione provvisoria provinciale e accettare incarichi di supplenza, ma a partire dall’anno scolastico successivo a quello di assunzione.

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