Il Concorso Straordinario Bis prevede l’attribuzione di circa 14.000 cattedre residue delle immissioni in ruolo dell’ultimo anno scolastico 2021/2022. La procedura concorsuale prevede una prova orale, alla quale seguirà un anno di supplenza con relativo corso di formazione e prova finale. Al superamento di tutte le prove ci sarà l’assunzione a tempo indeterminato, nella stessa scuola dove si è svolto l’anno di prova, a partire dall’anno scolastico 2023/2024. Si potrà presentare domanda di partecipazione fino alle ore 23:59 del 16 giugno. É importante, tuttavia, chiarire meglio alcuni aspetti per quanto concerne il Concorso straordinario bis e l’annualità di servizio 2021/22.
Requisito d’accesso per il Concorso Straordinario Bis
Per poter partecipare al Concorso Straordinario Bis bisogna possedere, in maniera congiunta:
- abilitazione o titolo di accesso alla specifica classe di concorso;
- non aver partecipato, o non essere risultati fra i vincitori delle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59;
- avere svolto, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni;
- una delle annualità deve essere specifica per la classe di concorso per cui ci si presenta.
Non è valutabile il servizio su posto di religione cattolica, mentre è valido quello prestato su posto di sostegno.
Coloro i quali hanno conseguito il titolo all’estero e sono in attesa di riconoscimento, saranno ammessi con riserva.
Le tre annualità richieste per l’accesso sono valide solo se svolte nella scuola statale, anche su gradi di scuola diversa o se svolti su posto di sostegno, anche senza specializzazione.
Il Concorso straordinario bis e l’annualità di servizio 2021/22
Sarà possibile far valere l’anno scolastico 2021/2022 se saranno raggiunti i 180 giorni di servizio entro la data di scadenza di presentazione delle istanze (16 giugno).
Quindi anche il candidato, che per l’anno scolastico 2021/2022, ha un contratto scolastico che va oltre il 16 giugno, dovrà inserire come termine ultimo il 16 giugno.
Ricordiamo che, ai sensi dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94, l’annualità di servizio è valida solo se ha avuto una durata di almeno 180 giorni. Oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine di scrutinio finale.
Rimangono esclusi i docenti assunti da GPS/elenchi aggiuntivi 2021/2022.