Le tabelle di valutazione dei titoli per il Concorso straordinario ter 2023 rappresentano un elemento chiave per gli aspiranti docenti che intendono partecipare alla procedura concorsuale.
Tuttavia, i candidati si trovano spesso ad affrontare dubbi e incertezze, soprattutto per quanto riguarda la corretta compilazione della domanda di partecipazione e le potenziali conseguenze di eventuali errori.
Ecco una GUIDA COMPLETA.
E qui è possibile consultare le FAQ del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.
Questo articolo mira, tra l’altro, proprio a offrire un supporto sicuro e affidabile ai candidati nell’interpretazione delle tabelle. Al fine di evitare omissioni o errori che potrebbero influenzare negativamente l’esito della procedura concorsuale.
Si ricorda che il totale dei posti disponibili nel concorso è di 44.654. Di questi, 30.216 (21.101 su posto comune e 9.115 su sostegno) erano già stati autorizzati con il decreto 3 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 settembre. Questo decreto, firmato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha dato il via al procedimento concorsuale.
Gli ulteriori 14.438 posti (7.965 su posto comune e 6.473 su sostegno) sono stati, invece, autorizzati successivamente attraverso il DPCM del DPCM del 15 dicembre 2023.
Concorso Straordinario ter 2023: tutti i requisiti d’accesso
Prima di analizzare in dettaglio le tabelle di valutazione dei titoli del Concorso straordinario ter, è opportuno esaminare i requisiti di accesso richiesti per la partecipazione a questa selezione.
Questo passaggio è essenziale per garantire che i candidati comprendano pienamente le condizioni necessarie per essere ammessi al processo concorsuale.
Nel dettaglio, ai candidati è richiesto il possesso di:
- 3 anni di servizio (di cui uno specifico nella classe di concorso per cui si partecipa) negli ultimi 5 anni presso le scuole statali;
- oppure 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Gli stessi dovranno, inoltre, aver conseguito anche uno dei seguenti titoli:
Scuola dell’Infanzia e Primaria:
- laurea abilitante in Scienze della formazione primaria;
- diploma di abilitazione magistrale o diploma sperimentale a indirizzo linguistico (conseguito entro il 2001/2002).
- titolo di specializzazione sul sostegno (anche con riserva di riconoscimento).
Scuola Secondaria di primo e secondo grado:
- laurea di accesso alla classe di concorso;
- oppure diploma per ITP;
- oppure il titolo di specializzazione per i posti di sostegno (anche con riserva di riconoscimento).
La riserva di posti
La redazione delle Graduatorie di merito, così come stabilito dall’articolo 9, comma 1, dei bandi relativi al Concorso straordinario ter dovrà includere le quote di riserva previste dall’art. 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023.
Le stesse corrispondono al 30% per ogni regione, classe di concorso e tipologia di posto. E sono destinate ai candidati che, entro la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio per almeno 3 anni scolastici, anche non consecutivi, nelle istituzioni scolastiche statali nei 10 anni precedenti.
La riserva è applicabile in una sola regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia accumulato almeno un anno di servizio.
Nel determinare la percentuale dei posti riservati, si procederà con un arrotondamento per difetto.
Questa riserva viene applicata solo se il numero di posti banditi, per ogni regione, classe di concorso o tipologia di posto, è pari o superiore a quattro.
Valutazione titoli Concorso straordinario ter: titoli culturali
Nel contesto del Concorso straordinario ter, i servizi didattici svolti all’interno del sistema nazionale di istruzione, includendo sia le scuole statali che quelle paritarie, sono riconosciuti come titoli culturali. A patto che siano attinenti alla specifica classe di concorso o al tipo di posto per cui si concorre.
Questo criterio di valutazione si estende anche all’esperienza maturata in percorsi di istruzione e formazione. Purché il servizio prestato sia strettamente collegato alla natura del posto o agli insegnamenti rilevanti per la classe di concorso interessata.
Inoltre, sono considerati validi i servizi resi in conformità con le normative specificate nel comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, così come modificato dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e anche quelli previsti dal comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, successivamente convertito con modifiche dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Valutazione titoli Concorso straordinario ter: come dichiarare i titoli di servizio
In fase di presentazione della domanda di partecipazione al Concorso straordinario ter, è richiesto ai partecipanti di indicare la natura del loro titolo di servizio in una sezione apposita. Suddivisa in due categorie principali:
La prima è denominata “Titolo valido ai fini dell’accesso“. I candidati devono compilare questa sezione qualora, nella parte “Classe di concorso e titolo di accesso”, abbiano selezionato “Titolo di studio” come titolo di accesso principale. È fondamentale ricordare che per accedere al concorso basandosi esclusivamente su un titolo di studio, è necessario possedere un’esperienza di insegnamento di almeno tre anni. Di cui almeno un anno deve essere specificamente legato alla classe di concorso scelta.
La seconda categoria è “Altri titoli di servizio“. In questa sezione, i candidati devono elencare ogni altro servizio didattico svolto, oltre a quello indicato come titolo di accesso. Tali servizi aggiuntivi sono considerati sia ai fini della riserva di posti che per la valutazione complessiva come titoli culturali nel quadro del processo concorsuale.
Servizi validi come requisito d’accesso
Per i servizi elencati come “Titolo valido ai fini dell’accesso” nel Concorso straordinario ter, è necessario precisare alcuni dettagli fondamentali:
- gli anni scolastici che possono essere considerati per la valutazione vanno dal 2018/19 al 2022/23;
- all’interno di un singolo anno scolastico, è permesso dichiarare più periodi di servizio, anche non consecutivi. Un anno scolastico viene ritenuto valido per il requisito di accesso se la somma totale dei periodi di servizio raggiunge almeno 180 giorni;
- un anno scolastico è considerato valido ai fini dell’accesso anche se il servizio è stato prestato in modo continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
- i periodi di servizio possono coincidere soltanto se svolti in classi di concorso diverse;
- è necessario che almeno un anno di servizio sia stato effettuato nella classe di concorso per cui si sta concorrendo;
- il requisito di accesso è soddisfatto se il candidato dimostra di avere compiuto tre anni di servizio, anche non consecutivi;
- non è necessario riportare i servizi dichiarati nella sezione “Altri titoli di servizio”. Poiché, se pertinenti alla classe di concorso scelta, saranno automaticamente valutati anche come titoli culturali. Una singola dichiarazione in questa sezione è, quindi, sufficiente per adempiere a entrambi gli scopi valutativi.
Ulteriori titoli di servizio
Alcune precisazioni sono necessarie anche nell’ambito della categoria “Altro titolo di servizio” del Concorso straordinario ter:
- i periodi di servizio possono coincidere soltanto se svolti in classi di concorso diverse;
- per essere ritenuti validi ai fini della valutazione, i servizi prestati in un anno scolastico devono complessivamente raggiungere almeno 180 giorni. A meno che non rientrino nelle eccezioni previste dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e sue modifiche;
- i servizi svolti nei Centri di formazione professionale (CFP) sono considerati validi solo se effettuati a partire dall’anno scolastico 2008/2009. I servizi precedenti a questa data non sono valutati;
- per i servizi realizzati nell’ambito dei Progetti – art.1 comma 3 – D.L. 134/2009 e dei Progetti – art.5 comma 4 bis -, la valutazione è possibile solo a partire, rispettivamente, dagli anni scolastici 2008/2009 e 2012/2013;
- i servizi prestati nelle scuole paritarie sono riconosciuti come validi solo se svolti a partire dall’anno scolastico 2000/2001;
- quelli svolti in specifiche classi di concorso (AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, EEEM e RELI) sono valutabili a partire dall’anno scolastico 2013/14. Inoltre, per accedere alla riserva di posti del 30%, il sistema verifica la presenza di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10 anni, di cui almeno uno specifico per la classe di concorso o il tipo di posto di sostegno. Solo il servizio specifico è valutato come titolo culturale;
- i servizi nelle scuole paritarie sono inclusi come titoli culturali se rispettano specifici criteri: devono essere stati prestati nella stessa classe di concorso per cui si concorre e avere una durata di almeno 180 giorni, anche non consecutivi, oppure essere stati svolti in modo ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini. Tuttavia, questi servizi non sono validi ai fini dell’accesso al concorso e della riserva di posti, per i quali si considerano solo i servizi nelle scuole statali.
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CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO STRAORDINARIO TER 2023
Bando Concorso Straordinario ter 2023 scuola dell’infanzia e primaria
Bando Concorso Straordinario ter 2023 scuola secondaria
Decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023
Decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023