Anche nell’ambito della scuola esiste la possibilità di dare le dimissioni volontarie. Sia per i docenti che per il personale ATA. Ovviamente, quando si dice dimissioni si intende l’istituto con il quale il lavoratore prende autonomamente la decisione di lasciare il proprio posto di lavoro.
Quindi, è possibile applicare le norme in materia di
dimissioni e preavviso previste dalle leggi civili.
Quando si dice dimissioni, si fa riferimento all’atto unilaterale del dipendente con il quale si manifesta l’intenzione di chiudere il contratto di lavoro.
Non è necessaria la presenza di un’adeguata motivazione, né si tratta di un atto sindacabile dal datore di lavoro. Si tratta di un atto idoneo a determinare la risoluzione del contratto di lavoro dal momento in cui viene portato a conoscenza dell’Amministrazione.
Bisogna, comunque, tener presente che il dipendente entro un certo termine può sempre decidere di revocare le proprie dimissioni.
Dimissioni personale scolastico
Le dimissioni che riguardano il personale scolastico devono seguire l’andamento dell’anno scolastico. Quindi, anche se vengono presentate durante l’anno, faranno riferimento all’anno scolastico successivo a quello di presentazione. Avranno, pertanto, valore a partire dal primo settembre dell’anno scolastico seguente.
L’anno scolastico in cui vengono presentate formalmente le dimissione va, dunque, completato.
Tuttavia, quando le dimissioni sono rese con effetto immediato, esse spiegano i loro effetti con una decorrenza differente. In relazione a quando sia stata prevista la loro efficacia dal lavoratore.
Il preavviso
Il preavviso è l’arco temporale intercorrente tra la comunicazione formale delle dimissioni, eseguita dal datore di lavoro, e l’interruzione del contratto, previsto al fine di tutelare chi lo subisce.
Solitamente i termini per quanto riguarda il preavviso sono fissati in questo modo:
- 2 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio superiore a 10 anni.
Il dipendente deve necessariamente rispettare il preavviso nella formalizzazione delle dimissioni. Poiché, in mancanza di tale preavviso, l’Amministrazione deve provvedere al recupero delle somme corrispondenti al periodo di preavviso non rispettato.
In caso di formali dimissioni presentate dal dipendente, l’istituzione scolastica di titolarità deve:
- accettare formalmente le dimissioni, comunicandole al dipendente;
- trasmettere gli atti all’Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento;
- Inserire tramite apposita funzionalità sul SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) la conclusione del rapporto lavorativo del dipendente;
- eseguire formale comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la formale chiusura della partita di spesa fissa, sulla quale venivano erogati gli stipendi del dipendente.