Docenti assenti: Rientro in servizio dopo il 30 Aprile

Anche quest’anno aumentano in modo esponenziale le questioni relative al rientro dopo il 30 aprile dei docenti che sono stati assenti per almeno 150 giorni consecutivi. In modo particolare in relazione al rapporto di lavoro dell’insegnante supplente del titolare.

L’articolo 37 stabilisce che il personale docente che

sia stato assente per un periodo di 150 giorni continuativi nell’anno scolastico e rientri in servizio dopo il 30 aprile sarà impiegato nella scuola sede di servizio per supplenze. O nello svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento dell’istituto scolastico medesimo. 

 

La continuità didattica 

Ed è per queste stesse ragioni correlate alla continuità didattica che il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile verrà mantenuto in servizio fino agli scrutini e alle valutazioni finali.

Il periodo di 150 giorni è ridotto a 90 nel caso si tratti di docenti di classi terminali.

La norma prevede che il periodo di 150 giorni deve necessariamente essere continuativo. Non deve essere interrotto da periodi di rientri in servizio del docente. Neanche se dovesse trattarsi di un rientro costituito da un solo giorno o da un periodo di assenza di attività didattica.

Il calcolo di 150 giorni prende in considerazione qualsiasi tipo di assenza prevista da leggi, regolamento e CCNL.

Il calcolo dei giorni verrà effettuato a partire dal giorno dal rientro in servizio fino a risalire al primo giorno, indipendentemente dalla tempistica del 30 aprile.

 

La proroga contratto del supplente

Il contratto di lavoro del supplente all’inizio ha un termine di scadenza fissato con l’assenza del titolare. Dopodiché dovrà essere prorogato fino agli scrutini e alle valutazioni finali senza alcuno stacco.

Il Dirigente scolastico si occuperà sia del conteggio dei giorni di assenza, sia di effettuare la proroga contrattuale del supplente.

La disciplina descritta dall’articolo 37 è applicabile anche ai docenti assunti a tempo determinato fino al:

  • 8 giugno;
  • 30 giugno;
  • 31 agosto.

Anche se in questi casi è meglio fare attenzione ai limiti di assenze previste per il personale a tempo determinato.

Nel caso in cui il titolare abbia un orario articolato su diverse classi, bisognerà eseguire il calcolo per ciascuna classe.

Quindi, è possibile che si possano verificare alcuni sfasamenti per cui il docente riprenderà servizio solo in alcune classi e il supplente verrà prorogato per altre.

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